§ 41.5.59 - D.M. 4 aprile 2000, n. 119.
Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:04/04/2000
Numero:119


Sommario
Art. 1.      1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono [...]
Art. 2.      1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:
Art. 3.      1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 [...]
Art. 4.      1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.
Art. 5.      1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
Art. 6.      1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.
Art. 7.      1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune [...]
Art. 8.      1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva [...]
Art. 9.      1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle [...]
Art. 10.      1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per [...]
Art. 11.      1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati [...]
Art. 12.      1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati [...]


§ 41.5.59 - D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265

(G.U. 13 maggio 2000, n. 110)

 

     Art. 1.

     1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

     2. In ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

 

          Art. 2.

     1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

     a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;

     b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate;

     c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1.

     2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

     3. Le tabelle B, BA1, C e CA1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

          Art. 3.

     1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

     2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

     3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

     4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

     5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

     6. Le indennità di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi sindaci.

 

          Art. 4.

     1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

     2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

     3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

     4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

     5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

     6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

     7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

     8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

     9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

     10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

 

          Art. 5.

     1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

     2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

     3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

 

          Art. 6.

     1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

     2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

 

          Art. 7.

     1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

     2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

     3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

 

          Art. 8.

     1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

     2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

     3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

 

          Art. 9.

     1. Gli amministratori delle città metropolitane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

 

          Art. 10.

     1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

 

          Art. 11.

     1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

     2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

     3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

 

          Art. 12.

     1. Le parametrazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

 

 

     Tabella A

 

     Indennità di funzione mensile dei sindaci

     Comuni fino a 1.000 abitanti 2.500.000

     Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 2.800.000

     Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 4.200.000

     Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 5.400.000

     Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 6.000.000

     Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti 6.700.000

     Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 8.000.000

     Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 9.700.000

     Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 11.200.000

     Comuni oltre 500.000 abitanti 15.100.000

 

     Indennità di funzione mensile dei presidenti della provincia

     Province fino a 250.000 abitanti 8.000.000

     Province da 250.001 a 500.000 abitanti 9.700.000

     Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti 11.200.000

     Province oltre 1.000.000  13.500.000

 

     Gettoni di presenza per i consigli comunali

     Comuni fino a 1.000 abitanti 33.000

     Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti 35.000

     Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti 43.000

     Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti 70.000

     Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 115.000

     Comuni oltre 500.000 abitanti 200.000

 

     Gettoni di presenza per i consiglieri provinciali

     Province fino a 250.000 abitanti 70.000

     Province da 250.001 a 500.000 abitanti 90.000

     Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti 150.000

     Province oltre 1.000.000 abitanti 200.000

 

 

     Tabella B [1]

 

     Comuni - Rapporto tra entrate proprie (Tit. I, III) su totale entrate

 

DA 0 A 499

DA 500 A 999

DA 1.000 1.999

DA 2.000 2.999

DA 3.000 4.999

DA 5.000 9.999

DA 10.000 19.999

DA 20.000 59.999

DA 60.000 99.999

DA 100.000 249.999

DA 250.000 499.999

OLTRE I 499.999

TOTALI

PIEMONTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,34

0,38

0,42

0,42

0,43

0,47

0,52

0,49

0,33

0,42

 

0,36

0,40

LOMBARDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,37

0,41

0,42

0,44

0,47

0,53

0,54

0,55

0,50

0,48

 

0,20

0,46

VENETO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,29

0,39

0,42

0,42

0,42

0,49

0,50

0,55

0,49

0,57

0,43

 

0.46

LIGURIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,26

0,37

0,46

0,45

0,50

0,52

0,60

0,56

0,44

 

 

0,35

0,45

EMILIA-ROMAGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,36

0,42

0,39

0,42

0,49

0,54

0,54

0,59

0,49

0,44

0,31

 

0,50

TOSCANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,28

0,37

0,39

0,40

0,43

0,47

0,48

0,48

0,43

0,45

0,51

 

