§ 67.1.21 - Legge 13 luglio 1965, n. 859.
Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:13/07/1965
Numero:859


Sommario
Art. 1.  Istituzione e scopi del Fondo.
Art. 2.  Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria.
Art. 3.  Passaggio all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.
Art. 4.  Obbligo dell'iscrizione
Art. 5.  Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.
Art. 6.  Comitato di vigilanza.
Art. 7.  Poteri del Comitato di vigilanza.
Art. 8.  Collegio dei sindaci.
Art. 9.  Entrate del Fondo.
Art. 10.  Sopravvenienze attive.
Art. 11.  Bilancio tecnico.
Art. 12.  Gestione del Fondo.
Art. 13.  Retribuzione soggetta a contributo
Art. 14.  Misura e versamento del contributo.
Art. 15.  Tenuta dei conti delle aziende.
Art. 16.  Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie.
Art. 17.  Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia.
Art. 18.  Responsabilità solidale per il versamento dei contributi.
Art. 19.  Elenchi di contribuzione.
Art. 20.  Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti.
Art. 21.  Prescrizione dei contributi
Art. 22.  Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione
Art. 23.  Periodi utili a pensione.
Art. 24.  Retribuzione pensionabile
Art. 25.  Determinazione della misura della pensione.
Art. 26.  Accertamento dell'invalidità.
Art. 27.  Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo d'iscrizione al Fondo.
Art. 28.  Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione
Art. 29.  Pensione al coniuge superstite ed ai figli.
Art. 30.  Pensione per i figli e gli ascendenti.
Art. 31.  Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione.
Art. 32.  Figli e persone equiparate.
Art. 33.  Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti.
Art. 34.  Liquidazione in capitale.
Art. 35.  Adeguamenti periodici delle pensioni
Art. 36.  Prescrizione delle rate di pensione.
Art. 37.  Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.
Art. 38.  Liquidazione della posizione assicurativa
Art. 39.  Prosecuzione volontaria della contribuzione.
Art. 40.  Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.
Art. 41.  Versamento del contributo volontario
Art. 42.  Prestazioni agli iscritti volontari.
Art. 43.  Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.
Art.44.  Accertamento dell'invalidità per gli iscritti volontari.
Art. 45.  Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946.
Art. 46.  Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti.
Art. 47.  Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1° gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive.
Art. 48.  Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49.  Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 50.  Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la [...]
Art. 51.  Sanzioni.
Art. 52.  Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Art. 53.  Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali.
Art. 54.  Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni.
Art. 55.  Ricorsi e termini per la loro presentazione.
Art. 56.  Entrata in vigore.


§ 67.1.21 - Legge 13 luglio 1965, n. 859.

Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

(G.U. 27 luglio 1965, n. 186)

 

Titolo I

ORDINAMENTO, SCOPI, ORGANIZZAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

 

Capo I

IL FONDO E GLI ISCRITTI

 

     Art. 1. Istituzione e scopi del Fondo.

     E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".

     Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.

 

          Art. 2. Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria.

     Il Fondo di cui al precedente art. 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria" di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

 

          Art. 3. Passaggio all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria.

     Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformità delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.

 

          Art. 4. Obbligo dell'iscrizione [1].

     1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'art. 732 del codice della navigazione che:

     a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;

     b) abbiano età inferiore ad anni 60;

     c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;

     d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;

     e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articolo 900 e seguenti del codice della navigazione.

     2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione.

 

          Art. 5. Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprietà del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.

 

Capo II

GLI ORGANI

 

          Art. 6. Comitato di vigilanza.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende all'amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

     b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;

     c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;

     e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;

     f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;

     g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.

     I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a base nazionale.

     In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

     I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

     Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

          Art. 7. Poteri del Comitato di vigilanza.

     Spetta al Comitato di cui al precedente art. 6:

     1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo art. 26;

     2) di dare parere sull'accettazione delle eredità, legati, donazioni a favore del Fondo;

     3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

     4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;

     5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

     6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possono sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

 

          Art. 8. Collegio dei sindaci.

     Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

 

Capo III

IL PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 9. Entrate del Fondo.

     Le entrate del Fondo sono costituite:

     a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;

     b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;

     c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;

     d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalità;

     e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;

     f) dalle rate di pensione prescritte;

     g) dalle ammende di cui al successivo art. 52.

 

          Art. 10. Sopravvenienze attive.

     Sono devoluti al Fondo:

     a) la metà delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;

     b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;

     c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.

 

          Art. 11. Bilancio tecnico.

     Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente art. 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.

     I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo è compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.

 

          Art. 12. Gestione del Fondo.

     Il Fondo è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

     La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno [2] .

 

Titolo II

IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

Capo I

I CONTRIBUTI

 

          Art. 13. Retribuzione soggetta a contributo [3].

     1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

     a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

     b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

     c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

     d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;

     e) indennità accessorie e speciali, nonché qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:

     1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

     2) indennità per ferie e riposi non goduti;

     3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

     4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza;

     5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

     6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare.

 

          Art. 14. Misura e versamento del contributo.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15% degli elementi retributivi di cui al precedente art. 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale [4] .

     La misura della percentuale del contributo stabilita dal precedente comma per la copertura degli oneri del Fondo di previdenza del personale di volo può essere modificata, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza, di cui al precedente art. 6.

     Finché non sarà stabilita la nuova misura della percentuale di contributo, questo è versato dalle aziende, salvo conguaglio, nella misura dovuta per l'anno precedente.

     (Omissis) [5].

     Le aziende rispondono del pagamento del contributo previsto dal presente articolo anche per la parte a carico dei dipendenti.

     L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età [6] .

 

          Art. 15. Tenuta dei conti delle aziende.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita alle aziende in apposito conto tutti i versamenti effettuati nel corso dell'anno, con valuta dalla data di pagamento, ed addebita nel conto stesso l'ammontare dei contributi complessivi dell'anno, con valuta 1° ottobre, ed il saldo relativo all'anno precedente, con valuta 1° gennaio.

     A tal fine, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il totale complessivo sia delle retribuzioni soggette a contributo corrisposte nel trimestre precedente, sia della corrispondente contribuzione.

     Il conto di cui al primo comma del presente articolo è chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, con la determinazione degli interessi al saggio annuo del 6 per cento.

     Il conto relativo alle aziende che non provvedano ad inviare le prescritte denuncie trimestrali sarà chiuso addebitando alle aziende stesse i contributi nella misura rilevabile dagli elementi più recenti in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Gli addebitamenti e gli accreditamenti al conto di cui al presente articolo non costituiscono rapporti di conto corrente.

     Agli effetti del calcolo degli interessi, non sono computate le somme indebitamente versate.

     I contributi e gli interessi calcolati sulla base delle denuncie di cui al secondo comma, o degli elementi di cui al quarto comma del presente articolo, verranno rettificati in base alle risultanze degli elenchi annuali di contribuzione che debbono essere inviati dalle aziende in applicazione del successivo art. 19.

 

          Art. 16. Riscossione dei contributi a mezzo delle esattorie.

     Tutti i crediti del Fondo per contributi, interessi e penalità sono riscossi, in caso di mancato pagamento da parte delle società entro il termine di cui al quarto comma del precedente art. 14, con i mezzi, i privilegi e le procedure vigenti per le imposte dirette.

     All'uopo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila i ruoli dei debitori morosi, comprendendovi gli aggi di riscossione e li trasmette alla Intendenza di finanza delle rispettive Province perché siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

     Tali ruoli saranno posti in riscossione, in unica soluzione, alla più prossima scadenza, purché tra la notifica della cartella e la scadenza decorrano almeno venti giorni.

     I versamenti saranno eseguiti dagli esattori al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso in favore del Fondo.

 

          Art. 17. Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia.

     L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente art. 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'età dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia già conseguito la pensione a carico del Fondo.

     Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonché nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte dell'azienda.

     L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione può essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assistenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data d'inizio dell'assenza.

     La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto.

     La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.

