§ 44.1.20 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 149.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:26/04/1945
Numero:149


Sommario
Art. 1.      Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di [...]
Art. 2.      Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo [...]
Art. 3.      Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta inspirata ai metodi e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da [...]
Art. 4.      Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e [...]
Art. 5.  [2].
Art. 6.      I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso
Art. 7.      Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui [...]
Art. 8.      E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 44.1.20 - D.Lgs.Lgt. 26 aprile 1945, n. 149. [1]

Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

(G.U. 28 aprile 1945, n. 51)

 

 

     Art. 1.

     Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici, per una durata non superiore ai dieci anni.

     In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto le cariche direttive nel partito fascista indicate in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 4 gennaio 1945, numero 2.

 

          Art. 2.

     Le sanzioni previste dal precedente articolo sono applicate da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due altri membri scelti dal Primo presidente della Corte di Appello fra i giudici popolari di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     La competenza a provvedere spetta alla Commissione della provincia nella cui circoscrizione l'incolpato contro il quale si procede ha la residenza o la dimora, nei casi in cui l'incolpato non abbia la residenza o la dimora nel Regno, ovvero l'una e l'altra non siano conosciute, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di residenza o di dimora nel Regno o dall'ultimo luogo di residenza o di dimora conosciuto.

     Per il procedimento avanti la Commissione si osservano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198.

     Contro le decisioni della Commissione provinciale è ammesso appello nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento ad una Commissione centrale, presieduta da un magistrato di grado non inferiore al quarto e composta da quattro membri l'uno e gli altri nominati a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2.

     L'appello non ha effetto sospensivo.

     Contro i provvedimenti della Commissione centrale non è ammesso alcun gravame.

 

          Art. 3.

     Le persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta inspirata ai metodi e al malcostume del fascismo o che continuino in tale condotta in modo da risultare nell'uno o nell'altro caso pericolose all'esercizio delle libertà democratiche possono essere assegnate, per un tempo non inferiore a un anno né superiore a cinque, ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a campi di internamento.

     Eguali provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista od esaltarne pubblicamente con qualsiasi manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti e le ideologie, ancorché il fatto non costituisce reato.

     Tutte le sanzioni previste nei commi precedenti sono inflitte con l'ordinanza, che ne indica la durata, dalle Commissioni di cui all'art. 166 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419; si osservano le disposizioni degli articoli 167, 168 e 169 del medesimo testo unico, modificato dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

     Contro l'ordinanza delle Commissioni provinciali è ammesso appello nei termini e modi di cui all'art. 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 dicembre 1944, n. 419.

 

          Art. 4.

     Le persone alle quali sono state inflitte le sanzioni di cui all'articolo precedente sono, per la durata della sanzione stessa, sospese dai diritti elettorali attivi e passivi, senza che occorra apposita pronunzia.

 

          Art. 5. [2].

     L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

     Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono ad esse.

     Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise ed i procuratori del Regno.

     La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi.

 

          Art. 6.

     I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del presente decreto possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro saranno date le disposizioni per l'organizzazione dei campi di internamento di cui all'art. 3.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dei campi di concentramento.

 

          Art. 8.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Articolo già sostituito dall'art. 14 del D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 625 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 del D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.