§ 6.3.284 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 58.
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:30/12/2013
Numero:58


Sommario
Art. 1 . (Bilancio di competenza Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 2 . (Bilancio di cassa Stato di previsione dell’entrata e della spesa)
Art. 3 . (Residui attivi e passivi presunti)
Art. 4 . (Residui perenti)
Art. 5 . (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 6 . (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)
Art. 7 . (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)
Art. 8 . (Fondo di riserva di cassa)
Art. 9 . (Quadro generale riassuntivo)
Art. 10 . (Classificazione dell’entrata e della spesa)
Art. 11 . (Bilancio pluriennale)
Art. 12 . (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)
Art. 13 . (Allegati del bilancio)
Art. 14 . (Entrata in vigore)


§ 6.3.284 - L.R. 30 dicembre 2013, n. 58.

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016.

(B.U. 16 dicembre 2013, n. 24 - S.S. 31 dicembre 2013, n. 7)

 

     Art. 1. (Bilancio di competenza Stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna).

 

2. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali).

 

3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2014.

 

4. È approvato in euro 7.975.257.758,74 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna).

5. È approvato in euro 2.294.455.000,00 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali).

 

6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2014, è autorizzato l’aggiornamento, con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio, dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2013.

 

          Art. 2. (Bilancio di cassa Stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. È approvato in euro 11.548.320.608,80 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna).

 

2. È approvato in euro 2.431.021.784,26 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali).

 

3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2014.

 

4. È approvato in euro 8.061.053.748,66 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna).

 

5. È approvato in euro 2.385.887.699,88 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali).

 

6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.

 

          Art. 3. (Residui attivi e passivi presunti)

1. È approvato in euro 6.076.435.165,87 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1 gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna).

 

2. È approvato in euro 136.566.784,26 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna – riga contabilità speciali).

 

3. È approvato in euro 1.688.649.101,97 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2014, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna).

 

4. È approvato in euro 91.432.699,88 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2014, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna – riga contabilità speciali).

 

          Art. 4. (Residui perenti)

1. L’importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2013 a norma dell’articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari complessivamente ad euro 346.694.389,04 così suddivisi:

 

- euro 151.125.307,96 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;

 

- euro 128.071.658,09 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a valere su capitoli finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione;

 

- euro 48.451.913,18 relativi ad impegni di parte corrente assunti a valere su capitoli finanziati da risorse autonome;

 

- euro 19.045.509,81 relativi ad impegni di spesa di parte in conto capitale assunti a valere su capitoli finanziati da risorse autonome.

 

2. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura vincolata finanziati con l’avanzo di amministrazione che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 279.196.966,05, di cui euro 151.125.307,96 iscritti al capitolo 7003101 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 128.071.658,09 iscritti al capitolo 7003201 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02).

 

3. L’importo dei residui in perenzione amministrativa di natura non vincolata finanziati con risorse autonome che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è determinato complessivamente in euro 8.774.565,00, di cui euro 6.298.648,72 iscritti al capitolo 83010102 (UPB di parte corrente 8.3.01.01) ed euro 2.475.916,28 iscritti al capitolo 83010202 (UPB di parte in conto capitale 8.3.01.02).

 

          Art. 5. (Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2013)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è determinato in euro 5.052.440.612,34 ed è applicato al bilancio di previsione 2014 per euro 3.122.892.779,87. Tale quota di avanzo è utilizzata per come di seguito specificato:

 

- euro 2.280.774.018,13 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2013 finanziate con fondi statali e comunitari assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;

 

- euro 279.196.966,05 per la copertura dei residui perenti relativi ad impegni di spesa assunti a valere su capitoli finanziati da risorse con vincolo di destinazione, così come indicato nella parte B, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;

 

- euro 480.402.886,66 relativi ad accantonamenti di risorse provenienti da capitoli finanziati con assegnazioni statali e comunitarie con vincolo di destinazione in attesa della definizione della esigibilità dei corrispondenti residui attivi, così come indicato nella parte C, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;

 

- euro 82.518.909,03 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui al capitolo 83010306 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014, così come indicato nella parte A, seconda colonna, dell’allegato 1 al bilancio.

 

          Art. 6. (Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)

1. I mutui autorizzati con legge regionale negli anni precedenti e non perfezionati nel corso dei medesimi anni possono essere stipulati, compatibilmente con la normativa vigente in materia, nel corso dell’esercizio finanziario 2014.

 

2. Gli oneri di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente trovano copertura nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016. Per gli anni successivi al 2016 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.

 

          Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 10.000.000,00.

 

2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.

 

          Art. 8. (Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 700.000.000,00.

 

          Art. 9. (Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge, ai sensi all’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

          Art. 10. (Classificazione dell’entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

 

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nei relativo stato di previsione (tabella B).

 

          Art. 11. (Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2014/2016 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

          Art. 12. (Autorizzazione alle variazioni al bilancio)

1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

2. Le variazioni al bilancio 2014 sono altresì autorizzate con le modalità previste dalle disposizioni adottate dalla Regione in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

 

          Art. 13. (Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

 

- Allegato n. 1, concernente l’elenco delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione finanziate con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

 

- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);

 

- Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

          Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.