§ III.2.38 – L.R. 3 aprile 2006, n. 7.
Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/04/2006
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Attività della Regione).
Art. 4.  (Attività delle Province).
Art. 5.  (Attività dei Comuni).
Art. 6.  (Tutela delle vittime della criminalità).
Art. 7.  (Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del Fondo di solidarietà).
Art. 8.  (Requisiti soggettivi di ammissione al Fondo).
Art. 9.  (Soggetti impegnati nella lotta all’usura e all’estorsione).
Art. 10.  (Misure di sostegno in favore dell’associazionismo avente finalità di lotta alle estorsioni e all’usura).
Art. 10 bis.  Fondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta all’usura
Art. 11.  (Consulta delle associazioni).
Art. 12.  (Unità speciale).
Art. 13.  (Regolamenti di attuazione).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie).


§ III.2.38 – L.R. 3 aprile 2006, n. 7. [1]

Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket.

(B.U. 6 aprile 2006, n. 44 – Suppl. Ord.).

 

TITOLO I

FINALITÀ - OGGETTO E AMBITO DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione realizza lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese, libero da condizionamenti criminali, sostenendo tutti i cittadini della comunità pugliese con strumenti di prevenzione e di solidarietà nella lotta alla criminalità, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di estorsione e di usura.

     2. In collaborazione con le Province e i Comuni, anche avvalendosi delle intese istituzionali con il Governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, la Regione promuove la realizzazione di un sistema di sicurezza fondato sui principi di legalità, sull’integrazione e sul rispetto delle diversità. A tal fine coordina le azioni tese a sviluppare la cultura della partecipazione attiva e dell’appartenenza alla comunità, il rispetto delle sue regole democratiche, in funzione di prevenire e contrastare la criminalità diffusa e organizzata.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione, nell’ambito delle politiche di sicurezza e in attuazione degli obiettivi programmatici:

     a) promuove intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza;

     b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, singoli o associati, anche in raccordo con le associazioni di cui all’articolo 9, finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza;

     c) attua progetti sperimentali con gli enti locali, singoli o associati, per la verifica dell’efficacia di modelli di intervento innovativi, in materia di prevenzione della criminalità anche nell’ambito dei protocolli d’intesa con le Prefetture;

     d) attua una politica di prevenzione e lotta all’estorsione e all’usura avvalendosi anche delle esperienze associative maturate nel territorio regionale e nazionale;

     e) favorisce forme di sostegno e di assistenza alle vittime della criminalità;

     f) promuove la formazione e l’aggiornamento del personale regionale e degli enti locali per la creazione di specifiche professionalità;

     g) promuove nelle scuole la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla conoscenza e al rispetto delle diversità, alla lotta contro la criminalità organizzata e supporta l’attività di ricerca scientifica sui temi della sicurezza e della legalità di livello universitario;

     h) assicura la partecipazione della Regione a organismi nazionali e internazionali operanti nel campo di attività della presente legge;

     i) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione.

 

TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA REGIONE ED ENTI LOCALI

 

     Art. 3. (Attività della Regione).

     1. La Giunta regionale definisce annualmente, su proposta del Presidente o dell’Assessore delegato, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, le linee di intervento per il conseguimento delle finalità della presente legge.

     2. Le linee di intervento di cui al comma 1 hanno ad oggetto le seguenti attività:

     a) promozione e sostegno alle Province e ai Comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana che hanno come finalità l’aiuto alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali, con particolare riferimento alla criminalità organizzata e ai fenomeni di usura ed estorsione;

     b) promozione e sostegno all’associazionismo di settore di cui al titolo III;

     c) acquisizione, catalogazione e diffusione delle buone pratiche, anche comunitarie e internazionali, sviluppatesi in materia;

     d) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle vittime e ai loro familiari e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

     e) predisposizione di piani di formazione finalizzati a qualificare gli operatori del settore e alla creazione di nuove professionalità;

     f) adozione del metodo della consultazione delle associazioni di cui all’articolo 9 e/o adeguato riconoscimento istituzionale.

 

     Art. 4. (Attività delle Province).

     1. La Giunta regionale eroga contributi alle Province per la realizzazione di progetti rivolti, prioritariamente, alle seguenti attività:

     a) servizi di informazione e sostegno per l’accesso alle misure previste dalla normativa nazionale e regionale per i cittadini e per i Comuni singoli o associati;

     b) servizi di accompagnamento al credito, alla consulenza aziendale e legale, anche attraverso le organizzazioni del terzo settore riconosciute;

     c) campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione degli interventi;

     d) attività di formazione relativa a specifici campi di intervento, per il sostegno alle vittime di reati e la prevenzione di attività criminali;

     e) attività di monitoraggio delle iniziative presenti sul territorio provinciale.

 

     Art. 5. (Attività dei Comuni).

