§ 44.1.21 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 195.
Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:26/04/1945
Numero:195


Sommario
Art. 1.      Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni
Art. 2.      Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il [...]
Art. 3.      Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista preveduta negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la [...]
Art. 4.      Nella ipotesi di concorso del reato previsto dall'art. 3 con alcuno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, quando si tratti di atti che per la loro gravità siano tali [...]
Art. 5.      Chiunque con la diffusione di stampati o di false notizie o con qualsiasi mezzo di propaganda istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, [...]
Art. 6.      Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o li aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a [...]
Art. 7.      Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e, quando è possibile, a giudizio direttissimo
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e rimane in vigore per la durata di un anno


§ 44.1.21 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 195. [1]

Punizione dell'attività fascista nell'Italia liberata.

(G.U. 15 maggio 1945, n. 58)

 

 

     Art. 1.

     Chiunque ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

     Chiunque vi aderisce è punito con la reclusione da due a dieci anni.

 

          Art. 2.

     Chiunque svolge attività fascista impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dodici anni.

 

          Art. 3.

     Chiunque, al fine di svolgere l'attività fascista preveduta negli articoli precedenti, promuove, dirige o sovvenziona una banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da quindici a trenta anni.

     Chiunque partecipa alla banda armata è punito, per ciò solo, con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

          Art. 4.

     Nella ipotesi di concorso del reato previsto dall'art. 3 con alcuno dei reati previsti dagli articoli 1 e 2, quando si tratti di atti che per la loro gravità siano tali da poter provocare o alimentare la guerra civile, i promotori e i capi possono essere puniti con le pene comminate dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

 

          Art. 5.

     Chiunque con la diffusione di stampati o di false notizie o con qualsiasi mezzo di propaganda istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

 

          Art. 6.

     Chiunque dà rifugio o assistenza ai colpevoli di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, o li aiuta a eludere le investigazioni della autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o all'esecuzione della condanna, e chiunque sopprime o in qualsiasi modo disperde le tracce e gli indizi del delitto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

     Non è punibile chi commette il fatto per salvare un ascendente o discendente, o il coniuge, o un fratello, o una sorella, o uno zio, o un nipote, o un affine entro il secondo grado, tranne, in quest'ultimo caso, che sia morto il coniuge e non vi sia prole.

 

          Art. 7.

     Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria, e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

     Nei casi di competenza della Corte di assise questa è formata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" e rimane in vigore per la durata di un anno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.