§ 46.11.33 - Legge 10 luglio 1982, n. 488.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.11 servizio di leva
Data:10/07/1982
Numero:488


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia [...]
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 3 dell'accordo stesso.


§ 46.11.33 - Legge 10 luglio 1982, n. 488.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980.

(G.U. 2 agosto 1982, n. 210)

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato il 28 ottobre 1980 a San Marino.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 3 dell'accordo stesso.

 

 

Accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato

fra l'Italia e San Marino firmata a Roma il 31 marzo 1939.

 

28 ottobre 1980

 

Art. 1.

     Gli articoli 38 e 39 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino conclusa a Roma il 31 marzo 1939 sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 38.

     1) I due Stati si trasmettono scambievolmente copia autentica degli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel territorio di uno di essi e concernenti i cittadini dell'altro Stato.

     Allorché una annotazione viene eseguita su un atto dello stato civile di uno dei due Stati concernente cittadini dell'altro Stato copia autentica di tale atto contenente detta annotazione deve formare oggetto di comunicazione.

     L'Ufficiale dello stato civile che ha formato l'atto o che ha effettuato l'annotazione ne trasmette copia autentica direttamente al competente Ufficiale dello stato civile dell'altro Stato il più presto possibile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla sua formazione.

     Quando l'Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati forma l'atto di morte di un cittadino del proprio Stato residente nell'altro, trasmette il relativo certificato di morte all'Ufficiale di anagrafe del luogo di residenza del defunto.

     Copia autentica degli atti di matrimonio fra persone residenti in due diversi Comuni della Repubblica italiana deve essere comunicata in duplice esemplare.

     I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione, vengono rilasciati senza autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e trasmessi senza spese per il destinatario.

     I documenti stessi devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'Ufficiale dello stato civile, che li ha emessi.

     2) Gli Ufficiali dello Stato civile possono chiedere direttamente e con le modalità di cui al presente articolo per uso amministrativo agli Ufficiali dello stato civile dell'altro Stato copia degli atti, riguardanti i rispettivi cittadini in base ai quali è stata effettuata una annotazione sui registri di stato civile.

     3) La richiesta di pubblicazione matrimoniale che debba essere effettuata in Italia può essere rivolta direttamente al competente Ufficiale dello stato civile, il quale trasmetterà il relativo certificato di eseguita pubblicazione direttamente all'Ufficiale dello stato civile richiedente.

     I suddetti documenti sono esenti da ogni legalizzazione e trasmessi senza spese per il destinatario.

     4) La trasmissione e l'accettazione dei documenti di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo non pregiudicano lo stato di cittadinanza delle persone cui i documenti stessi si riferiscono.

     5) Le competenti autorità di anagrafe dei Comuni italiani e della Repubblica di San Marino si comunicheranno reciprocamente per iscritto, al loro verificarsi, le iscrizioni nei propri registri della popolazione residente, relative ai cittadini italiani ed ai cittadini sammarinesi provenienti dall'altro Stato. Al ricevimento di tali comunicazioni le predette autorità provvederanno alla cancellazione dai propri registri della popolazione residente delle persone iscritte nei corrispondenti registri anagrafici dell'altro Stato. Di tale cancellazione dovrà essere data comunicazione alle autorità anagrafiche del luogo di nuova iscrizione. La cancellazione e l'iscrizione nei registri della popolazione residente dei due Stati avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato.

Art. 39.

     1) I documenti rilasciati dalle autorità che esercitano le funzioni di Ufficiale dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esenti da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nell'altro Stato.

     Detti documenti devono essere datati, muniti del sigillo o del timbro dell'Ufficio e della firma dell'autorità che ha provveduto al rilascio.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai seguenti documenti rilasciati dalle competenti autorità di ciascuno Stato:

     certificato di cittadinanza;

     certificato di residenza;

     certificato di stato libero;

     richiesta di pubblicazioni e certificato di eseguita pubblicazione matrimoniale e di nulla osta al matrimonio;

     certificato di stato di famiglia;

     copia dell'atto di riconoscimento di figlio naturale.

     2) Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica di San Marino, non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica italiana, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino o di funzionario da lui eventualmente delegato.

     Gli altri atti di qualsiasi natura, nella materia prevista in questo Capo IV, ricevuti e formati nella Repubblica italiana non sono soggetti, perché se ne possa fare uso nella Repubblica di San Marino, ad altra formalità di legalizzazione oltre quella del Ministro italiano competente o di Autorità da lui eventualmente delegate".

 

Art. 2.

     E' aggiunto alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, il seguente art. 39 bis:

     "Art. 39 bis.

     Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.

     Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.

     Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terrà conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.

     Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.

     A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso".

 

Art. 3.

     Il presente Accordo sarà ratificato.

     Esso entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma il più presto possibile.

 

 

     San Marino

 

     San Marino, 28 ottobre 1980

     Signor Segretario di Stato,

     in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

     1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorità italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilità di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra.

     2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorità dello Stato), si è espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età.

     Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato art. 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di età, non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese.

     Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

 

     Italia

 

     San Marino, 28 ottobre 1980/1680 d.F.R.

     Signor Sottosegretario,

     ho l'onere di accusare ricevuta della lettera di Vostra Eccellenza in data di oggi del seguente tenore:

     "Signor Segretario di Stato,

     in relazione alla firma in data odierna dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza quanto segue:

     1) In materia di servizio militare delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese, le competenti Autorità italiane provvederanno a cancellare, a domanda, in via amministrativa, le dichiarazioni di renitenza alla leva, pronunciate nei confronti di coloro che sono nati a tutto il 1962, previo arruolamento degli interessati senza visita, con possibilità di presentare domanda di esenzione sulla base dell'Accordo aggiuntivo di cui sopra.

     2) Per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 3.3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana, il Consiglio di Stato italiano, con pareri in data 5 aprile 1967 e 28 novembre 1975 (cui si attengono le competenti Autorità dello Stato), si è espresso nel senso che la residenza decennale sul territorio dello Stato, richiesta per l'acquisto automatico della cittadinanza in funzione di tale disposizione, va estesa anche al periodo compreso tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età.

     Pertanto, nei confronti dei cittadini sammarinesi che, pur in possesso degli altri requisiti di cui al citato art. 3.3, abbiano trasferito la propria residenza a San Marino o in un terzo Stato prima del compimento del diciannovesimo anno di età, non si verifica l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in base alla citata disposizione e, conseguentemente, non si pone nei loro confronti alcun problema di opzione per la cittadinanza sammarinese.

     Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione".

     Nel prendere atto di quanto precede, La prego di gradire, Signor Sottosegretario, i sensi della mia più alta considerazione.