§ 8.4.48 - Direttiva 19 dicembre 2001, n. 105.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CE) 94/57 del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:19/12/2001
Numero:105


Sommario
Art. 1.      La direttiva 94/57/CE del Consiglio è così modificata
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 luglio 2003. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 8.4.48 - Direttiva 19 dicembre 2001, n. 105.

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (CE) 94/57 del Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 80, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'art. 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 13 novembre 2001,

     considerando quanto segue:

 

      (1) La sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino possono essere migliorate se gli Stati di bandiera attuano in modo adeguato e obbligatorio le convenzioni attualmente in vigore a livello internazionale.

      (2) La direttiva (CE) 94/57 del Consiglio ha istituito un sistema di riconoscimento comunitario degli organismi tecnici che, in virtù delle convenzioni internazionali, possono essere autorizzati, a diversi livelli, a effettuare ispezioni delle navi e a rilasciare certificati di sicurezza per conto degli Stati membri.

      (3) L'attuazione pratica di tale direttiva ha rivelato che taluni adattamenti al sistema comunitario di riconoscimento degli organismi tecnici avrebbero consentito di rafforzare significativamente il sistema e di semplificare nel contempo gli obblighi imposti agli Stati membri in materia di controllo e di presentazione delle relazioni.

      (4) Dall'adozione della direttiva (CE) 94/57/ la normativa comunitaria e internazionale in questo settore ha conosciuto diversi sviluppi che richiedono un ulteriore adattamento della suddetta direttiva.

      (5) In particolare, ai fini della direttiva (CE) 94/57 è opportuno applicare le modifiche apportate alle convenzioni internazionali nonché i protocolli e i corrispondenti codici di carattere obbligatorio di cui all'art. 2, lett. d), della suddetta direttiva, entrati in vigore dopo l'adozione della medesima, e le risoluzioni adottate in questo settore dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

      (6) Per favorire un'attuazione efficace degli obblighi che incombono agli Stati di bandiera in forza delle convenzioni internazionali, il 27 novembre 1997 l'Assemblea dell'IMO ha adottato la risoluzione A.847 (20) relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO.

      (7) L'IMO ha adottato il codice internazionale di gestione della sicurezza (Codice ISM) mediante la risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993, reso obbligatorio tramite il nuovo Capitolo IX della Convenzione internazionale sulla salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS).

      (8) Al fine di garantire un'attuazione uniforme del Codice ISM, l'IMO ha adottato, mediante la risoluzione A.788 (19) del 23 novembre 1995, orientamenti relativi all'attuazione del Codice ISM da parte delle amministrazioni marittime.

      (9) Al fine di armonizzare le visite e le ispezioni obbligatorie delle amministrazioni dello Stato di bandiera ai sensi delle convenzioni internazionali, l'IMO ha adottato la risoluzione A.746 (18) del 4 novembre 1993, relativa agli orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di visite e certificazione.

      (10) Buoni precedenti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, misurati in relazione all'insieme delle navi classificate da un organismo, indipendentemente dalla bandiera battuta, sono un importante indicatore delle prestazioni dell'organismo e costituisce pertanto una condizione essenziale ai fini del riconoscimento e del relativo mantenimento.

      (11) Ai fini del rilascio del primo riconoscimento agli organismi che desiderano essere autorizzati a operare per conto degli Stati membri, la conformità alle disposizioni della direttiva 94/57/CE può essere valutata più efficacemente in modo armonizzato e centralizzato da parte della Commissione, insieme agli Stati membri che chiedono il riconoscimento.

      (12) Allo stesso modo, il continuo controllo a posteriori degli organismi riconosciuti per valutare la loro conformità alle disposizioni della direttiva 94/57/CE può essere più efficacemente garantita in modo armonizzato e centralizzato. Di conseguenza, è opportuno che la Commissione, e lo Stato membro che chiede il riconoscimento, si vedano affidare tale compito a nome dell'intera Comunità.

      (13) Oltre alla facoltà degli Stati membri di sospendere l'autorizzazione di un organismo che opera per loro conto, un'autorità simile dovrebbe essere conferita su scala comunitaria, in virtù della quale la Commissione sia autorizzata, sulla base di una procedura di comitato, a sospendere temporaneamente il riconoscimento di un organismo qualora il livello qualitativo delle prestazioni di tale organismo in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento diminuisca e l'organismo in questione non adotti le misure correttive.