     1. La Giunta regionale eroga contributi ai Comuni per la realizzazione, prioritariamente, di progetti che:

     a) sono presentati da Comuni in forma associata;

     b) prevedono l’attivazione di partenariati e coalizioni locali, con la collaborazione delle organizzazioni del terzo settore riconosciute;

     c) sono finalizzati alla realizzazione di servizi di accompagnamento alle vittime, di sostegno alla risocializzazione e di supporto psicologico, nonché di sostegno economico al nucleo familiare per le esigenze straordinarie connesse all’evento criminoso;

     d) realizzano forme di consulenza e accompagnamento per le misure di inserimento nell’economia legale.

 

TITOLO III

ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE E FONDO DI SOLIDARIETÀ

 

     Art. 6. (Tutela delle vittime della criminalità).

     1. La Regione riconosce a coloro che siano state vittime di reati riconducibili a una matrice criminale, che abbiano prestato collaborazione all’individuazione dei responsabili, che non siano ad essa connessi, un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 7, nella misura massima di euro 75 mila, cumulabile con gli altri benefici previsti dalla normativa nazionale. Con successivo regolamento verranno stabiliti procedure e requisiti per l’accesso al beneficio.

 

     Art. 7. (Tutela delle vittime dei reati di estorsione e usura e costituzione del Fondo di solidarietà).

     1. La Regione istituisce un Fondo globale di solidarietà, al quale possono accedere tutte le vittime dei reati di estorsione e usura, esercenti attività economiche e imprenditoriali, lavoratori dipendenti o pensionati.

     2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione Puglia con la legge di bilancio ed è ripartito in quote stabilite annualmente dalla Giunta regionale in base all’utilizzo dello stesso.

     3. Il Fondo è destinato:

     a) a sostenere, sotto forma di contributo, le linee di intervento di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché a integrare i benefici previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), consentendo l’anticipazione dell’importo complessivamente erogabile a titolo di mutuo ed elargizione dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

     b) a elargire alle vittime dell’usura, costituitesi parte civile nel relativo procedimento penale, un indennizzo pari al danno subito per effetto della corresponsione di interessi e altri vantaggi usurari all’autore del reato.

     4. Sono a carico del Fondo le spese di assistenza legale, di consulenza aziendale e tutoraggio prestati in favore delle vittime connesse alla costituzione di parte civile nel procedimento penale, alla formulazione della domanda di accesso ai benefici e agli interventi di assistenza legale per la definizione delle posizioni debitorie.

     5. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi“, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i Fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, secondo comma, lett. a), della l. 108/1996 e le associazioni e le fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive ai sensi dell’articolo 15, quarto comma, della l. 108/1996.

     6. Il Fondo regionale integra i fondi di prevenzione di cui all’articolo 15 della l. 108/1996 allo scopo di garantire i mutui contratti dai soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti di usura e dai soggetti sovraindebitati e consentire loro il prosieguo e/o la ripresa dell’attività economica e della vita lavorativa, sociale e familiare.

     7. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento.

     8. I mutui stipulati ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli concessi dallo Stato ai sensi delle leggi 108/1996 e 44/1999.

 

     Art. 8. (Requisiti soggettivi di ammissione al Fondo).

     1. Possono accedere ai benefici di cui all’articolo 7 le persone offese dai reati di estorsione e usura che abbiano sporto denuncia e forniscano collaborazione alle autorità competenti per l’individuazione dei responsabili.

     2. Sono esclusi coloro che, alla data di presentazione della domanda di accesso, abbiano procedimento penale in corso per uno dei reati puniti dagli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per uno dei delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale o abbiano subito sentenze di condanna per i medesimi reati.

     3. I benefici sono revocati nei confronti del soggetto richiedente che abbia reso dichiarazioni false e reticenti nel procedimento instaurato.

     4. Gli ulteriori requisiti e le modalità di accesso sono disciplinati con il successivo regolamento di attuazione.

 

     Art. 9. (Soggetti impegnati nella lotta all’usura e all’estorsione).

     1. E’ istituito, presso la Presidenza della Regione, l’Albo regionale delle organizzazioni, associazioni, fondazioni e centri studi, con sede legale in Italia e operanti sul territorio della Puglia da almeno tre anni, impegnati nell’educazione e nell’affermazione della legalità e/o nella diffusione dell’informazione e della conoscenza del fenomeno del racket e dell’usura, in possesso dei requisiti di legge.

 

     Art. 10. (Misure di sostegno in favore dell’associazionismo avente finalità di lotta alle estorsioni e all’usura).

     1. La Giunta regionale, secondo quanto stabilito annualmente nelle linee di intervento di cui all’articolo 3, al fine di sostenere e incentivare l’associazionismo di settore, eroga contributi in favore di:

     a) associazioni e organizzazioni antiracket di cui all’articolo 13, comma 2, della l. 44/1999, iscritte all’Albo di cui all’articolo 9;

     b) fondazioni, organizzazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996, iscritte all’Albo di cui all’articolo 9.

