§ 44.1.32 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.
Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:12/04/1946
Numero:201


Sommario
Art. 1.      In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio [...]
Art. 2.      La cognizione dei delitti menzionati nell'art. 1, è di competenza del pretore, del Tribunale e delle Sezioni speciali di Corte di assise, secondo le norme ordinarie di [...]
Art. 3.      Le Sezioni speciali di Corte di assise hanno sede nei capoluoghi di provincia
Art. 4.      Le Sezioni speciali di Corte di assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari, estratti a sorte dagli elenchi previsti nell'art. 5
Art. 5.      Per ogni sede di Sezione speciale di Corte di assise è compilato un elenco di centocinquanta cittadini residenti nella circoscrizione della provincia. Se nella stessa [...]
Art. 6.      Il presidente della Sezione speciale di Corte di assise è nominato dal Primo presidente della Corte di appello fra i magistrati di grado non inferiore a quello di [...]
Art. 7.      Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. [...]
Art. 8.      Non possono far parte della medesima Sezione speciale di Corte di assise oppure assolvere davanti alla medesima Sezione speciale le funzioni di giudice o di pubblico [...]
Art. 9.      Per i delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di assise si procede con istruttoria sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7
Art. 10.      Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia
Art. 11.      I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni [...]
Art. 12.      Per ciò che non è preveduto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale
Art. 13.      L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 14.      Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione [...]
Art. 15.      I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in [...]
Art. 16.      Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma [...]
Art. 17.      I procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie emesse dall'Alta Corte di giustizia secondo le norme anteriori al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre [...]
Art. 18.      I procedimenti devoluti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, alla cognizione delle Corti di assise ordinarie o [...]
Art. 19.      Le Sezioni speciali delle Corti di assise, costituite a norma delle disposizioni anteriori, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al trentesimo giorno [...]
Art. 20.      Le Sezioni speciali delle Corti di assise cesseranno di funzionare quando avranno attuazione le norme che saranno emanate per la istituzione della giuria popolare e, in [...]
Art. 21.      E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenente modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo
Art. 22.      Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 44.1.32 - D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201. [1]

Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.

(G.U. 27 aprile 1946, n. 98)

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 142, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati dalle norme seguenti.

 

          Art. 2.

     La cognizione dei delitti menzionati nell'art. 1, è di competenza del pretore, del Tribunale e delle Sezioni speciali di Corte di assise, secondo le norme ordinarie di procedura.

     E' esclusa la competenza dei Tribunali militari e non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale.

     Tuttavia, qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la cognizione dei delitti è devoluta al Tribunale militare competente.

 

          Art. 3.

     Le Sezioni speciali di Corte di assise hanno sede nei capoluoghi di provincia.

     Con decreto del Primo presidente della Corte di appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte di assise sia nel capoluogo, sia in altre località della provincia.

     Le predette Sezioni possono giudicare anche in località diversa da quella in cui sono istituite.

 

          Art. 4.

     Le Sezioni speciali di Corte di assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari, estratti a sorte dagli elenchi previsti nell'art. 5.

 

          Art. 5.

     Per ogni sede di Sezione speciale di Corte di assise è compilato un elenco di centocinquanta cittadini residenti nella circoscrizione della provincia. Se nella stessa località sono istituite più sezioni il Primo presidente della Corte di appello può disporre che il detto numero sia aumentato fino ad un massimo di duecentocinquanta.

     Alla formazione dell'elenco provvede una commissione composta dal presidente del Tribunale, che la presiede, da un rappresentante del Comitato di liberazione nazionale e dal sindaco del capoluogo, i quali devono scegliere cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai svolto attività fascista, e che siano di età maggiore dei venticinque anni.

 

          Art. 6.

     Il presidente della Sezione speciale di Corte di assise è nominato dal Primo presidente della Corte di appello fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentano tale scelta, fra magistrati di grado sesto. Nello stesso modo è nominato l'altro magistrato, che può essere scelto anche fra i giudici di grado inferiore al sesto.

 

          Art. 7.

     Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del procuratore generale presso la Corte di appello. L'ufficio è unico se nella stessa sede sono istituite più Sezioni speciali.

     Dell'ufficio del pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di provata capacità, che non abbiano appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.

     Gli avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado quinto.

     L'avvocato che dopo aver accettato la designazione si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto, senza giustificato motivo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge professionale.

 

          Art. 8.

     Non possono far parte della medesima Sezione speciale di Corte di assise oppure assolvere davanti alla medesima Sezione speciale le funzioni di giudice o di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.

 

          Art. 9.

     Per i delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di assise si procede con istruttoria sommaria a cura degli uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.

     Il pubblico ministero può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.

     Il pubblico ministero, qualora ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, richiede il giudice istruttore di pronunziare decreto. Il giudice istruttore dà avviso del decreto all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.

     Anche per i delitti di competenza del tribunale si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

 

          Art. 10.

     Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.

 

          Art. 11.

     I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise devono essere presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

     La impugnazione da parte del pubblico ministero dev'essere notificata all'imputato.

     Quando si tratta di impugnazione di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti. Questi devono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.

     Nel caso di impugnazione di sentenza che ha inflitto la pena di morte, il difensore ha diritto di proporre motivi aggiunti di ricorso, i quali devono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'udienza di discussione.

 

          Art. 12.

     Per ciò che non è preveduto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di procedura penale.

     Tuttavia le funzioni spettanti al Primo presidente della Corte di appello per la convocazione della Corte di assise, per la formazione dei ruoli delle cause, per l'estrazione dei giudici popolari che devono far parte del collegio giudicante e per le prescritte notificazioni ai giudici estratti a sorte sono espletate, per le Sezioni speciali aventi sede in località diversa da quella in cui ha sede la Corte di appello, dal presidente della Sezione speciale, con l'intervento o sentito il pubblico ministero presso la Sezione stessa. Se le Sezioni sono più, le funzioni predette sono esercitate dal presidente della Sezione speciale delegato dal Primo presidente della Corte di appello.

 

          Art. 13.

     L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto parte delle "brigate nere" o di altre formazioni aventi funzioni politico-militari, salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato.

 

          Art. 15.

     I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 16.

     Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, e quelli esistenti presso le Sezioni speciali di Corte di assise, istituite in base al citato decreto legislativo, cessano di avere vigore con la formazione dei nuovi elenchi in conformità delle norme del presente decreto ed, in ogni caso, dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

     Entro il termine predetto, fino a quando non siano compilati gli elenchi previsti nell'art. 5, i giudici popolari indicati nell'art. 4 sono estratti a sorte dagli elenchi di cui al comma precedente.

 

          Art. 17.

     I procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie emesse dall'Alta Corte di giustizia secondo le norme anteriori al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, sono di competenza della Corte di appello di Roma.

 

          Art. 18.

     I procedimenti devoluti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, alla cognizione delle Corti di assise ordinarie o dei Tribunali militari sono espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili.

     Le istruttore per i delitti menzionati nell'art. 1, che si trovavano in corso, alla data predetta, presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione, compresi quelli della Giustizia militare, sono proseguite dagli uffici medesimi, salvo per i giudizi l'applicazione delle norme dell'art. 2.

     Le istruttorie, che erano in corso alla data suindicata presso l'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, sono proseguite dagli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 7.

 

          Art. 19.

     Le Sezioni speciali delle Corti di assise, costituite a norma delle disposizioni anteriori, continuano a funzionare nell'attuale composizione fino al trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore del presente decreto; continuano a funzionare anche successivamente, ma soltanto per l'esaurimento dei dibattimenti in corso nel giorno anzidetto.

 

          Art. 20.

     Le Sezioni speciali delle Corti di assise cesseranno di funzionare quando avranno attuazione le norme che saranno emanate per la istituzione della giuria popolare e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.

     Quando cesserà il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse sarà devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.

 

          Art. 21.

     E' abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenente modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.

 

          Art. 22.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in cui sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, il giorno successivo a quello della restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.