§ 5.2.259 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 23.
Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/12/2017
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.259 - L.R. 5 dicembre 2017, n. 23.

Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019.

(B.U. 5 dicembre 2017, n. 56)

 

Art. 1. Disposizioni finanziarie

1. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio e per assicurare l'esercizio delle relative funzioni fondamentali, è autorizzata per l'anno 2017, la spesa di euro 3.153.118,45 (missione 18 - programma 01 - titolo 1- capitolo SC01.1059) di cui:

a) euro 2.515.122,45 a favore della Provincia di Nuoro;

b) euro 637.996 a favore della Provincia di Sassari.

2. Al fine di far fronte agli oneri rinvenienti dall'eventuale soccombenza nei contenziosi pendenti nell'ambito delle procedure liquidatorie dei consorzi ZIR di Siniscola e di Tempio Pausania, avviate ai sensi dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è autorizzato per l'anno 2017 un accantonamento per passività potenziali pari a euro 2.201.000 (missione 20- programma 03 - titolo 1). A fine esercizio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

3. Ai fini della salvaguardia del giacimento minerario individuato nella miniera "Olmedo" in relazione alle competenze attribuite con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), e del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'affido del servizio di custodia e mantenimento in sicurezza temporaneo, e/o dei lavori di messa in sicurezza per la chiusura definitiva del sito minerario "Olmedo" alla società partecipata in house IGEA Spa, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e successive modifiche ed integrazioni, fino al rilascio della concessione mineraria ad un altro soggetto ovvero alla sua chiusura e, in ogni caso, per un periodo presumibile di un anno decorrente dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in complessivi euro 904.860 per un anno, in ragione di euro 75.405 in termini di competenza e di cassa per l'anno 2017, e in ragione di euro 829.455 in termini di competenza per l'anno 2018 (missione 09 - programma 02 - titolo 1), si provvede, rispettivamente, quanto all'anno 2017, mediante corrispondente riduzione di pari quota delle risorse sussistenti in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1 (capitolo SC08.0002), e quanto all'anno 2018 mediante pari riduzione di quota dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 29 (Piano di chiusura delle attività della miniera di Nuraxi Figus in favore della Carbosulcis Spa - Decisione definitiva n. C (2014) 6836 della Commissione europea del 1° ottobre 2014 sull'aiuto di Stato n. S.A. 20867 (ex 2012/NN)), (missione 09 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC06.0679), iscritte, per gli stessi anni, in conto del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.

4. La Regione, visto il nuovo ordinamento delle autonomie locali approvato con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e successivi atti attuativi, autorizza la Provincia di Nuoro ad attivare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale) e impegnato nelle attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), e in quelle di cui all'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede per gli anni 2018 e 2019 mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 21 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, iscritte nel bilancio regionale per gli anni 2017-2019 (missione 13 - programma 07 - capitolo SC05.0229) e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. Al fine di garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili, dei dati e dei bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale, ed assicurare la certificabilità dei loro bilanci è autorizzata la spesa di euro 40.000 per l'anno 2017, di euro 244.000 per l'anno 2018 e di euro 244.000 per l'anno 2019 (missione 01 - programma 03 - titolo 1). Le somme possono essere destinate anche al rafforzamento delle attività di cui all'articolo 26, comma 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017) è così sostituito:

"20. Al fine di contribuire alla manutenzione straordinaria del cimitero di guerra della Brigata Sassari nell'Altopiano di Asiago, donato ai comuni della Sardegna dal Comune di Asiago, è autorizzata per l'anno 2017, in favore del Comune di Armungia, la spesa di euro 100.000 (missione 05 - programma 01 - titolo 2).".

7. In coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata, i contributi di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia), riferiti all'anno accademico, sono da imputare alle annualità nelle quali sono svolte le attività formative dei beneficiari e diviene esigibile l'obbligazione, stante la durata temporale delle attività oggetto dei contributi da svolgersi a cavallo di più esercizi finanziari. Tale disposizione, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica anche ai contributi per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in discipline non mediche secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario).

8. Le risorse stanziate per il funzionamento dello Sportello linguistico regionale, per l'anno 2017, dalla legge regionale n. 5 del 2017, in conto dei capitoli SC03.0231 e SC08.6965 e non utilizzate per l'importo di euro 53.000, sono destinate, per il medesimo anno, alle finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera s) della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), (capitolo SC03.0356).

9. Per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 250.000 per finanziare lo scorrimento delle posizioni degli idonei della graduatoria del procedimento "L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r), come modificata e integrata dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 3/2008. Contributi per l'abbattimento dei costi del "fitto-casa". Anno Accademico 2016/17" (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

10. Il comma 15 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 è così sostituito:

"15. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 200.000, di cui euro 145.000 per investimenti a favore dei Centri culturali (CSC) della Sardegna per l'attivazione di luoghi artistici e culturali, aperti alla città, volti ad ospitare mostre, rassegne, eventi culturali, convention, casting per il cinema e la televisione e per attività didattiche in ambito cinematografico (Cineporti), (missione 05 - programma 02 - titolo 1 e titolo 2).".