     I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico dell'azienda e del personale.

 

          Art. 18. Responsabilità solidale per il versamento dei contributi.

     In caso di fusione o cessazione di imprese, di aziende e, comunque, di subingresso convenzionale nella gestione dell'azienda, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo.

 

          Art. 19. Elenchi di contribuzione.

     Nel periodo dal 1° al 15 aprile di ciascun anno, le aziende comunicano a ciascuno dei propri dipendenti per i quali, ai sensi del precedente art. 4 è obbligatoria l'iscrizione al Fondo, l'ammontare degli emolumenti soggetti a contributo corrisposti nell'anno solare precedente.

     Entro il 30 giugno dello stesso anno le aziende inviano all'Istituto nazionale della previdenza sociale un elenco nominativo dei dipendenti iscritti al Fondo, indicando per ciascuno di essi le somme dovute per contributi sul totale delle voci retributive imponibili nonché, in complesso, le somme corrisposte ma non soggette a contributo.

 

          Art. 20. Comunicazione dei dati relativi all'assunzione ed all'esonero degli iscritti.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende devono trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i seguenti dati relativi al personale iscritto alla data stessa:

     1) cognome e nome;

     2) stato di famiglia;

     3) data di assunzione in servizio e numero della posizione costituita nell'assicurazione generale obbligatoria;

     4) categoria e qualifica ed ogni altra notizia che potrà essere richiesta dall'Istituto stesso.

     Eventuali variazioni dei dati di cui al precedente punto 4) saranno indicate dalle aziende negli elenchi di contribuzione relativi agli anni solari successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.

     Le aziende sono tenute a comunicare le notizie relative alle assunzioni ed alle risoluzioni di rapporto di lavoro intervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla data in cui gli eventi si sono verificati.

 

          Art. 21. Prescrizione dei contributi [7].

 

Capo II

LE PRESTAZIONI

 

          Art. 22. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione [8].

     Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

     1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età [9] ;

     2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

     3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

 

Età

Coefficienti

49

0,9737

48

0,9468

47

0,9196

46

0,8922

45

0,8647

 

     Hanno diritto alla pensione d'invalidità gli iscritti:

     a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo d'iscrizione al Fondo;

     b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purché l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo d'iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

     Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

     Si considera dovuta a causa di servizio l'invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o d'infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

 

          Art. 23. Periodi utili a pensione.

     Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:

     a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;

     b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;

     c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo art. 39.

 

          Art. 24. Retribuzione pensionabile [10].

     1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.

     2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

     3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto dal comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

     4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

     5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.

     6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

     a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

     b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

     c) superiore a 25 anni per il terzo limite.

     7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.

     8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

     a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;

     b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;

     c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.

     9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo.

 

          Art. 25. Determinazione della misura della pensione.

     La misura della pensione è pari al 3% della retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi [11] .

     La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, né, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente art. 22, essere inferiore al 50% della retribuzione pensionabile predetta [12] .

     Fermo restando il massimale di cui al precedente comma, la pensione è aumentata di un ventesimo del suo ammontare per ciascuno dei figli di cui al successivo art. 32. Il ventesimo supplementare per ciascun figlio spetta anche in aggiunta alla pensione minima di cui allo stesso comma.

     La pensione annua è dovuta in tredici quote mensili.

     (Omissis) [13].

 

          Art. 26. Accertamento dell'invalidità.

     L'accertamento dell'inabilità di cui al punto a) del precedente art. 22 è eseguito dall'Istituto medico legale del Ministero della difesa aeronautica.

     Detto Istituto ove l'accertamento stesso si concluda con un giudizio di inidoneità al volo, ne dà comunicazione all'iscritto ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 15 giorni dalla data della decisione.

     Entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l'iscritto ha facoltà di ricorrere alla Commissione sanitaria di appello presso il Ministero della difesa - Aeronautica. L'iscritto ha facoltà di farsi assistere a proprie spese da un medico di sua fiducia.

     Il giudizio della Commissione è definitivo.