     2. Il contributo è concesso, prioritariamente, per i progetti realizzati in collaborazione con gli enti locali e per le seguenti attività:

     a) informazione e sensibilizzazione sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione;

     b) iniziative sociali urgenti ed efficaci finalizzate a prevenire reati di usura e di estorsione nei confronti di persone fisiche in particolari condizioni di necessità attraverso un’attività di accompagnamento e di tutoraggio sociale.

 

     Art. 10 bis. Fondo a sostegno dell’associazionismo avente finalità di lotta all’usura [2]

     1. Al fine di sostenere le iniziative sociali urgenti ed efficaci di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 da parte delle fondazioni, per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della l. 108/1996, iscritte all’Albo di cui all’articolo 9, è istituito il “Fondo regionale contro l’usura”.

     2. Il fondo è alimentato da risorse regionali nonché da sottoscrizioni volontarie effettuate da persone fisiche e giuridiche e da soggetti pubblici e privati.

     3. La Regione promuove le sottoscrizioni volontarie del fondo attraverso adeguate azioni di sensibilizzazione.

     4. La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell’Assessore delegato, verificata la consistenza del fondo, provvede ad assegnare, ogni sei mesi, il 95 per cento delle risorse disponibili ai soggetti di cui al comma 1 e destina il restante 5 per cento alle azioni di sensibilizzazione di cui al comma 3.

     5. Con apposito regolamento la Giunta regionale definisce le modalità per l’acquisizione delle sottoscrizioni volontarie e per la gestione delle risorse del fondo.

 

TITOLO IV

ORGANI CONSULTIVI ED OPERATIVI

 

     Art. 11. (Consulta delle associazioni).

     1. E’ istituita la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura, presieduta dal Presidente della Regione o dall’Assessore delegato e composta da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di cui all’articolo 9, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, da un rappresentante designato dall’Unione province italiane (UPI) regionale e, previa intesa, da un rappresentante delle Prefetture [3].

     2. La Consulta è insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge.

     3. La Consulta, entro il 31 marzo di ogni anno, redige un rapporto delle attività realizzate sul territorio per il contrasto ai fenomeni di estorsione e usura finalizzato a fornire un quadro complessivo delle azioni poste in essere nell’annualità precedente e a segnalare nuovi ambiti e aree tematiche da inserire in sede di definizione delle linee di intervento.

 

     Art. 12. (Unità speciale).

     1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, nell’ambito dell’Accordo di programma quadro “Sicurezza”, è istituita, presso l’Assessorato sviluppo economico della Regione Puglia, la “Unità speciale per la solidarietà alle vittime della criminalità organizzata, dell’estorsione e dell’usura”, incaricata di svolgere l’istruttoria delle richieste dei benefici di cui alla presente legge e i relativi adempimenti procedurali.

     2. Presso l’Unità di cui al comma 1 è istituito l’Osservatorio in materia di usura e accesso al credito.

     3. L’Unità speciale, attraverso i dati forniti dall’Osservatorio, fornisce alla Consulta un rapporto delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nel corso dell’anno precedente, segnalando altresì possibili nuove linee di intervento.

     4. La dotazione organica e le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento degli organi di cui al comma 3 sono definite con successivo regolamento, che deve prevedere anche le modalità di raccordo con il Commissario governativo antiusura e antiracket.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. (Regolamenti di attuazione).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, emana i relativi regolamenti di attuazione.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziata sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 la somma di euro 1 milione così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 – u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12 (Fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione) della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008):

     Unità previsionale di base 2.3

     CNI 212000 euro 150.000,00 “Spese per azioni di promozione della cultura anti-racket e antiusura, di formazione degli operatori, di sensibilizzazione e comunicazione, di studio e ricerca, di supporto alle iniziative degli enti locali di prevenzione e diffusione della legalità” - articoli 3, 4 e 5;

     CNI 212010 euro 50.000,00 “Spese per la tutela delle vittime della criminalità” - articolo 6;

     CNI 212020 euro 500.000,00 “Spese per la tutela delle vittime dell’estorsione e dell’usura” – articolo 7, commi 3 e 4 ;

     CNI 212030 euro 300.000,00 “Spese per fondi di prevenzione e garanzia per le vittime dell’usura” – articolo 7, comma 6.

     2. Con lo stanziamento di cui al CNI 212000 si fa fronte anche alle spese di funzionamento e delle attività degli organismi di cui agli articoli 11 e 12.

     3. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 23 marzo 2015, n. 12 e dall'art. 10 della L.R. 16 aprile 2015, n. 25.

[2] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 1 agosto 2014, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 giugno 2006, n. 15.