11. È autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 53.000, destinata, quanto ad euro 14.000 ed a euro 12.000, rispettivamente, alle attività di Rassegne cinematografiche e ai Festival cinematografici di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), e quanto a euro 16.000 e a euro 11.000, rispettivamente, alle scuole, per le attività di didattica sul cinema, e a soggetti qualificati operanti in Sardegna per le attività di ricerca e sperimentazione sull'audiovisivo, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 3 della medesima legge regionale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

12. Le risorse impegnate a favore dell'Anci Sardegna nei capitoli di spesa SC04.2446 e SC04.2442 (missione 08 - programma 01 - titolo 1) possono essere utilizzate fino a tutto l'esercizio 2020 per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale).

13. Per il finanziamento delle attività del programma ordinario di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) non assoggettate a contributo, è autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 69.685 purché i richiedenti siano in possesso dei requisiti di ammissibilità (missione 06 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0849).

14. Nelle more della ricomposizione della delegazione trattante il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e ferma l'applicazione degli aspetti giuridici del contratto collettivo di lavoro 2010-2012, nell'ambito della contrattazione integrativa regionale può essere disposta l'erogazione al personale dell'Agenzia Forestas, in via provvisoria, degli incrementi retributivi, riferiti agli istituti economici del predetto contratto collettivo nazionale, corrispondenti a quelli applicati nel comparto di contrattazione regionale, di cui all'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), per gli anni 2016-2018 e salvo conguaglio con gli incrementi retributivi riferiti al medesimo periodo eventualmente previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è aggiunto il seguente:

"5 bis. Raggiunta l'ipotesi di accordo il comitato di contrattazione acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e dell'Agenzia. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi di accordo il comitato, prima della definitiva sottoscrizione dei contratti integrativi, trasmette l'ipotesi di accordo e la relazione sulla quantificazione dei costi contrattuali al Collegio dei revisori di cui all'articolo 45 che, entro venti giorni dalla trasmissione, ne certifica la compatibilità con i vincoli di bilancio e con i limiti di spesa stabiliti dalla normativa regionale e nazionale.".

16. Agli oneri di cui al comma 14, valutati in euro 537.000 per gli incrementi retributivi riferiti all'anno 2016, euro 1.547.000 per gli incrementi retributivi riferiti all'anno 2017 ed euro 2.839.000 per gli incrementi retributivi riferiti agli anni 2018 e successivi, si fa fronte, quanto a euro 2.084.000 per l'anno 2017 e a euro 2.839.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulle disponibilità recate dalla missione 01 - programma 10 e programma 11 del bilancio della Regione per gli stessi anni e, a decorrere dall'anno 2020 con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

17. Per l'anno 2017, l'autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è incrementata di euro 300.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

18. Per l'anno 2017, l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementata di euro 100.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

19. Per l'anno 2017, l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2017, è incrementata di euro 581.014,58 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

20. I contributi destinati ai comuni per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009) assegnati con la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), articolo 5, comma 5, permangono in capo ai comuni che hanno avviato entro il 31 dicembre 2017 le procedure per l'attuazione dei relativi interventi.

21. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 5 del 2017, tabella A, relativa agli interventi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) disposti a favore dell'Istituto Euromediterraneo (ISR) di Tempio - Ampurias, è incrementata, per l'anno 2017, di euro 150.000 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

22. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 2120 del Codice civile, è autorizzata la spesa di euro 1.566.000 per l'anno 2017 e di euro 919.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019, e successivi, per l'erogazione di una sovvenzione al Fondo integrativo del trattamento di quiescenza (FITQ) finalizzata alla rivalutazione dell'accantonamento per il trattamento di fine rapporto. Ai relativi oneri si provvede, per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle disponibilità recate dalla missione 01 - programma 10 - titolo 01 del bilancio regionale per gli stessi anni e, a decorrere dall'anno 2020, con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

23. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2013 è così sostituito:

"3. Nel rispetto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, la quota libera del risultato di amministrazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), determinata da finanziamenti regionali accertato ai sensi del medesimo articolo 42, qualora disponibile anche in termini di cassa, è riversata alle entrate della Regione. La Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del rendiconto dei soggetti di cui al periodo precedente, stabilisce i tempi e le modalità del riversamento o eventuali deroghe al riversamento espressamente motivate nel rispetto della normativa contabile richiamata dalla presente disposizione." [1].

24. Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l'accesso alla professione di guida turistica e l'iscrizione al relativo registro regionale [2].

25. I crediti tributari, derivanti dalla cessata gestione liquidatoria ESAF, riconosciuti definitivamente esigibili a decorrere dall'anno 2017, sono destinati alla copertura dei debiti tributari e relativi sanzioni e interessi, in carico alla medesima gestione liquidatoria. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e d'intesa con l'Assessore competente per materia, provvede alla correlata iscrizione in entrata nel titolo 3, tipologia 305, e in spesa in appositi capitoli della missione 01 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 si provvede con le riduzioni di spese riportate nella tabella A (Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) allegata alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1 per l'anno 2017, di cui all'allegato n. 1 (Variazione in aumento e diminuzione dell'entrata tra tipologie e titoli) e all'allegato n. 2 (Variazione in aumento e diminuzione delle spese tra missioni, programmi e titoli) annessi alla presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino

ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 aprile 2018, n. 12.

[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 11 gennaio 2018, n. 1.