§ 3.4.34 - L.R. 9 febbraio 2004, n. 3.
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:09/02/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Princìpi generali.
Art. 2.  Tipologie di intervento regionale.
Art. 3.  Soggetti beneficiari di interventi diretti.
Art. 4.  Spese finanziabili con interventi diretti.
Art. 5.  Requisiti delle iniziative ammissibili.
Art. 6.  Stabilità teatrale.
Art. 7.  Organismi riconosciuti.
Art. 8.  Funzioni di Province e Comuni.
Art. 9.  Sistema delle residenze.
Art. 10.  Programma Regionale.
Art. 11.  Misura delle sovvenzioni regionali.
Art. 12.  Modalità di erogazione dei benefici.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 15.  Pubblicazione.


§ 3.4.34 - L.R. 9 febbraio 2004, n. 3. [1]

Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.

(B.U. 12 febbraio 2004, n. 2 - S.S. n. 6).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Princìpi generali.

     1. Il Teatro è elemento fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di promozione culturale, di espressione artistica, di formazione, di aggregazione sociale e di sviluppo economico.

     2. La Regione orienta gli interventi in materia di teatro promuovendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un’equilibrata distribuzione dell’offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici ed enti e soggetti operanti nel settore del teatro, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative anche attraverso collaborazioni a progetti comuni con lo Stato e le altre Regioni, Istituti, Centri nazionali ed internazionali, in particolare nell’ambito dell’Unione Europea.

     3. La Regione riconosce le istituzioni teatrali consolidate nell’ambito regionale, tutelandone il patrimonio culturale, le forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca; incentiva le attività teatrali di recente formazione, la sperimentazione e la ricerca.

     4. La Regione favorisce la realizzazione di progetti finalizzati alla formazione professionale per il personale artistico e tecnico; assicura la conservazione, la tutela e l’arricchimento del patrimonio storico del teatro nell’ambito regionale, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; promuove la rappresentazione del repertorio del teatro greco-romano, valorizzando l’utilizzazione degli anfiteatri grecoromani presenti sul territorio, promuove la sperimentazione e la ricerca; incoraggia la drammaturgia italiana contemporanea con particolare riguardo a quella proposta da autori residenti nell’ambito regionale e comunque da autori che riflettano la cultura calabrese, favorisce le iniziative volte alla diffusione all’estero delle espressioni artistiche teatrali calabresi, anche mediante iniziative di ospitalità reciproca con altre nazioni.

 

     Art. 2. Tipologie di intervento regionale.

     1. La Regione interviene con l’erogazione diretta di sovvenzioni ai beneficiari, ovvero attuando forme di concorso, coordinamento e programmazione con gli Enti Locali, ovvero stipulando convenzioni con i beneficiari e con gli Enti locali interessati.

     2. La Regione attua altresì gli scopi di cui all’articolo 1, riconoscendo e favorendo la costituzione di soggetti stabili operanti nel settore del teatro.

     3. La Regione può favorire l’accesso al credito da parte degli organismi teatrali di nuova formazione con apposite convenzioni con gli Istituti bancari.

     4. Tutti gli interventi dovranno avvenire nell’ambito della programmazione triennale prevista dall’articolo 10.

     5. Il regolamento di attuazione della presente legge, proposto da un Comitato di Esperti è deliberato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     6. Il Comitato di cui al comma precedente è composto da 5 membri di acclarata competenza e prestigio nazionale e internazionale nel campo del teatro di prosa ed è nominato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero alla scadenza dei termini, dall’Ufficio di Presidenza.

 

TITOLO II

Interventi diretti

 

     Art. 3. Soggetti beneficiari di interventi diretti.

     1. La Regione eroga finanziamenti ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad Imprese e Fondazioni aventi sede nel territorio calabrese e operanti nel settore teatrale con caratteristiche di continuità e professionalità.

 

     Art. 4. Spese finanziabili con interventi diretti.

