§ 6.3.286 - L.R. 1 luglio 2014, n. 9.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:01/07/2014
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi)
Art. 2.  (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
Art. 3.  (Residui perenti)
Art. 4.  (Variazioni al Bilancio annuale)
Art. 5.  (Variazioni alle spese autorizzate con la legge finanziaria 2014)
Art. 6.  (Nuove autorizzazioni di spesa)
Art. 7.  (Disposizioni diverse)
Art. 8.  (Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2013, n. 2)
Art. 9.  (Bilancio pluriennale)
Art. 10.  (Copertura finanziaria)
Art. 11.  (Pubblicazione)


§ 6.3.286 - L.R. 1 luglio 2014, n. 9.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(B.U. 7 luglio 2014, n. 30)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi)

1. Sulla base della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata a norma degli articoli 41 e 52 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria), e dei dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 163 del 29 aprile 2013, è disposto l'aggiornamento dei dati presunti relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - approvati con l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58 (Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), come di seguito specificato:

a) il totale dei residui attivi delle unità previsionali di base (UPB) al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 6.153.552.861,34;

b) il totale dei residui attivi delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 230.499.713,73;

c) il totale dei residui passivi delle UPB al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, risulta essere rideterminato definitivamente in euro 1.142.705.399,65;

d) il totale dei residui passivi delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 4.808.257,44.

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati al 1o gennaio 2014 e l'ammontare dei residui presunti riportato negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la citata legge regionale n. 58/2013, sono indicate a livello di UPB nell'allegate tabelle "A" e "B", prima colonna.

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1° gennaio 2014 risulta essere determinato definitivamente in euro 1.192.118.951,44.

 

     Art. 2. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. Per effetto degli aggiornamenti di cui all'articolo 1, il saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013 risulta essere determinato definitivamente in euro 6.428.657.869,42.

2. Il predetto saldo è utilizzato per come indicato nell’allegato 1 alla citata legge regionale n. 58/2013, è riformulato nei termini di cui al documento allegato alla presente legge, secondo la seguente articolazione:

- euro 3.077.293.903,25 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell'esercizio 2013 finanziate con fondi assegnati con vincolo dì destinazione, così come indicato nella parte A (prima colonna);

- euro 476.577.373,21 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B;

- euro 612.368.668,37 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C (prima e seconda colonna);

- euro 2.262.417.924,59 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010304, 83010306, 83010307, 83010309, 83010310, 83010311 e 83010312 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, così come indicato nella seconda colonna dello stesso allegato 1 (parte A e parte C).

 

     Art. 3. (Residui perenti)

1. L'importo complessivo degli impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2013, risulta essere definitivamente determinato in euro 685.417.062,59 di cui euro 339.706.992,76 di parte corrente ed euro 345.710.069,83 di parte in conto capitale.

2. L'importo complessivo iscritto nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.03.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 479.791.943,82, pari al 70 per cento del totale dell'importo complessivo di cui al comma precedente, secondo la seguente articolazione:

- l'importo di euro 182.746.860,39 è iscritto al capitolo 7003101 (fondi in perenzione amministrativa di natura vincolata di parte corrente);

- l'importo di euro 214.472.266,67 è iscritto al capitolo 7003201 (fondi in perenzione amministrativa di natura vincolata di parte in conto capitale);

- l'importo di euro 2.363.480,67 è iscritto al capitolo 83010102 (fondi in perenzione amministrativa di parte corrente finanziati con risorse autonome);

- l'importo di euro 851.089,94 è iscritto al capitolo 83010202 (fondi in perenzione amministrativa di parte in conto capitale finanziati con risorse autonome);

- l'importo di euro 52.684.553,88 è iscritto al capitolo 83010103 (fondi in perenzione amministrativa di parte corrente di natura non vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione);

- l'importo di euro 26.673.692,28 è iscritto al capitolo 83010203 (fondi in perenzione amministrativa di parte in conto capitale di natura non vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione).

 

     Art. 4. (Variazioni al Bilancio annuale)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa delle UPB della parte entrata e della parte spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 approvato con legge regionale n. 58/2013, sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B" seconda e terza colonna.

2. Le variazioni di competenza di cui al comma 1 comprendono le economie di stanziamento, nonché quelle derivanti dal riaccertamento di residui passivi ed in perenzione amministrativa, inerenti a stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni

con vincolo di destinazione, che sono riprodotte nel bilancio 2014 attraverso l’allegato 1, parte A e C, di cui al precedente articolo 2, comma 2.

3. Le variazioni di cui al comma 2 non comprendono le variazioni al bilancio 2014 già effettuate ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 52, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58.