     L'accertamento dell'invalidità di cui al punto b) del precedente art. 22 è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Avverso i provvedimenti dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato di vigilanza di cui al precedente art. 6 nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 55.

 

          Art. 27. Sospensione della pensione in caso di rioccupazione con obbligo d'iscrizione al Fondo.

     Qualora, successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo, il pensionato si rioccupi presso la stessa Società dalla quale dipendeva all'atto del collocamento a pensione, oppure presso altra Società di navigazione aerea, con rapporto di lavoro che comporti l'obbligo della iscrizione al Fondo, la corresponsione della pensione è sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di rioccupazione.

     Durante il periodo di rioccupazione, la Società è tenuta a versare i contributi di cui al precedente art. 14.

 

          Art. 28. Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione [14].

 

          Art. 29. Pensione al coniuge superstite ed ai figli.

     Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

     a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'art. 22 della presente legge;

     b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio [15] .

     La pensione spettante al coniuge superstite e pari al 60% di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo art. 32, la pensione è pari a;

     80% con il concorso di un figlio;

     100% con il concorso di due o più figli [16] .

     Se superstite sia il marito, questi ha diritto alla pensione, se convivente a carico della moglie, a condizione che alla data della morte di essa, egli risulti permanentemente inabile al lavoro.

     La pensione è corrisposta per intero al coniuge superstite anche per la quota spettante ai figli, se si tratta di figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e se il coniuge superstite conviva con i figli stessi; se il coniuge superstite non conviva con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due il coniuge superstite.

     Se, invece, con il coniuge superstite ed i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto vi siano figli minori, naturali legittimati o riconosciuti o nati da precedente matrimonio dell'iscritto, la pensione è corrisposta per i due terzi al coniuge superstite ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

     Nei casi in cui venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme stabilite dal presente articolo e con quelle di cui al successivo art. 30.

 

          Art. 30. Pensione per i figli e gli ascendenti.

     Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo art. 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

     60% per un solo figlio;

     80% per due figli;

     100% per tre o più figli [17] .

     Quando l'iscritto o il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite o figli aventi diritto a pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni purché:

     1) siano a carico dell'iscritto o del pensionato al momento della di lui morte;

     2) non abbiano altri figli abili al lavoro che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della morte dell'iscritto o del pensionato.

     La misura della pensione è pari, per ciascuno dei genitori, al 30 per cento di quella che sarebbe spettata all'iscritto o che era corrisposta al pensionato.

     Se la morte dell'iscritto è conseguenza diretta d'infortunio sul lavoro, il diritto a pensione per i genitori non è subordinato ad alcuna condizione di età.

 

          Art. 31. Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione.

     La pensione di cui al precedente art. 29 non spetta al coniuge superstite:

     a) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

     b) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni;

     c) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di età superiore a 20 anni.

     Si prescinde dai requisiti dell'età del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di età fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro.

     Perde altresì il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze.

     Ove si tratti della vedova, essa ha però diritto, in caso di nuovo matrimonio, alle corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualità della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

          Art. 32. Figli e persone equiparate.

     Agli effetti della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, si considerano figli minori i figli legittimi, legittimati e naturali nonché gli equiparati ad essi, secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, di età non superiore ai 21 anni od anche in età superiore, purché inabili al lavoro.

     Si considerano altresì equiparati ai figli minori di anni 21 gli studenti universitari fino al conseguimento della laurea e, comunque, non oltre il compimento del 26° anno di età.

     Le figlie sono considerate, ai fini della liquidazione delle prestazioni previste dalla presente legge, soltanto se nubili.

     I nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato non hanno diritto al trattamento indiretto o di reversibilità quando risultino titolari di altro trattamento di pensione.

 

          Art. 33. Decorrenza delle pensioni di invalidità, di anzianità e per i superstiti.

     La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il relativo diritto, purché la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro due anni dalla data in cui è sorto il diritto stesso.

     In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la relativa domanda, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di dichiarazione dell'invalidità, secondo la procedura prevista dall'art. 26 della presente legge, qualora detta dichiarazione sia di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

     La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato, purché la relativa domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato.

