§ 58.14.122 - D.L. 5 ottobre 2004, n. 249.
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:05/10/2004
Numero:249


Sommario
Art. 1.      1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 1 bis. 
Art. 1 ter. 
Art. 1 quater. 
Art. 1 quinquies. 
Art. 2.      1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 58.14.122 - D.L. 5 ottobre 2004, n. 249. [1]

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

(G.U. 6 ottobre 2004, n. 235).

 

Art. 1.

     1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [2].

     2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

     3. [3].

     3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennità stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [4].

     3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978 [5].

     3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [6].

 

     Art. 1 bis. [7]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 [8].

     2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefici di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

     a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'ambito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010;

     b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

     4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

     5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

 

     Art. 1 ter. [9]

     1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

     a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;

     b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

     2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.

     3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.

 

     Art. 1 quater. [10]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite.

     2. L'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennità di volo è calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e quanto a 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando per 13 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per 10 milioni di euro la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 1 quinquies. [11]

     [1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonchè ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

     1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati [12].

     1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego [13].

     1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [14].

     1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego [15].]

 

     Art. 2.

     1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè per la concessione di contributi per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000 [16].

     2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 [17].

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249. (TESTO ORIGINALE)

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

 

Art. 1.

     1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale può essere prorogato per un periodo di dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalità il Fondo per l'occupazione è integrato di 43 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. All'articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di spesa di 360 milioni di euro» e le parole: «entro il 31 dicembre 2004» dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2005».

     3. Il lavoratore, percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 1, di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dei trattamenti concessi ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dal trattamento quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o riqualificazione professionale; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

 

Art. 2.

     1. Per interventi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di rilevanza statale in favore del Fondo per l'associazionismo di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 438, del Fondo per l'immigrazione di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè contributo per l'acquisto di beni di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la comunicazione istituzionale, per l'attuazione del programma di chiusura di istituti, in accordo con regioni ed enti locali, di cui alle leggi 23 dicembre 1997, n. 451, e 28 marzo 2001, n. 149, e per un progetto informativo per l'integrazione delle persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è autorizzata per l'anno 2004, rispettivamente, la spesa di euro 11.000.000, euro 2.580.000, euro 1.470.000, euro 5.750.000, euro 2.000.000, euro 2.000.000 ed euro 200.000.

     2. All'onere derivante dagli interventi di cui al comma 1, pari complessivamente ad euro 25.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 113, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

 

Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 dicembre 2004, n. 291.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 20 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[3] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3, comma 46, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 3, comma 47, della L. 28 giugno 2012, n. 92, con la decorrenza ivi prevista. La disposizione di abrogazione è stata abrogata dall'art. dall'art. 13 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[11] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 della L. 28 giugno 2012, n. 92.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2006, n. 68, convertito dalla L. 24 marzo 2006, n. 127.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.