4. Le entrate per i mutui già autorizzati con l’articolo 6 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 e con l’articolo 11 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, allocate all’UPB dell’entrata 5.2.01 per un importo complessivo di euro 259.853.068,83 nel biennio 2014-2015, sono destinate alla copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi Operativi Regionali 2007-2013, così come indicato nell’apposito allegato n. 3 recante “Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento”.

5. All’articolo 6, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera c) l’importo di euro 86.049.875,00 è sostituito dall’importo di euro 80.049.875,00;

- dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) quanto ad euro 6.000.000,00 con risorse proprie regionali iscritte all’UPB della spesa 4.9.02.01 del bilancio di previsione annuale 2014.

 

     Art. 5. (Variazioni alle spese autorizzate con la legge finanziaria 2014)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con la tabella C di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 57 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (Legge finanziaria)», sono apportate le variazioni di cui al prospetto 1 allegato alla presente legge.

2. Una quota parte dello stanziamento di cui alla legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, già autorizzato con la tabella C di cui all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2013 n. 57 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 (Legge finanziaria)”, per l’importo di euro 200.000,00, è destinato al Comune di Catanzaro per il ripiano dei debiti pregressi contratti dalla Fondazione Politeama.

 

     Art. 6. (Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e biodiversità 2012 – Progetto “Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important Italian nesting ground (Ionian Calabria)”, è autorizzata la spesa di euro 67.728,25 per ciascuno degli anni compresi nel periodo 2014-2017, con allocazione all’UPB 3.5.02.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Per l’annualità 2017 si provvede in sede di predisposizione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, annualità 2017.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi dell’art. 3ter della legge 17 febbraio 2012, n. 9, già approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 99 del 9 luglio 2013, è autorizzata per l’anno 2014

la spesa di euro 345.922,23, con allocazione all’UPB 6.1.06.01 (capitolo 61060143) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

3. Al fine di garantire la copertura dei debiti pregressi assunti dal settore Protezione Civile della Regione Calabria in materia di prevenzione degli incendi boschivi con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 580.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

4. È autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 500.000,00, allocata all’UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, da destinare all’acquisto della attrezzatura e degli arredi del Centro protesico e riabilitativo INAIL di Lamezia Terme.

 

     Art. 7. (Disposizioni diverse)

1. Al fine di garantire la regolarizzazione contabile dei pagamenti eseguiti dal tesoriere regionale a seguito di atti giudiziali di pignoramento, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2014 la spesa di euro 44.140.405,37, allocata nell’apposito fondo di riserva di cui al capitolo 82010415. Le variazioni dal predetto fondo sono disposte con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche per gli effetti derivanti dall’attuazione del programma di riaccertamento straordinario dei residui allocati nel conto del patrimonio dello Stato previsto dall’art. 49 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, le economie di stanziamento registrate ai capitoli della spesa 2112206, 2112207, 2114201,2141212, 2141232, 2233216, 2242208, 4311103, 4341111, 6211209, 12040804, 22040413, 32040227, 32040314, 62010611, 2141221, 2211234, 2211239, 3221137, 6211209, 32040229, 32040314, 33010109, 33020105, 43020106, per un importo complessivo di euro 13.005.791,16, sono accantonate al capitolo 82010429 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, in attesa di definire la reale esigibilità dei residui attivi allocati ai corrispondenti capitoli della entrata 2308112, 2311206, 21090026, 2201203, 2305259, 2305270, 2306123, 2311206, 44120010, 44060011, 21060022 del bilancio medesimo.

3. Le somme restituite a partire dall’anno 2009 dai soggetti beneficiari del POR FESR 2007-2013, PO FEP 2007-2013 e POR FSE 2007-2013, accertate e riscosse tempo per tempo al capitolo di entrata 34040014, accantonate rispettivamente ai capitoli 82010431, 82010432 e 82010433 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per un importo complessivo di euro 2.747.329,26, sono riallocate nei capitoli di provenienza con decreto del Dirigente Generale del bilancio, su specifica e motivata richiesta dei Dipartimenti interessati.

 

     Art. 8. (Modifica dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2013, n. 2)

1. All’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari ad euro 40.000,00 annui lordi, maggiorata del dieci per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri se dovuti».

- al comma 3 le parole: «nella misura stabilita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.» sono sostituite dalle parole: «nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.».

2. Alla relativa copertura, quantificata in euro 240.000,00 si provvede con le risorse già allocate all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

 

     Art. 9. (Bilancio pluriennale)

1. Nella parte entrata e spesa del bilancio pluriennale 2014-2016, approvato con l’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 58, sono introdotte, per il triennio 2014-2016, le variazioni di cui alle annesse tabelle “A” e “B” del bilancio pluriennale.

 

     Art. 10. (Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede, per la quota parte corrispondente, con la quota libera dell’avanzo di amministrazione così come rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/2002.

 

     Art. 11. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Tabella

(Omissis)