§ 67.4.475 - D.Lgs. 12 novembre 2015, n. 190.
Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:12/11/2015
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 67.4.475 - D.Lgs. 12 novembre 2015, n. 190.

Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni.

(G.U. 3 dicembre 2015, n. 282)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

     Vista la direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni;

     Vista la direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

     Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

     Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, attuativo della direttiva 94/57/CE e della direttiva 97/58/CE, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e dal decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 275, di attuazione della direttiva 2001/105/CE, che ha emendato la direttiva 94/57/CE;

     Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

     Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104

     1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonchè della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate:

     1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;

     2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;

     3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;».

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.