§ 1.6.145 - L.R. 26 giugno 2015, n. 11.
Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:26/06/2015
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.
Art. 2.  Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di [...]
Art. 3.  Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.
Art. 5.  Norme in materia di consigli circoscrizionali.
Art. 6.  Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.
Art. 7.  Norma finale.


§ 1.6.145 - L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

(G.U.R. 3 luglio 2015, n. 27 - S.O. n. 22)

 

Art. 1. Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali.

1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo. Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento" aggiungere le parole ", arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.";

b) le parole da "e, limitatamente alle giunte comunali, " fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole "Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.".

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.

1-bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'ente [1].

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "si protraggano oltre la mezzanotte" sono sostituite dalle parole "si protraggano oltre le due";

b) al comma 2 le parole "hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata." sono sostituite dalle parole "hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.";

c) al comma 5 le parole "pari a due terzi" sono sostituite dalle parole "pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà".

3. All'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 5 le parole da "e che, in ragione del loro mandato" fino a "modifiche ed integrazioni." sono sostituite dalle parole ", spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".

 

     Art. 3. Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali.

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa.

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

"Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.".

 

     Art. 5. Norme in materia di consigli circoscrizionali.

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.

2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 6. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet.

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.".

2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "organizzazione" sopprimere le parole "e le forme di pubblicità dei lavori";

b) dopo la parola "diffusi" aggiungere il seguente periodo: "Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.".

 

     Art. 7. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 59 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.