      (14) Secondo l'approccio che coinvolge tutta la Comunità la decisione di revocare il riconoscimento di un organismo che non osservi le disposizioni della direttiva, compresi i casi in cui le prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento diventino insufficienti, deve essere adottata a livello comunitario, vale a dire dalla Commissione, sulla base di una procedura di comitato.

      (15) Poiché la direttiva 94/57/CE garantisce la libera prestazione dei servizi nella Comunità, questa dovrebbe essere legittimata a negoziare con i paesi terzi nei quali hanno sede alcuni organismi riconosciuti per garantire una parità di trattamento nei confronti degli organismi riconosciuti aventi sede nella Comunità.

      (16) La divergenza tra i regimi di responsabilità finanziaria degli organismi che operano a nome degli Stati membri ha costituito un ostacolo all'attuazione corretta della direttiva 94/57/CE. Per contribuire a risolvere il problema è opportuno ottenere un certo grado di armonizzazione, a livello comunitario, della responsabilità derivante da un qualsiasi incidente causato da un organismo riconosciuto, stabilita da un organo giurisdizionale - compresa la composizione di controversie attraverso procedure arbitrali.

      (17) Le misure necessarie per l'attuazione della direttiva 94/57/CE sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

      (18) Poiché la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli interessati, nonché il diritto del pubblico di accedere alle informazioni, sono strumenti fondamentali per evitare gli incidenti in mare, gli organismi riconosciuti dovrebbero fornire tutte le informazioni di carattere obbligatorio riguardanti le condizioni delle navi da loro classificate alle autorità di controllo dello Stato di approdo e metterle a disposizione del pubblico.

      (19) Al fine di impedire alle navi di cambiare classe per sottrarsi alle riparazioni necessarie, gli organismi riconosciuti dovrebbero procedere allo scambio di tutte le informazioni utili relative alle condizioni delle navi che cambiano classe.

      (20) Un organismo non dovrebbe essere sottoposto a controllo da parte del proprietario o del costruttore di una nave o da altre persone che svolgono attività commerciali nel settore della costruzione, dell'equipaggiamento, della riparazione o dello sfruttamento delle navi. Le entrate dell'organismo non dovrebbero dipendere in modo significativo da una sola impresa commerciale. Al momento della domanda di riconoscimento, gli organi di classificazione e i loro ispettori dovrebbero, a titolo individuale, impegnarsi per iscritto a non accettare di svolgere attività obbligatorie qualora sussista il rischio di un conflitto di interessi ovvero se essi stessi sono armatori o esercenti della nave da sottoporre ed ispezione oppure hanno legami professionali, personali o familiari con questi ultimi.

      (21) I criteri qualitativi che devono soddisfare gli organismi tecnici per essere riconosciuti a livello comunitario e per conservare tale riconoscimento dovrebbero comprendere disposizioni che garantiscano che solo gli ispettori esclusivi possano effettuare le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali ossia i compiti obbligatori relativi al rilascio dei pertinenti certificati di sicurezza. Tali organismi devono operare uno stretto controllo su tutto il personale e i servizi, comprese tutte le sedi e gli uffici all'interno e all'esterno della Comunità e stabilire i propri obiettivi e indicatori di prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento. Gli organismi devono attuare un sistema di misura della qualità dei propri servizi.

      (22) La direttiva 94/57/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva 94/57/CE del Consiglio è così modificata:

     1) all'art. 2, le lettere b), c), d), i) e j) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) all'art. 3, alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

     3) l'art. 4 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) l'art. 5 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) il paragrafo 2 è abrogato;

     c) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) l'art. 6 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     6) l'art. 7 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     7) l'art. 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     8) l'art. 9 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     9) l'art. 10 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     10) l'art. 11 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     11) l'art. 12 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     12) l'art. 13 è abrogato;

     13) alla fine dell'art. 14, paragrafo 2, il riferimento all'"art. 13" è sostituito da un riferimento all'"art. 7, paragrafo 2";

     14) l'art. 15 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).

     c) è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     15) all'art. 16, è aggiunto il paragrafo seguente:

     (Omissis).

     16) l'allegato della direttiva è modificato come segue:

     a) la sezione A è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) alla sezione B:

     i) il titolo è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     ii) i paragrafi 4, 5, 6, 7 e 9 sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.