§ 1.2.62 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria .


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:10/01/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Riferimenti normativi)
Art. 2.  (Composizione e nomina del collegio)
Art. 3.  (Funzioni del collegio)
Art. 3 bis.  (Ulteriori funzioni del Collegio)
Art. 4.  (Modalità di esercizio delle funzioni)
Art. 5.  (Funzionamento del Collegio)
Art. 6.  (Durata della carica)
Art. 7.  (Responsabilità)
Art. 8.  (Indennità e rimborso spese)
Art. 9.  (Cause di esclusione ed incompatibilità)
Art. 10.  (Norme di rinvio e transitorie)
Art. 11.  (Norma finanziaria)
Art. 12.  (Pubblicazione)


§ 1.2.62 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria [1].

(B.U. 16 gennaio 2013, n. 2 - S.S. 19 gennaio 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Riferimenti normativi)

1. La presente legge istituisce e disciplina il collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale della Calabria, in attuazione dell'articolo 2 , comma 1, lettera a), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 quale organo indipendente posto a supporto delle funzioni di controllo del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Composizione e nomina del collegio)

1. Il collegio è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria [2].

 

2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, previo avviso pubblico per la formazione dello stesso da pubblicare sul BURC, coloro che siano in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali.

 

3. Le modalità di predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco e di estrazione a sorte dei componenti dell'organo sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

4. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente, in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

 

     Art. 3. (Funzioni del collegio)

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. Redige una relazione sul progetto del bilancio preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale. Redige, altresì, una relazione sul conto consuntivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenente valutazioni sulla corrispondenza del conto alle risultanze della gestione, nonché proposte per migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sugli atti dispositivi di spese e sui risultati di gestione. Su richiesta della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula pareri su atti inerenti all'ordinamento contabile e finanziario della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria [3].

 

2. Il collegio dei revisori dei conti si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

 

     Art. 3 bis. (Ulteriori funzioni del Collegio) [4]

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 1, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione Calabria, svolge nei confronti della Giunta regionale le seguenti ulteriori attività:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale e sui relativi allegati;
b) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;

c) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

d) vigila sulla corretta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno;

e) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

f) effettua le certificazioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), secondo quanto disposto dai relativi decreti attuativi, con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione;

g) esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.

2. I pareri del Collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si può prescindere dall'espressione del parere ai fini dell'adozione del disegno di legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale favoriscono l'attività istruttoria del Collegio assicurando allo stesso, in modo costante e tempestivo, l'informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il Collegio deve esprimere il parere.

 

     Art. 4. (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 3, i componenti del collegio hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria con le stesse prerogative dei consiglieri regionali [5].

 

2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale assicurano al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessari per lo svolgimento dei suoi compiti [6].

 

3. Il collegio ha sede presso il Consiglio regionale.

 

     Art. 5. (Funzionamento del Collegio)

1. Le funzioni del collegio sono svolte di norma collegialmente su iniziativa del Presidente del collegio al quale compete la convocazione delle sedute.

 

2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi sia nella sede del Consiglio regionale che nella sede della Giunta regionale per quanto attiene, rispettivamente, alle funzioni di cui all'articolo 3 [7].

 

3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

4. Il collegio redige un verbale delle sedute, ispezioni e verifiche effettuate e delle deliberazioni adottate.

 

5. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale.

 

6. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.

 

     Art. 6. (Durata della carica)

1. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.

 

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.

 

3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) decesso;

b) dimissioni volontarie;

c) decadenza;

d) revoca.

 

4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.

 

5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

 

     Art. 7. (Responsabilità)

1. I componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Hanno obbligo di riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

     Art. 8. (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari ad euro 40.000,00 annui lordi, maggiorata del dieci per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri se dovuti [8].

 

2. Nei casi di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5 l'indennità è proporzionalmente ridotta.

 

3. Al Presidente ed ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali [9].

 

     Art. 9. (Cause di esclusione ed incompatibilità)

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del collegio:

a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della Regione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti [10];

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

 

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

 

     Art. 10. (Norme di rinvio e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'elenco di cui all'articolo 2 è costituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro 30 giorni dalla costituzione dell'elenco.

 

2. Il collegio entra nell'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal giorno successivo alla nomina.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'iscrizione in apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Pubblicazione)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2014, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 11 novembre 2015, n. 228, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2013, n. 14.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 1 luglio 2014, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 1 luglio 2014, n. 9.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2015, n. 10.