§ 6.3.107 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 49.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:23/12/2013
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Variazioni di bilancio)
Art. 3.  (Fondo regionale anticrisi anno 2014)
Art. 4.  (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)
Art. 5.  (Modifiche alla l. r. 35/2001)
Art. 6.  (Modifica alla l.r. 45/2012)
Art. 7.  (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria)
Art. 8.  (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali
Art. 9.  (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)
Art. 10.  (Modifica alla l.r. 32/2012)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 15/2012)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 20/2000)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 43/2013)
Art. 14.  (Disposizioni in favore dei malati reumatici)
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 16.  (Canoni utenze acqua pubblica)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 44/2013)
Art. 18.  (Disposizioni per l’impiego
Art. 19.  (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 21/2011)
Art. 21.  (Modifica alla l.r. 71/1997)
Art. 22.  (Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale)
Art. 23.  (Proroga graduatorie)
Art. 24.  (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)
Art. 25.  (Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla l.r. 6/2005 e alla l.r. 31/2009 )
Art. 26.  (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 27.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 28.  (Finalizzazioni di spesa)
Art. 29.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 30.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 31.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 32.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 33.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 34.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.107 - L.R. 23 dicembre 2013, n. 49.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)

(B.U. 30 dicembre 2013, n. 102)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2014/2016 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate - anno 2014: euro 3.860.393.088,31;

b) previsione entrate - anno 2015: euro 3.877.419.090,99;

c) previsione entrate - anno 2016: euro 3.984.081.136,25.

 

     Art. 2. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2014 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:

a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);

b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;

c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);

d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2013;

e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;

f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all’articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto e dei capitoli di spesa per i cofinanziamenti regionali a programmi comunitari e statali.

 

     Art. 3. (Fondo regionale anticrisi anno 2014)

1. Per l’anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 7.017.454,76 di cui euro 5.217.454,76 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” ed euro 1.800.000,00 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

 

     Art. 4. (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)

1. Per l’anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 12.032.582,87 di cui euro 4.814.573,19, iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” ed euro 7.218.009,68, iscritti a carico dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale – investimento”.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Per l’anno 2014 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS ora FSC e dei fondi strutturali sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua in aree montane previsti ai numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;

b) “Progetto Appennino” di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l. r. 35/2001)

1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è sostituito dal seguente:

“6. Ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all’importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.”.

2. Il numero 4) della lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 6. (Modifica alla l.r. 45/2012)

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione - Legge Finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

“6. In attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria può essere corrisposta cumulativamente dalle imprese concedenti proprietarie degli stessi, con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale. In tal caso l’utilizzatore è comunque tenuto, in regime di solidarietà con l’impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.”.

 

     Art. 7. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria)

1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti concernenti i tributi di competenza regionale che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.

2. Il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell’imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente dalla notifica dell’atto di accertamento, di cui all’articolo 2948, primo comma, n. 4), del codice civile;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione regionale.

3. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.

4. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela.

5. La presentazione dell’istanza di riesame di cui al comma 4 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

6. L’eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all’organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

 

     Art. 8. (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali [1])

1. Gli utenti dei servizi sociosanitari e sociali partecipano alla spesa per l’erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente [2].

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, effettua la ricognizione dei servizi, di cui al comma 1, soggetti a compartecipazione e definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni.

3. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Le agevolazioni relative ai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali, nonché i contributi e i sussidi di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, sono erogati applicando lo strumento dell’ISEE di cui al comma 3.

5. La Regione e gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, adottano gli atti normativi necessari all’erogazione delle prestazioni agevolate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di ISEE.

 

     Art. 9. (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)

1. Le risorse statali in materia di politiche sociali iscritte nel bilancio di previsione sono ripartite tra i diversi settori di intervento con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, nel rispetto dei limiti determinati dagli atti statali di assegnazione.

 

     Art. 10. (Modifica alla l.r. 32/2012)

1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 (Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)) è sostituita dalla seguente:

“h) da due rappresentanti dei genitori dei bambini con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;”.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 15/2012)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), sono aggiunte infine le seguenti parole: “Il CSV può altresì svolgere attività di supporto alla Regione nell’ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, previa stipulazione di apposite convenzioni.”.

 

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 20/2000) [3]

1. Al comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “entro dodici mesi dal ricevimento della domanda” sono soppresse.

2. Al comma 8 dell’articolo 24 della l.r. 20/2000, le parole: “dall’articolo 7" sono sostituite dalle parole: “dagli articoli 7 e 8”.

3. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2000 le parole: “, comma 6,” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall’articolo 16.”.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 43/2013)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25 novembre 2013, n. 43 (Modalità di esercizio delle medicine complementari), dopo le parole: “un pediatra di libera scelta” sono inserite le seguenti: “, un odontoiatra”.

 

     Art. 14. (Disposizioni in favore dei malati reumatici)

1. La Regione garantisce per l’anno 2014 le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di malati reumatici necessarie in caso di trattamento con terapia biologica, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 [4].

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina i criteri, le modalità e i limiti per l’erogazione ai malati reumatici delle prestazioni indicate al comma 1, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo, in particolare, le specifiche condizioni richieste e le categorie dei soggetti esenti.

3. La somma occorrente per l’attuazione del comma 1 per un importo di euro 100.000,00 è iscritta nell’UPB 52828.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 5/2006)

1. La voce di cui alla lettera B) della Tabella (1): “Canoni di occupazione demanio idrico” allegata alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è sostituita dalla seguente: “Fiancheggiamenti aerei e in subalveo (condutture, linee di comunicazione)”.

