§ 82.6.3 – D.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314.
Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.6 registro navale italiano
Data:03/08/1998
Numero:314


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Riconoscimento
Art. 4.  (Autorizzazione)
Art. 5.  (Modalità e condizioni per l'autorizzazione)
Art. 6.  (Controlli)
Art. 7.  Informazione
Art. 8.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 9.  (Rilascio diretto)
Art. 10.  (Modalità e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso)
Art. 11.  (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento)
Art. 12.  (Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento)
Art. 13.  Riordino del Registro italiano navale
Art. 14.  Disposizioni transitorie


§ 82.6.3 – D.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314. [1]

Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.

(G.U. 29 agosto 1998, n. 201).

 

     Art. 1. (Oggetto) [2]

     1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:

     a) disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attività di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi;

     b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

     c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;

     d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

     2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:

     1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva conlegge 23 maggio 1980, n. 313 , e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;

     2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

     3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;

      [3]

     b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; [4]

     c) "organismo": la società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

     d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

     e) "amministrazione": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi; [5]

     f) autorità marittime locali: gli uffici locali in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; [6]

     g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

     h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici [7] ;

     i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) [8].

 

          Art. 3. Riconoscimento [9]

     1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.

     2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformità dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonché dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:

     a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonché a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;

     b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;

     c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa;

     d) comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;

     e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;

     f) rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;

     g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

     3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la materia di propria competenza, circa l'accoglimento o il rigetto della richiesta di avvio della procedura di riconoscimento in sede comunitaria.

 

          Art. 4. (Autorizzazione) [10]

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1.

     2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 è soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 e agli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.

     3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un accordo scritto tra l'amministrazione e l'organismo riconosciuto che tiene conto dell'allegato, delle appendici e altri elementi del documento dell'OMI MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'amministrazione, e che contiene:

     a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione, quali risultano alla data del 22 novembre 1994;

     b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;

     c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

     d) disposizioni per la comunicazione e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi;

     e) la seguente disposizione in materia di responsabilità finanziaria: qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo riconosciuto dei suoi servizi del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo riconosciuto nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo riconosciuto.

     4. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione indicato al punto 9 dell'allegato 1 è soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

     5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

     6. Per le finalità del presente articolo l'amministrazione opera secondo le disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI.

 

          Art. 5. (Modalità e condizioni per l'autorizzazione) [11]

     1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:

     a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;

     b) avere sviluppato e mantenere un efficace sistema di qualità di cui al punto 6 dei criteri specifici dell'allegato 3, certificato da un istituto indipendente di verifica a tal fine riconosciuto dall'amministrazione;

     c) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese le norme applicabili, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto;

     d) avere una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

 

          Art. 6. (Controlli) [12]

     1. L'amministrazione verifica che gli organismi autorizzati svolgano efficacemente le funzioni per le quali sono stati autorizzati e mantengano nel tempo il possesso dei requisiti necessari per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, valutandone l'attività in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.

     2. Ai fini del comma 1, l'amministrazione ha accesso agli atti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività degli organismi autorizzati necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza e può effettuare le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c).

     3. L'amministrazione effettua il controllo di cui al comma 1, periodicamente e almeno ogni due anni e trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri, una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo.

     4. L'amministrazione, nell'ambito degli adempimenti degli obblighi in materia di ispezioni quale Stato di approdo, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri quanto ha accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi, da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera, a navi di uno Stato di bandiera non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi di uno Stato di bandiera aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informa lo Stato di bandiera e l'organismo interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate solo per i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente degli organismi.

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

          Art. 7. Informazione

     1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:

     a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;

     b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

     c) trasmettere trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o revoche di classe; [13]

     d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

     e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

     f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati.

     f-bis) comunicare alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; [14]

     f-ter) comunicare al sistema di informazione Sirenac per le ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo e pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite programmate ma non effettuate; mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; [15]

     f-quater) mettere annualmente a disposizione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002, i risultati dell'esame della gestione del suo sistema di qualità. [16]

     2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.

 

          Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione [17]

     1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo autorizzato non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende, con le modalità indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

     2. Nel caso in cui l'organismo autorizzato non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione, l'amministrazione revoca, con le modalità indicate all'articolo 4, comma 1, l'autorizzazione.

     3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

     4. L'amministrazione nel caso di cui al comma 3 revoca l'autorizzazione quando la Commissione europea decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata.

     5. L'autorizzazione è sospesa quando la Commissione europea delibera la sospensione del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato. In tale caso i certificati precedentemente rilasciati o rinnovati dal predetto organismo mantengono la loro validità.

     6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui la Commissione europea delibera la revoca del riconoscimento nei confronti dell'organismo autorizzato.

     7. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indicandone le motivazioni.

 

          Art. 9. (Rilascio diretto) [18]

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i profili di competenza, provvede al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 2 ed effettua direttamente le ispezioni e i controlli relativi, ovvero può affidare i compiti di ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni e fatta salva la competenza del Ministero medesimo per gli aspetti inerenti al certificato di sicurezza passeggeri. [19]

     2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

     3. L'organismo di cui al comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'amministrazione che, ai sensi del comma 2, provvede al rilascio dei relativi certificati, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilità di ispezione.

