§ 77.6.292 - D.L. 21 maggio 2015, n. 65.
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:21/05/2015
Numero:65


Sommario
Art. 1 . Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni
Art. 2 . Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
Art. 3 . Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
Art. 4 . Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonchè [...]
Art. 5 . Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo
Art. 5 bis.  (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto).
Art. 6 . Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS
Art. 7 . TFR in busta paga
Art. 8 . Entrata in vigore


§ 77.6.292 - D.L. 21 maggio 2015, n. 65. [1]

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

(G.U. 21 maggio 2015, n. 116)

 

Capo I

 

Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

     1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 25 è sostituito dal seguente:

     "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

     a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

     2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

     "25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

     a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

     b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

     25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente." [2].

     2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresì dell'importo degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi." [3].

     3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

     4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

     5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

 

Capo II

 

     Art. 2. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

     1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 3. Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca

     1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.

 

     Art. 4. Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonchè rifinanziamento della proroga dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 [4]

     1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 140 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto [5].

     1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, a tale fine, è incrementato di 150 milioni di euro per il medesimo anno 2015. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 [6].

     1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto [7].

 

     Art. 5. Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

     1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."

     1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo [8].

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede [9]:

     a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis [10];

     b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 [11];

     b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [12].

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). [13]

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per "lavoratori attualmente in servizio" si intendono i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, non erano beneficiari di trattamenti pensionistici.

 

     Art. 6. Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

     1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito dal seguente:

     "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.".

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

     a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche [14];

     b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.

     3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a) [15].

     3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto a rideterminare conseguentemente gli obiettivi di risparmio di cui alla lettera b) del predetto comma 2, nella misura necessaria alla copertura del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio [16].

     3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis [17].

     3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [18].

 

     Art. 7. TFR in busta paga

     1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonchè da ogni altro tributo o diritto.".

     2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.".

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

 

     Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni

     1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 25 è sostituito dal seguente:

     "25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

     a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

     e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";

     2) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

     "25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta:

     a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

     b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.".

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.

     3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.

     4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

     5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e del presente articolo.

 

Capo II

 

     Art. 2. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

     1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 1.020 milioni di euro, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 3. Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca

     1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal presente decreto, al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, sono incrementate di 5 milioni di euro.

 

     Art. 4. Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148

     1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 70 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.

 

     Art. 5. Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo

     1. All'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 è inserito, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

     a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, 0,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019, 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

     b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 6. Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS

     1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 302 è sostituito dal seguente:

     "302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.".

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

     a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;

     b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.

     3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.

 

     Art. 7. TFR in busta paga

     1. All'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta nonchè da ogni altro tributo o diritto.".

     2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "nel privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.".

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 luglio 2015, n. 109.

[2] Numero così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[8] Comma inserito dalla L. di conversione.

[9] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[12] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.