 

     Art. 16. (Canoni utenze acqua pubblica)

1. A decorrere dall’anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della l.r. 5/2006, sono rideterminati come segue:

 

USO CANONE

(euro)

 

Irriguo:

Modulo senza restituzione 52,00

Modulo con restituzione 27,00

Minimo (fino a un ettaro) 15,00

 

Per ogni ettaro intero oltre il minimo 3,00

 

Umano (Potabile):

Modulo 2.200,00

Minimo 365,00

Industriale:

Modulo senza restituzione 16.000,00

Modulo con restituzione

(art. 171, c. 1, lett. d), d.lgs. 152/2006) 8.250,00

Minimo 2.180,00

 

Prod. Forza Motrice:

per ogni KW 15,50

 

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature

sportive ed aree a verde pubblico:

Modulo 375,00

Minimo 135,60

 

IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:

Per utilizzo servizi igienici ed assimilati,

compresi impianti sportivi, servizi antincendio,

impianti di autolavaggio e per gli usi non

previsti nei precedenti punti:

Modulo 1.100,00

Minimo 135,00

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 44/2013)

1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013) è sostituito dal seguente:

“2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta nel periodo di applicazione del tributo.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 44/2013, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

“2 bis. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell’imposta, commesse nel periodo di applicazione dell’imposta.”.

 

     Art. 18. (Disposizioni per l’impiego

delle economie vincolate)

1. L’importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all’articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:

a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;

b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;

c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135;

d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013.

2. L’importo di 700.000,00 euro già destinato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili), è ridestinato come segue:

a) 180.000.00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;

b) 120.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;

c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla d.g.r. 1135/2013.

3. L’importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell’esercizio finanziario 2013 a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 52801, 52907, 53007.

 

     Art. 19. (Modifica alla l.r. 10/1999)

1. Le funzioni inerenti i corsi di orientamento musicale sono esercitate dalle Province in base alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente).

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa.) le parole: “di corsi di orientamento musicale e” sono soppresse.

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 21/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) dopo le parole: “strutture amovibili” sono aggiunte le seguenti: “, anche di proprietà dell’imprenditore agricolo,”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all’interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell’articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).”.

 

     Art. 21. (Modifica alla l.r. 71/1997)

1. Il comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

a) l’aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;

b) l’aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;

c) l’aumento del contributo in misura pari all’8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni.”.

 

     Art. 22. (Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale)

1. La Regione sostiene progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica regionale intesa come l’insieme delle ricette e delle modalità di preparazione dei cibi con prodotti agricoli di qualità, tipici marchigiani. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la selezione, informati ai principi di partenariato tra settori produttivi diversi e di sinergia tra i rispettivi canali commerciali.

2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di un polo enogastronomico regionale quale centro per lo sviluppo e la promozione della cultura enogastronomica marchigiana nel mondo. La Giunta regionale emana i criteri per l’individuazione del polo, informati a principi di rappresentatività estetica del mondo rurale regionale, collegamento con le principali vie e mezzi di comunicazione e dotazione infrastrutturali, posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.

3. La gestione del polo di cui al comma 2 è affidata a una società pubblico-privata. I criteri per l’individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere della competente commissione assembleare.

4. La copertura finanziaria per l’anno 2014 é garantita dalle risorse iscritte a carico delle seguenti UPB:

a) UPB 30903: euro 80.000 per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;

b) UPB 30904: euro 170.000 per la realizzazione del polo di cui al comma 2.

 

     Art. 23. (Proroga graduatorie)

1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

 

     Art. 24. (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)

1. Gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del titolo III bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono destinati dall’autorità competente all’acquisizione di risorse strumentali, alla formazione specifica e al rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività.

2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), è sostituita dalla seguente:

“a) per i cinque settimi all’autorità competente per l’acquisizione di risorse strumentali, la formazione specifica e il rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività;”.

 

     Art. 25. (Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla l.r. 6/2005 e alla l.r. 31/2009 )

1. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“5. La Provincia versa gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le somme indicate al comma 5 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010).”.

3. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010), dopo le parole: “con il coinvolgimento” sono inserite le seguenti: “delle Province,”.

4. Le somme di cui al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005, come sostituito dal comma 1, e di cui al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 6/2005, introdotto dal comma 2, sono iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA.

 

     Art. 26. (Modifica alla l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell’articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), le parole: “per il finanziamento degli impianti medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata” sono sostituite dalle seguenti: “per il finanziamento degli impianti pubblici medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti pubblici di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, nonché alle strutture pubbliche funzionali all’organizzazione della raccolta differenziata”.

 

     Art. 27. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, al fine di garantire l’equa ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, l’anticipazione è concessa ad ogni Comune per un solo progetto e in base alla data di arrivo della relativa istanza, salva diversa disposizione della Giunta regionale. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo.

3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l’anno 2014 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.

8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 28. (Finalizzazioni di spesa)

1. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.

2. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della l.r. 5/2012 è destinato al finanziamento degli interventi a favore dell’attività motoria nella scuola primaria per la conferma del progetto, attuato congiuntamente dal MIUR e dal CONI, denominato “Alfabetizzazione motoria”.

3. L’importo di euro 1.000.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è destinato al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4) e 5), della medesima l.r. 18/2008.

 

     Art. 29. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2014 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 30. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2014 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 31. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2014 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 32. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).

2. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).

 

     Art. 33. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui all’Allegato 2 della presente legge.

 

     Art. 34. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2014, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2014, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 2014, n. 6.