     4. L'articolo 25 della legge 5 giugno 1962, n. 616, non si applica alle ispezioni e controlli disposti ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 10. (Modalità e condizioni per l'affidamento, sospensione e revoca dello stesso) [20]

     1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 1, deve soddisfare i requisiti e le condizioni richieste dall'articolo 5.

     2. L'affidamento di cui al comma 1 è disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per i profili di competenza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 4, comma 3. [21]

     3. Le modalità per la presentazione delle istanze di affidamento da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'affidamento stesso, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.

     4. Ai fini della sospensione e della revoca dell'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

 

          Art. 11. (Tariffe per il riconoscimento e per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento) [22]

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del bilancio e della programmazione economica sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di riconoscimento, autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonché quelle per il rilascio dei certificati, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dagli articoli 3 e 7 del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento delle tariffe medesime [23].

 

          Art. 12. (Controlli ed obblighi di informazione relativi all'affidamento) [24]

     1. Gli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9 sono soggetti ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7.

 

          Art. 13. Riordino del Registro italiano navale

     1. Sono abrogati gli articoli da 4 a 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

     2. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provviorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), relativamente alle Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

     3. Il Registro italiano navale, nella sua qualità di ente privato già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari.

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano navale adotta un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attività di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorità. Nell'adottare il nuovo statuto il Registro italiano navale assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure e la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza.

     5. Spettano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nei riguardi del Registro italiano navale, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile. [25]

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Fino a quando non sono emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, di cui all'articolo 4, comma 6, e di cui all'articolo 10, comma 2, restano in vigore le normative nazionali vigenti in materia di rilascio e di rinnovo delle relative certificazioni per le navi di bandiera italiana in navigazione internazionale.

 

 

ALLEGATO 1

 

     1. Certificato di bordo libero.

     2. Certificato sicurezza costruzioni navi da carico.

     3. Certificato ICOF.

     4. Certificato COF.

     5. Certificato ICOF GC.

     6. Certificato COF GC.

     7. Certificato IOPP.

     8. Certificato IPPC.

     9. Certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 8.

 

 

Allegato 2

CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE STESSA AFFIDA I RELATIVI COMPITI DI ISPEZIONE E CONTROLLO AD UN ORGANISMO RICONOSCIUTO.

     1. Certificato sicurezza passeggeri.

     2. Certificato sicurezza dotazioni.

     3. Certificato sicurezza HSC.

     4. Autorizzazione all'esercizio HSC.

     5. Dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione.

     6. Certificato ISM per la nave.

     7. Certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico.

     8. Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 7.

 

 

Allegato 3

(articolo 3, comma 2)

 

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA. [26]

     1. Criteri generali.

     1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

     2. L'organismo deve avere nella sua classe una flotta di almeno 1000 navi (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.

     3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.

     4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico delle navi mercantili, che devono essere pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

     5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

     6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate. L'organismo riconosciuto non deve svolgere attività regolamentari se è esso stesso armatore o esercente della nave oppure ha legami professionali, personali o familiari con questi ultimi. Tale incompatibilità si applica parimenti agli ispettori alle dipendenze dell'organismo riconosciuto.

     7. L'organismo deve operare in conformità delle disposizioni stabilite nell'allegato della risoluzione A. 789 (19) dell'OMI, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazione degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto. 2. Criteri specifici.

     1. L'organismo dispone di:

     a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonché sul piano delle attività di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacità e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;

     b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.

     2. L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.

     3. L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

     4. L'organismo è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione, alla commissione e agli interessati.

     5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo. La politica dell'organismo deve fondarsi su obiettivi e indicatori di prestazioni relativi alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento.

     6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS e assicurare, tra l'altro, quanto segue:

     a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

     b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto a tali norme e regolamenti;

     c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere ed è istituito un sistema interno di misura della qualità del servizio rispetto all'osservanza delle convenzioni internazionali;

     d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;

     e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

     f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;

     g) le norme delle attività regolamentari che l'organismo è autorizzato a svolgere sono applicate soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo o da ispettori esclusivi di altri organismi riconosciuti. In entrambi i casi gli ispettori esclusivi devono avere una conoscenza approfondita del tipo di nave sul quale effettuano le attività regolamentari per quanto attiene alla specifica ispezione da svolgere e delle norme applicabili in materia;

     h) è attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;

     i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;

     l) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

     m) le ispezioni e le visite regolamentari previste dal sistema armonizzato di visite e di certificazione alle quali l'organismo è autorizzato a procedere sono effettuate conformemente alle disposizioni dell'allegato e dell'appendice della risoluzione A.746 (18) dell'OMI relativa agli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione;

     n) tra i servizi centrali e regionali della società e tra gli organismi di classifica e i rispettivi ispettori sono definite modalità chiare e dirette in materia di responsabilità e di controllo.

     7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:

     a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualità di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);

     b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi necessari per valutare - ricorrendo a professionisti qualificati e conformemente alle disposizioni dell'allegato della Risoluzione A.788 (19) dell'OMI relativa agli orientamenti in materia di attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) da parte delle amministrazioni - l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

     8. L'organismo è soggetto alla certificazione del sistema di qualità da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa è situata.

     9. L'organismo deve autorizzare i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre Parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 14 giugno 2011, n. 104.

[2] Articolo così sostituito dal'art. 1 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[10] Articolo già sostituito dal'art. 3 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[12] Articolo già sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 6 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[17] Articolo modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169 e così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[19] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[21] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.

[26] Allegato così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275.