     In caso diverso, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 34. Liquidazione in capitale. [18]

     [L'iscritto che abbia raggiunti i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettategli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il capitale liquidabile non può superare:

     a) né la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge;

     b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.

     La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.

     Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40.]

 

          Art. 35. Adeguamenti periodici delle pensioni [19].

 

          Art. 36. Prescrizione delle rate di pensione.

     Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del Fondo.

 

          Art. 37. Incedibilità, impignorabilità e insequestrabilità delle pensioni.

     Le pensioni costituite in forza della presente legge non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri, per il pagamento delle diarie relative.

     Esse sono esenti da pignoramento e sequestro e non possono essere soggette a riduzioni, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di trattenere sulle prestazioni di cui alla presente legge l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

Titolo III

TRATTAMENTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO PRIMA DI AVER CONSEGUITO IL DIRITTO A PENSIONE

 

Capo I

LIQUIDAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

 

          Art. 38. Liquidazione della posizione assicurativa [20].

 

Capo II

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE AL FONDO E LE PRESTAZIONI

 

          Art. 39. Prosecuzione volontaria della contribuzione.

     L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver conseguito diritto a pensione, ha facoltà di continuare in forma volontaria il versamento dei contributi dalla data di cessazione dell'obbligo stesso, purché possa far valere, alla data medesima, almeno cinque anni di contribuzione.

     La domanda di esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

     L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà ivi prevista.

     Coloro che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma del presente articolo devono versare, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo sulla retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

     Detto contributo è determinato mediante l'applicazione, sulla retribuzione di cui al precedente comma, dell'aliquota contributiva stabilita per il personale in servizio.

     Annualmente, la retribuzione pensionabile, sulla quale deve essere versato il contributo volontario, è adeguata in base alle variazioni del numero indice medio del costo della vita rispetto a quello determinato nell'anno solare precedente.

     Sulla retribuzione così adeguata si applica l'aliquota contributiva stabilita per il personale di volo in servizio.

     Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno [21] .

     Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4% sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo [22] .

     Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso [23] .

 

          Art. 40. Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione.

     L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio.

     (Omissis) [24].

     La pensione d'invalidità, liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, spetta all'iscritto volontario che sia riconosciuto invalido ai sensi delle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.

 

          Art. 41. Versamento del contributo volontario [25].

 

          Art. 42. Prestazioni agli iscritti volontari.

     Gli iscritti volontari di cui agli articoli 39 e 40 hanno diritto:

     a) alla pensione di anzianità, di cui ai punti 1), 2), 3) del precedente art. 22;

     b) alla pensione di invalidità, purché ricorrano, nei loro confronti, gli estremi per il riconoscimento dell'invalidità previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 43. Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.

     La pensione di anzianità e di invalidità agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     La pensione di anzianità per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di età e di servizio previsti dal precedente art. 22, purché la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui è maturato il relativo diritto.

     In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

     La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

     Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purché la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.

     In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.

 

          Art.44. Accertamento dell'invalidità per gli iscritti volontari.

     L'invalidità dell'iscritto volontario, ai fini della pensione, è accertata con le forme e le modalità previste dal quinto e sesto comma del precedente art. 26.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, PENALI e FINALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI ALL'EX CASSA NAZIONALE DELLA GENTE DELL'ARIA

 

          Art. 45. Riconoscimento dei periodi di servizio prestato posteriormente al 31 dicembre 1946.

     Al personale in servizio di cui al precedente art. 4 che sia già stato iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria dal 1° gennaio 1947 o da data posteriore, è riconosciuto, ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico del Fondo, il periodo di servizio prestato presso aziende di navigazione aerea, posteriormente al 31 dicembre 1946, con iscrizione alla citata Cassa e fino all'entrata in vigore della presente legge, purché, durante il periodo stesso, risultino versati in suo favore i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e purché non abbia ottenuto dalla Cassa medesima la liquidazione dell'accantonamento di propria pertinenza.

     Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

 

          Art. 46. Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti.

     Gli iscritti al Fondo che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti di propria pertinenza, già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria e relativi a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946, hanno facoltà di ottenere il riconoscimento, ai fini delle prestazioni di cui alla presente legge, dei periodi stessi purché:

     a) facciano pervenire all'Istituto nazionale della previdenza sociale le relative domande entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) versino il contributo corrispondente al riconoscimento entro il termine di un anno dalla data in cui l'Istituto ne ha comunicato l'importo. Detto contributo determinato in misura pari al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante alla data della domanda per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento;

     c) per i periodi di cui è chiesto il riconoscimento, risultino versati i corrispondenti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

     Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione penale obbligatoria durante i periodi oggetto di riconoscimento sono annullate e la gestione dell'Assicurazione generale accrediterà il Fondo dell'importo complessivo dei contributi base e integrativi versati dalle aziende per gli interessati medesimi in corrispondenza dei periodi suindicati.

     I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) si intendono perentori e l'inosservanza di essi comporta la decadenza dalla facoltà di conseguire il riconoscimento.

     Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della domanda, purché il versamento del contributo di cui alla precedente lettera b) pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo. Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, gli effetti del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 47. Rimborso agli iscritti dei contributi integrativi versati anteriormente al 1° gennaio 1947 e delle eventuali eccedenze contributive.

     I contributi di previdenza integrativa già versati alla cessata Cassa nazionale della gente dell'aria, anteriormente al 1° gennaio 1947, ed investiti in buoni postali fruttiferi possono essere rimborsati ai singoli iscritti interessati.

     Possono essere del pari rimborsati agli iscritti interessati i contributi di previdenza integrativa versati alla Cassa nazionale della gente dell'aria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla parte eventualmente versata in eccedenza al 12,50 per cento della retribuzione stabilita per la previdenza integrativa medesima e già assoggettata a contribuzione.

     Il rimborso di cui ai due commi precedenti è eseguito su domanda degli iscritti al Fondo e dei loro aventi causa, da presentarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inosservanza del termine di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facoltà di ottenere il rimborso.

 

          Art. 48. Trattamento al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessato dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, ha facoltà di chiedere, ai fini della pensione a carico del Fondo, nonché ai fini della prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione, di cui ai precedenti articoli 39 e 40, il riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria ed all'assicurazione generale obbligatoria, anche se abbia già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa ed abbia conseguito il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza già esistenti presso la cessata Cassa nazionale della gente dell'aria relativamente a periodi di servizio prestati dopo il 31 dicembre 1946.

     Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato:

     a) alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) qualora l'interessato abbia ottenuto il rimborso degli accantonamenti di propria pertinenza, al versamento di un contributo pari, per ciascuno degli anni di cui è chiesto il riconoscimento, al sei per cento della retribuzione annua pensionabile spettante, alla data della domanda, ed un iscritto dipendente dalla stessa azienda dalla quale dipendeva l'interessato ed avente pari qualifica ed anzianità di quest'ultimo all'atto della cessazione dal servizio. Detto versamento deve essere eseguito entro un anno dalla data in cui l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo.

     I termini di cui alle precedenti lettere a) e b) sono perentori e la loro inosservanza comporta la decadenza della facoltà di conseguire il riconoscimento di cui al primo comma del presente articolo.

     Il riconoscimento previsto dal presente articolo può essere chiesto, con l'osservanza delle modalità e termini di cui alle precedenti lettere a) e b), anche dai superstiti di coloro che, cessati dal servizio posteriormente al 30 giugno 1962 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano deceduti anteriormente a quest'ultima data, purché i superstiti stessi possano far valere i requisiti previsti dalla presente legge per ottenere la pensione di reversibilità.

 

          Art. 49. Calcolo e decorrenza della pensione al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     La pensione spettante a coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 48 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purché il versamento del contributo di cui alla lettera b) del precedente art. 48 pervenga all'I.N.P.S. entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo.

     Qualora il versamento pervenga dopo tale termine, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento è pervenuto all'I.N.P.S.