     1. La Regione, nell’ambito del programma triennale di cui all’articolo 10, finanzia i soggetti beneficiari per:

     a) attività di produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;

     b) la promozione e la diffusione dei prodotti culturali calabresi nei migliori circuiti di distribuzione teatrali nazionali ed esteri;

     c) organizzazione di festival e rassegne sul territorio calabrese;

     d) iniziative di promozione della cultura teatrale, in particolare nel pubblico giovanile, anche mediante progetti definiti con gli operatori del settore, con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private e con le Università;

     e) iniziative volte alla promozione dell’attività creativa di nuovi autori in particolare calabresi e dell’espressione artistica dei giovani;

     f) attività di formazione degli operatori del settore, anche in collaborazione con l’Università, sulla base della vigente normativa nazionale e comunitaria;

     g) attività di promozione delle tradizioni teatrali locali;

     h) iniziative per promuovere la riaffermazione del teatro greco e romano classico, valorizzando i siti storici presenti sul territorio.

     2. La Regione inoltre può concedere incentivi finanziari per spese relative, al restauro, all’adeguamento e alla qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività teatrali, a seconda dell’importanza della struttura, nelle forme e nei modi definiti dal regolamento di attuazione.

     3. Ove le sedi e le attrezzature siano di proprietà di Enti Locali, le forme dell’intervento saranno regolate ai sensi del titolo III della presente legge.

 

     Art. 5. Requisiti delle iniziative ammissibili.

     1. La Regione, al fine di favorire un graduale e qualificato inserimento di nuove iniziative singole o consorziate nel settore della produzione teatrale, può sostenere, per ogni triennio, non più di cinque organismi che mai abbiano usufruito di interventi finanziari regionali a sostegno della loro attività e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) costituzione legale dell’organismo da almeno due anni con sede in Calabria;

     b) progetto produttivo con particolare attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana ed al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero del patrimonio e dell’identità regionale;

     c) bilancio di previsione annuale nel quale si evidenzi autonomia organizzativa e gestionale;

     d) contemporaneo ed adeguato sostegno da parte degli Enti locali;

     e) realizzazione, nel corso dell’anno precedente quello di riferimento e nell’ambito regionale, di un minimo di quaranta giornate recitative, in forma non gratuita, comprovate dalle distinte di incasso della Siae;

     f) raggiungimento di almeno trecento giornate lavorative, assicurando agli elementi impiegati il rispetto delle norme in materia di previdenza ed assistenza;

     g) possesso di requisiti attestanti il valore artistico del soggetto teatrale.

     2. La Regione assicura ai predetti soggetti spazi di attività e utili forme di tutoraggio, anche favorendo l’instaurazione di un rapporto di collaborazione tra questi organismi ed un organismo di stabilità.

 

     Art. 6. Stabilità teatrale.

     1. La Regione riconosce e promuove l’attività teatrale con caratteristiche di stabilità. Teatri stabili sono quei soggetti aventi natura di persona giuridica di diritto privato, costituiti dalla Regione, da Comuni e Province, direttamente o attraverso forme associative e consortili di loro emanazione, ovvero soggetti privati, partecipati da almeno un Ente pubblico territoriale, aventi le seguenti caratteristiche:

     a) rapporto stabile ed esclusivo tra l’attività del soggetto ed uno o più luoghi teatrali;

     b) produzione teatrale realizzata sulla base di un organico progetto culturale, definito con cadenza triennale, che tenga conto della tradizione teatrale nazionale e regionale;

     c) produzione teatrale ispirata alla ricerca ed alla innovazione del linguaggio teatrale e/o alla valorizzazione dell’identità regionale;

     d) promozione di eventuali testi elaborati da autori contemporanei operanti nell’ambito regionale;

     e) assenza di ogni fine di lucro e conseguente reinvestimento nell’attività teatrale degli eventuali utili conseguiti;

     f) creazione di rapporti stabili con Scuole e Università per la realizzazione di specifici progetti di accrescimento della cultura teatrale;