0,44

UMBRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,18

0,30

0,35

0,36

0,39

0,36

0,53

0,48

 

0,33

 

 

0,40

MARCHE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,37

0,31

0,35

0,33

0,38

0,44

0,46

0,50

0,44

 

 

 

0,38

LAZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,31

0,32

0,31

0,32

0,35

0,44

0,46

0,48

0,51

0,36

 

0,43

0,38

ABRUZZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,23

0,35

0,29

0,35

0,35

0,40

0,42

0,44

0,39

0,52

 

 

0,34

MOLISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,28

0,29

0,29

0,33

0,33

0,39

0,43

0,49

 

 

 

 

0,31

CAMPANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,27

0,19

0,20

0,23

0,25

0,33

0,36

0,33

0,29

0,22

 

0,26

0,28

PUGLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,36

0,35

0,21

0,22

0,32

0,29

0,32

0,36

0,39

0,34

0,40

 

0,31

BASILICATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,09

0,14

0,14

0,23

0,19

0,21

0,24

0,36

0,19

 

 

 

0,15

CALABRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,18

0,16

0,23

0,23

0,25

0,27

0,26

0,26

0,24

0,32

 

 

0,24

SICILIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,10

0,17

0,17

0,19

0,19

0,22

0,28

0,24

0,24

0,34

0,15

0,17

0,22

SARDEGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,10

0,13

0,17

0,24

0,28

0,23

0,31

0,34

0,41

0,41

 

 

0,22

TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA

0,33

0,36

0,37

0,38

0,40

0,46

0,41

0,46

0,41

0,43

0,39

0,32

0,33

 

     Tabella B1

     Province - Rapporto tra entrate proprie (Tit. I, III) su totale entrate

 

 

FINO A 250.000 ABITANTI

DA 250001 A 500.000 AB.

DA 500.001 A 1.000.000 AB.

OLTRE 1.000.000 AB.

TOTALI

PIEMONTE MEDIA

0,21

0,29

0,19

 

0,24

LOMBARDIA MEDIA

0,20

0,22

0,27

0,33

0,27

VENETO MEDIA

0,17

 

0,28

 

0,26

LIGURIA

 

 

 

 

 

MEDIA

0,11

0,17

0,19

 

0,17

EMILIA-ROMAGNA MEDIA

 

0,21

0,27

 

0,22

TOSCANA MEDIA

0,19

0,16

0,19

 

0,17

UMBRIA MEDIA

0,10

 

0,14

 

0,12

MARCHE MEDIA

 

0,15

 

 

0,15

LAZIO MEDIA

0,10

0,13

0,12

0,30

0,19

ABRUZZO MEDIA

 

0,12

 

 

0,12

MOLISE MEDIA

0,09

 

 

 

0,9

CAMPANIA MEDIA

 

0,11

0,12

0,21

0,16

PUGLIA MEDIA

 

0,14

0,14

0,14

0,14

BASILICATA MEDIA

0,09

0,07

 

 

0,08

CALABRIA MEDIA

0,08

0,18

0,08

 

0,12

SICILIA MEDIA

0,09

0,11

0,07

0,15

0,12

SARDEGNA MEDIA

0,05

0,13

0,12

 

0,12

TOTALI MEDIA

0,16

0,18

0,22

0,25

0,20

 

     Tabella C

     Comuni - Medio pro capite del totale spese correnti

     (Omissis)

 

     Tabella C1

     Province - Media pro capite del totale spese correnti

     (Omissis)

 

 

     Tabella D

     COMUNI

     da 0 a 5.000 abitanti 10%

     da 5.001 a 30.000 abitanti 15%

     da 30.001 a 100.000 abitanti 20%

     oltre  100.001 abitanti 30%

     PROVINCE 30%

 


[1]  Tabella così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 3 novembre 2000, n. 257.