§ III.2.61 - L.R. 23 marzo 2015, n. 12.
Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:23/03/2015
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca
Art. 3.  Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità
Art. 4.  Rating legalità per le imprese
Art. 5.  Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato
Art. 6.  Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata
Art. 7.  Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere
Art. 8.  Permessi retribuiti
Art. 9.  Sostegno agli orfani delle vittime di mafia,
Art. 10.  Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute
Art. 11.  Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale
Art. 12.  Divieto di cumulo dei benefici
Art. 13.  Giornata regionale per l’impegno
Art. 14.  Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Abrogazioni


§ III.2.61 - L.R. 23 marzo 2015, n. 12. [1]

Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno

(B.U. 27 marzo 2015, n. 43)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l’ordinamento europeo, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità, intesa come osservanza alle regole scritte, e della pace, con particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell’impegno sull’osservanza di tutte le norme di diritto e contro ogni forma di criminalità e per il contrasto a ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

2. In particolare, la Regione Puglia consegue gli obiettivi della presente legge attraverso:

a) interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca;

b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;

c) interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;

d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;

e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;

f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell’impegno;

g) l’obbligo di costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.

3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, secondo comma, della Costituzione, gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia, ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in collaborazione con cittadini singoli o associati.

 

     Art. 2. Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca

1. La Regione promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.

2. La Regione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.

3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono riguardare:

a) percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani;

b) attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;

c) attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;

d) attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;

e) produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l’elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) progetti finalizzati al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;

g) progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;

h) scambi interscolastici e viaggi d’istruzione sui temi della memoria e dell’impegno.

 

     Art. 3. Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio regionale.

2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:

a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;

b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;

c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l’esperienza del soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo radicamento territoriale, l’eventuale appartenenza a reti nazionali e internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o l’autosostenibilità nel tempo degli interventi.

 

     Art. 4. Rating legalità per le imprese

1. La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), riconosce il “rating di legalità” quale strumento utile a incentivare le imprese a operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.

2. Per i fini di cui al comma 1, nell’ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dal comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e applica concrete modalità tra quelle previste dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 57/2014 (preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio sanitario regionale e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento del rating stesso.

 

     Art. 5. Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato

1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.

2. La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un “Rating di legalità degli enti locali” finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:

a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;

b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, così come previsto dal d.l. 1/2012;

c) attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;

d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata iscritti al proprio patrimonio;

e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili della città;

f) individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla legalità.

3. La Regione può utilizzare il rating di legalità degli enti locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini dell’assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.

4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.

5. La Regione Puglia istituisce il “Premio Fonte-Marcone-Carnicella” per le buone pratiche amministrative intraprese dagli enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il premio è assegnato per le categorie:

a) ambiente e territorio (premio “Renata Fonte”);

b) trasparenza e anticorruzione (premio “Francesco Marcone”);

c) buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (premio “Gianni Carnicella”).

 

     Art. 6. Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata

1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;

b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;

c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore attraverso bando pubblico;

d) promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;

e) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;

f) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;

g) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati;

h) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell’attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell’ambito della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.

3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza.

4. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente imputati, i finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.

2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

3. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), sulla base dell’ordine seguente:

a) vittima sopravvissuta;

b) coniuge superstite;

c) convivente more uxorio;

d) figli della vittima;

e) genitori della vittima;

f) germani della vittima [2].

4. Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l’ordine di cui al comma 3. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.

5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1 della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990 sono stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della l. 302/1990.

 

     Art. 8. Permessi retribuiti [3]

1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all’articolo 7 della presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell’assenza come sopra qualificati.

3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

 

     Art. 9. Sostegno agli orfani delle vittime di mafia,

della criminalità organizzata, del terrorismo

e del dovere

1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere” finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:

a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 annui;

b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2 mila annui;

c) sino al compimento dì un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4 mila annui;

d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5 mila annui.

2. L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L’erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari a euro 10 mila annui.

5. L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l. 407/1998.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei benefici agli aventi titolo.

 

     Art. 10. Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990, e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi a un professionista privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di euro 2 mila 500 annui, previa apposita istanza corredata di documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.

2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

 

     Art. 11. Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale

1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 7, secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

 

     Art. 12. Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

 

     Art. 13. Giornata regionale per l’impegno

contro le mafie

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’impegno al fine di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

 

     Art. 14. Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

1. E’ fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 02.07.01 del Bilancio pluriennale e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla programmazione dei Fondi europei 2014-2020.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

 

     Art. 16. Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket), incompatibili con la presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 29 della L.R. 28 marzo 2019, n. 14.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2016, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui annovera anche i conviventi more uxorio e i genitori tra i beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2016, n. 175, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, commi 1 e 3, nella parte in cui accorda, ai beneficiari del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, permessi retribuiti per cento ore annue e parifica le ore di assenza, anche ai fini previdenziali, a normali ore di lavoro.