     g) realizzazione di progetti finalizzati alla riscoperta ed alla valorizzazione della cultura regionale, con particolare riferimento all’ambito culturale del luogo di insediamento, alla salvaguardia delle tradizioni delle minoranze etniche di antico insediamento, del multiculturalismo di recente formazione;

     h) sostegno a progetti di valorizzazione del turismo culturale;

     i) per ogni anno del triennio dovranno garantire la stabilità del nucleo artistico, pari ad almeno il 40% dell’intero organico artistico e del personale amministrativo e tecnico;

     j) per ogni anno del triennio, svolgimento di non meno di tremila giornate lavorative e ottanta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede;

     l) direzione artistica con comprovate capacità professionali, autonoma ed esclusiva.

     2. I soggetti così individuati devono essere dotati di uno statuto che determina le forme della partecipazione della Regione e degli Enti Locali interessati agli organi amministrativi e di controllo.

 

     Art. 7. Organismi riconosciuti.

     1. Nell’ambito della prima programmazione di cui alla presente legge, la Regione, sostenendone l’attività, riconosce il ruolo storico, il rilievo e la funzione di promozione dell’attività teatrale svolte dagli organismi che, precedentemente alla data di approvazione della presente legge, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D.M. n. 470/99 e successive modificazioni;

     b) riconoscimento da parte della Regione con legge regionale;

     c) sede e svolgimento delle attività teatrali con iniziative di livello nazionale, svolte in Calabria in maniera continuativa e professionale da non meno di 15 anni.

     2. Nell’ambito della prima programmazione la Regione sostiene, altresì, l’attività svolta dai teatri municipali di particolare interesse storico e/o artistico gestiti da Amministrazioni pubbliche o da Fondazioni.

 

TITOLO III

Concorso fra Regioni ed Enti Locali

 

     Art. 8. Funzioni di Province e Comuni.

     1. Le Province e i Comuni, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione:

     a) promuovono la cultura teatrale nel pubblico e l’attività teatrale;

     b) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l’assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili operanti nel settore teatrale;

     c) partecipano, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale sul territorio;

     d) promuovono la diffusione delle attività teatrali nelle scuole, e sostengono la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le Amministrazioni competenti.

     2. Le Province e i Comuni concorrono altresì alla definizione dei programmi regionali in materia di teatro.

     3. La Regione concorre finanziariamente con gli Enti Locali, nell’ambito del programma triennale, all’espletamento dei compiti di questi ultimi in materia di teatro riservando una quota fino al 10% sullo stanziamento di cui alla legge regionale n. 16/85 a favore delle compagnie amatoriali che mirano a salvaguardare la cultura dialettale calabrese.

 

     Art. 9. Sistema delle residenze.

     1. La Regione, in accordo con i Comuni interessati e con il concorso delle Province di riferimento, e nell’ambito della programmazione regionale triennale, definisce il sistema delle residenze teatrali sulla base delle risorse disponibili.

     2. La Regione, nella localizzazione delle residenze tiene conto, oltre che degli apporti finanziari dei Comuni proponenti e delle Province interessate, delle esigenze di presenza teatrale nei comprensori di riferimento, con finalità di riequilibrio dell’offerta teatrale, nonché del particolare valore culturale dei progetti presentati da compagnie teatrali legalmente riconosciute e con comprovata attività svolta in Calabria almeno tre anni precedenti all’istanza.

     3. L’accordo di cui al comma 1 attribuisce a compagnie teatrali che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nel regolamento d’attuazione, la permanenza triennale in un teatro municipale, sulla base di un progetto che prevede:

     a) attività di produzione e formazione;

     b) un numero predefinito di rappresentazioni;

     c) un periodo minimo di apertura della sede teatrale;

     d) un cartellone improntato alla multidisciplinarietà - con spettacolo di teatro, danza e musica - definito in collaborazione con altre realtà del territorio operanti in quei settori.

