§ 94.1.665 - Legge 23 maggio 1980, n. 313.
Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:23/05/1980
Numero:313


Sommario
Art. I.  Obblighi generali derivanti dalla Convenzione
Art. II.  Campo di applicazione
Art. III.  Leggi e regolamenti
Art. IV.  Casi di forza maggiore
Art. V.  Trasporto di persone in caso di emergenza
Art. VI.  Trattati e convenzioni precedenti
Art. VII.  Regole speciali risultanti da accordi
Art. VIII.  Modifiche
Art. IX.  Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
Art. X.  Entrata in vigore
Art. XI.  Denuncia
Art. XII.  Deposito e registrazione
Art. XIII.  Lingue


§ 94.1.665 - Legge 23 maggio 1980, n. 313.

Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione.

(G.U. 12 luglio 1980, n. 190, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo X della convenzione stessa.

 

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. I. Obblighi generali derivanti dalla Convenzione

     a) I Governi contraenti si impegnano a dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ogni riferimento alla presente Convenzione implica, contemporaneamente, il riferimento all'Allegato.

     b) I Governi contraenti si impegnano a emanare tutte le leggi, tutti i decreti, ordini e regolamenti ed a prendere tutte le altre disposizioni necessarie per dare alla Convenzione la sua piena ed intera applicazione, al fine di garantire che, dal punto di vista della sicurezza della vita umana, una nave sia idonea al servizio al quale è destinata.

 

          Art. II. Campo di applicazione

     La presente Convenzione si applica alle navi che sono autorizzate a battere bandiera di uno Stato il cui Governo è Parte contraente.

 

          Art. III. Leggi e regolamenti

     I Governi contraenti si impegnano a comunicare e depositare presso la Segreteria generale dell'Organizzazione consultiva marittima intergovernativa (qui di seguito chiamata l'Organizzazione):

     a) un elenco degli organismi non governativi che sono autorizzati ad agire per loro conto nell'applicazione delle disposizioni riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, al fine di farlo avere ai Governi contraenti, che lo porteranno a conoscenza dei loro funzionari;

     b) il testo delle leggi, dei decreti, ordini e regolamenti che saranno emanati sui vari argomenti che entrano nel campo della presente Convenzione;

     c) un numero sufficiente di modelli dei certificati da essi rilasciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, allo scopo di farli avere ai Governi contraenti, che li porteranno a conoscenza dei propri funzionari.

 

          Art. IV. Casi di forza maggiore

     a) Una nave che non è soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle disposizioni della presente Convenzione, non deve neppure esserne soggetta a causa di un dirottamento qualsiasi nel corso del suo viaggio prestabilito, se detto dirottamento è provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore.

     b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore o in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare l'applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione della presente Convenzione.

 

          Art. V. Trasporto di persone in caso di emergenza

     a) Al fine di assicurare l'evacuazione di persone per sottrarle ad una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente può autorizzare il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in altre circostanze dalla presente Convenzione.

     b) Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi, allorché esse toccano i loro porti.

     c) Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato al Segretario generale dell'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

 

          Art. VI. Trattati e convenzioni precedenti

     a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 17 giugno 1960.

     b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto per la durata che loro è assegnata per quanto concerne:

     i) le navi alle quali non si applichi la presente Convenzione;

     ii) le navi alle quali la presente Convenzione sia applicata per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di disposizioni esplicite della presente Convenzione.

     c) Tuttavia, qualora detti trattati, convenzioni, o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima devono prevalere.

     d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite disposizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

 

          Art. VII. Regole speciali risultanti da accordi

     Quando, in conformità alla presente Convenzione, vengono stabilite regole speciali mediante accordo fra tutti od alcuni dei Governi contraenti, tali regole devono essere comunicate al Segretario generale dell'Organizzazione per essere distribuite a tutti i Governi contraenti.

 

          Art. VIII. Modifiche

     a) La presente Convenzione può essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.

     b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione:

     i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata;

     ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del Comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione;

     iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche;

     iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato «Comitato della sicurezza marittima allargato») a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione;

     v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;

     vi)

     1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato è considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti;

     2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata:

     aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; o

     bb) Alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potrà tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene così stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato.

     Tuttavia, se durante il periodo così specificato più di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata;

     vii)

     1) una modifica ad un articolo della Convenzione o al capitolo I del suo Allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo;

     2) una modifica all'Allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformità al sotto comma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica è stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo più lungo, se così viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica;

     c) Modifica con convocazione di una Conferenza:

     i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente Convenzione;

     ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione;

     iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica è considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla conferenza.

     d)

     i) Un governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrato in vigore non è tenuto ad estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia, conformemente al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione;

     ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'Allegato che è entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformità al sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non voler dare effetto alla modifica.

     e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, è applicabile solo alle navi la cui chiglia è stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data.

     f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione relative ad una modifica comunicate in virtù del sotto comma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informerà tutti i Governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione.

     i) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtù del presente articolo nonché della data della loro entrata in vigore.

 

          Art. IX. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

     a) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma, presso la sede dell'Organizzazione, dal 1° novembre 1974 al 1° luglio 1975, e rimarrà in seguito aperta all'adesione. Gli Stati possono divenire parte della Convenzione mediante:

     i) la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

     ii) la firma con riserva di ratifca, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

     iii) l'adesione.

     b) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

     c) Il Segretario generale dell'Organizzazione informerà tutti i Governi degli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito delle firme o del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data di detto deposito.

 

          Art. X. Entrata in vigore

     a) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno venticinque Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio loro della flotta mondiale di navi mercantili, sono divenute parti della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo IX.

     b) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione avranno effetto tre mesi dopo la data del loro deposito.

     c) Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositati dopo la data in cui una modifica alla presente Convenzione viene considerata accettata conformemente all'articolo VIII si applicano alla Convenzione nella sua forma modificata.

 

          Art. XI. Denuncia

     a) La presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Governo contraente in ogni momento dopo la scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione stessa è entrata in vigore per tale Governo.

     b) La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo notificherà a tutti gli altri Governi contraenti ogni denuncia ricevuta e la data della sua ricezione, nonché la data in cui la denuncia avrà effetto.

     c) La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui essa è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione, o alla scadenza di un periodo più lungo eventualmente specificato nello strumento di denuncia.

 

          Art. XII. Deposito e registrazione

     a) La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione che trasmetterà ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, delle copie certificate conformi.

     b) Appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Segretario generale dell'Organizzazione trasmetterà il testo della Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Uniti per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

 

          Art. XIII. Lingue

     La presente Convenzione è stata fatta in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Sono state fatte delle traduzioni ufficiali della presente Convenzione nelle lingue araba, italiana e tedesca che sono depositate con la copia originale munita delle firme.

     IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno apposto le loro firme alla presente Convenzione.

 

     Allegato

     (Omissis) [1]

 


[1]  Allegato modificato da comunicato, pubblicato nella G.U. 4 agosto 1999, n. 181.