     La retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione di cui al precedente art. 25 è quella pensionabile spettante alla data della domanda ad un iscritto avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella che l'interessato aveva all'atto della cessazione dal servizio.

     Salvo quanto previsto dai precedenti commi, trovano applicazione, nei riguardi di coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al precedente art. 48, le disposizioni che disciplinano il trattamento di pensione in favore degli iscritti obbligatori al Fondo.

     Il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dai contributi versati in loro favore nell'assicurazione generale obbligatoria durante il periodo del quale è stato concesso il riconoscimento.

 

          Art. 50. Concessione, al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della presente legge, della facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione e l'iscrizione.

     Coloro che, essendosi trovati nelle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 48 ed avendo conseguito il riconoscimento di cui all'articolo stesso, non abbiano tuttavia maturato i requisiti occorrenti per ottenere la pensione a carico del Fondo, possono avvalersi delle disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria della contribuzione o dell'iscrizione di cui ai precedenti articoli 39 e 40 purché inoltrino la relativa domanda entro un anno dalla data in cui l'I.N.P.S. ha dato comunicazione dell'avvenuto riconoscimento.

 

Capo II

SANZIONI

 

          Art. 51. Sanzioni.

     Le aziende debbono comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale le notizie ed i dati occorrenti per l'applicazione della presente legge. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 15 per il ritardato versamento dei contributi, in caso di ritardo nell'invio degli elenchi di contribuzione di cui al precedente art. 19, le aziende sono tenute al pagamento di una penale di lire 1000 per ciascun dipendente da iscrivere negli elenchi stessi e per ogni mese di ritardo o frazione di mese.

     La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

     In caso di ritardo nella trasmissione dei dati di cui all'ultimo comma del precedente art. 20 la penale a carico delle aziende è di lire 1000 per ciascun nominativo a cui si riferisce il ritardo e per ciascun mese o frazione di mese.

     La penale non può comunque essere inferiore a lire 50.000.

 

Capo III

ESTENSIONE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DI VOLO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI

 

          Art. 52. Applicabilità delle disposizioni vigenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Per ciò che non è previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in materia di contributi e prestazioni, nonché in materia di sanzioni penali.

 

          Art. 53. Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali.

     Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonché i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 54. Esenzione da oneri fiscali dei documenti occorrenti per conseguire le prestazioni.

     Sono esenti da ogni tassa e diritto dovuto a favore dello Stato ed anche dei Comuni tutti i documenti relativi a domande di prestazione, da corrispondersi a favore degli iscritti e dei loro aventi causa.

 

Capo IV

RICORSI ED ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

 

          Art. 55. Ricorsi e termini per la loro presentazione.

     Salvo quanto disposto dall'art. 26, primo, secondo, terzo e quarto comma, contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, per gli iscritti al Fondo, è ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui al precedente art. 6.

     Non è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in via amministrativa. Il termine per ricorrere in via amministrativa è di 90 giorni - a pena di decadenza - dalla data di ricezione del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato stesso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.

     L'azione giudiziaria non può essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data di ricezione della decisione del ricorso in sede amministrativa o dalla scadenza del termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.

 

          Art. 56. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[2]  Comma già sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[3]  Articolo modificato dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484 e così sostituito dall'art. 3 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[5]  Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[7]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[9]  Numero così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 29 gennaio 1974, n. 27.

[10]  Articolo già sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 1973, n. 484 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[11]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[13]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[14]  Articolo modificato dall'art.16 della L. 31 ottobre 1988, n. 480 e così abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 quater del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, a decorrere dal 1 luglio 2005.

[19]  Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[20]  Articolo modificato dall'art. 13 della L. 31 ottobre 1988, n. 480 e così abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[21]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[22]  Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 30 luglio 1973, n. 484.

[23]  Comma aggiunto dall'art. 14 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[24]  Comma soppresso dall'art. 8 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.

[25]  Articolo abrogato dall'art.14 della L. 31 ottobre 1988, n. 480.