     4. I criteri che regolano le attività relative ai punti a), b), c) e d) del precedente comma 3 sono definiti nel regolamento di attuazione.

     5. La permanenza di cui al comma 3 su proposta del Comune interessato, può essere rinnovata, fermo restando il perseguimento dei risultati previsti dal progetto iniziale.

 

     Art. 9 bis. Circuiti teatrali regionali [2]

1. La Regione Calabria promuove e sostiene la realizzazione dei Circuiti teatrali regionali, quali elementi rilevanti per una politica di riequilibrio e di omogenea diffusione delle attività teatrali e per un loro effettivo radicamento sul territorio, nonché per un organico sviluppo del sistema produttivo teatrale calabrese.

2. Per accedere ai contributi previsti dalla presente legge i circuiti teatrali regionali dovranno presentare un progetto di attività che comprenda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative. Le giornate recitative dovranno essere articolate su almeno dieci piazze, distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia ed effettuate in sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni e con capienza non inferiore a centocinquanta posti.

 

TITOLO VI

Programmazione e realizzazione degli interventi

 

     Art. 10. Programma Regionale.

     1. La Giunta regionale approva il Programma triennale in materia di teatro, previo parere della competente Commissione consiliare permanente [3].

     2. Il programma di cui al comma 1, fermi i principi e limiti dettati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, determina:

     a) le finalità generali, le priorità tra le diverse tipologie e le modalità d’intervento;

     b) i criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari;

     c) il sistema delle residenze teatrali;

     d) la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti stabili.

 

     Art. 11. Misura delle sovvenzioni regionali.

     1. La Regione garantisce agli organismi ammessi a finanziamento in virtù della presente legge, contributi annui non inferiori al 30% delle uscite indicate nel loro bilancio consuntivo per i primi euro 500.000,00; del 15% per i successivi euro 500.000,00 e del 10% per gli importi ulteriori. Dette percentuali vengono proporzionalmente ridotte qualora non trovino capienza nello stanziamento previsto nel bilancio regionale.

     2. Il finanziamento di cui al comma precedente potrà essere aumentato o diminuito di non più del 25% in base alla valutazione artistica e di non più del 15% in base alla valutazione quantitativa (numero di giornate recitative, lavorative e numero di lavoratori impiegati), svolta dal Comitato di Esperti in sede di programmazione triennale.

     3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 4 comma 2, eroga finanziamenti nella misura massima del 50% dell’intero importo dell’intervento.

     4. L’impegno finanziario della Regione a sostegno delle nuove iniziative di cui all’articolo 5 non può superare il 15% delle risorse complessivamente disponibili, nel triennio considerato, per il settore teatro. Qualora i fondi rimanessero inutilizzati saranno comunque investiti per le attività previste dalla presente legge.

 

     Art. 12. Modalità di erogazione dei benefici.

     1. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le priorità per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi stessi sono determinati dal regolamento di attuazione.

     2. I soggetti interessati presentano istanza di erogazione per l’anno di riferimento, accompagnata dal conto consuntivo dell’anno precedente, entro il termine perentorio del 31 marzo di ogni anno.

     3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri indicati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, e nell’ambito della programmazione triennale di cui all’articolo 10, tenendo conto altresì di indicatori di qualità, individua fra i richiedenti aventi i requisiti di legge, i soggetti beneficiari e l’entità del finanziamento, specificandone la destinazione.

     4. La Giunta regionale eroga una anticipazione pari all’80 per cento del contributo ammesso e finanziato entro trenta giorni dal provvedimento di ammissione.

     5. Il saldo viene erogato entro trenta giorni dalla presentazione del conto consuntivo dell’anno di riferimento, che dovrà avvenire – a pena di decadenza – entro il 31 marzo dell’anno successivo.

 

TITOLO VII

Disposizioni di attuazione e finali

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

 

     Art. 14. Disposizioni finali e transitorie.

     1. Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 15. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 18 maggio 2017, n. 19.

[2] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.