§ 41.9.4 - R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.
Estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche dell'ordinamento dell'istituto stesso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:02/11/1933
Numero:2418


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, modificato con l'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente
Art. 2.      A decorrere dal 1° luglio 1933, l'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. [...]
Art. 3.      All'art. 5 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito il seguente
Art. 4.      E' abrogato l'art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733
Art. 5.      In dipendenza della iscrizione dei salariati, prevista dall'art. 2 del presente decreto-legge, gli enti locali sono tenuti a corrispondere all'istituto, per una volta [...]
Art. 6.      La gestione dei fondi destinati all'assistenza dei salariati sarà tenuta distinta da quella riguardante gli impiegati
Art. 7.      All'art. 15 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente
Art. 8.      Quando i posti stabiliti per legge o per organico risultino vacanti ovvero non siano coperti da titolari ma da personale assunto in via provvisoria o per incarico [...]
Art. 9.      Il servizio comunque prestato dall'iscritto presso enti locali, in posti stabiliti per legge o per organico non soggetti a contributo, e pertanto non iscrivibili [...]
Art. 10.      Gli iscritti che riprendono servizio, dopo aver liquidata l'indennità premio, iniziano un nuovo periodo di iscrizione all'istituto; essi potranno pertanto liquidare [...]
Art. 11.      I salariati potranno aspirare
Art. 12.      All'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, dopo l'inciso "in caso di morte di esso" è aggiunto "in attività di servizio"
Art. 13.      La liquidazione dell'indennità-premio di servizio spettante agli iscritti verrà eseguita in base alla media dello stipendio o salario assegnato all'iscritto nell'ultimo [...]
Art. 14.      Il sussidio per lutto da concedere alle famiglie degli iscritti in dipendenza dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, potrà raggiungere al massimo l'importo di [...]
Art. 15.      I sussidi per l'assistenza medica non potranno superare complessivamente nell'esercizio finanziario l'importo di lire 2000; quelli per assistenza chirurgica l'importo di [...]
Art. 16.      La indennità-premio di servizio dovuta ai salariati non potrà essere inferiore a lire 500, purchè tale minimo non superi il terzo dell'ultimo salario annuo nel qual caso [...]
Art. 17.      I minimi fissati dall'art. 17 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli assegni vitalizi sono per il personale salariato così determinati
Art. 18.      I dipendenti degli enti locali, che per qualsiasi causa cessino di essere iscritti all'istituto, anche se non abbiano maturato il diritto ad alcuna forma di assistenza, [...]
Art. 19.      Il diritto al conferimento all'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni
Art. 20.      La accertata omissione o la inesatta denuncia degli stipendi e salari corrispondenti ai posti per i quali è obbligatoria l'iscrizione dà luogo al recupero da parte [...]
Art. 21.      Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili gli assegni, le indennità, le borse di studio ed ogni altra prestazione dell'istituto a titolo di assistenza verso gli [...]
Art. 22.      Sono estese ai salariati degli enti locali le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, ad eccezione del disposto dell'art. 6, comma [...]
Art. 23.      Dopo la lettera c) dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è aggiunta la seguente disposizione
Art. 24.      Le somme trattenute dagli enti locali sugli stipendi e salari dei propri dipendenti, in conseguenza di provvedimenti disciplinari, sono devolute all'istituto. In caso di [...]
Art. 25.      Il bilancio tecnico relativo al personale salariato sarà compilato in base al censimento degli iscritti al 31 dicembre 1939 in coincidenza con il terzo bilancio tecnico [...]
Art. 26.      I dipendenti dall'istituto, assunti in pianta stabile per la prima volta dal 1° gennaio 1933 in poi, saranno iscritti all'istituto medesimo e alle casse di previdenza [...]
Art. 27.      La disposizione di cui alla lettera e) dell'art. 13 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è soppressa
Art. 28.      Il ministro per l'interno potrà, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto, conferire le cariche di presidente o di consigliere onorario a persone che [...]
Art. 29.      E' iscritto all'istituto, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, previa corresponsione dei relativi contributi arretrati, il personale dipendente dall'istituto nazionale [...]
Art. 30.      Le disposizioni contenute nell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono estese agli alunni degli istituti privati di istruzione [...]
Art. 31.      I fondi disponibili dell'istituto possono essere destinati, per un importo non superiore ad un quarto del patrimonio costituito, in operazioni di cessioni di crediti [...]
Art. 32.      Il governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto-legge ed a coordinare le norme del decreto stesso con quelle del [...]


§ 41.9.4 - R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

Estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche dell'ordinamento dell'istituto stesso.

(G.U. 26 aprile 1934, n. 97)

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, modificato con l'art. 1 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente:

     "E' costituito in Roma un "Istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali (già I.N.I.E.L.)".

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° luglio 1933, l'obbligo dell'iscrizione di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è esteso al personale salariato alla dipendenza di enti locali ed in possesso dei seguenti requisiti:

     a) salario non inferiore a lire 1200 annue, anche se corrisposto da due o più enti insieme;

     b) nomina a titolare di un posto stabilito da legge o da regolamento organico;

     c) [1].

     Il minimo di stipendio fissato con la lettera c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli impiegati è esteso ai sanitari ed è elevato a lire 1199 per ambedue le categorie di iscritti, nominati per la prima volta dal 1° luglio 1933.

 

          Art. 3.

     All'art. 5 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito il seguente:

     "Il contributo, nella misura dell'1,50 per cento dello stipendio annuo per il personale impiegato e salariato e dell'1 per cento per i sanitari, è corrisposto all'istituto dall'ente da cui detto personale dipende, con l'obbligo di ritenerlo sugli stipendi e salari dovuti, salvo quanto è in appresso stabilito, con il successivo art. 8, per i posti vacanti o non coperti da titolare".

 

          Art. 4.

     E' abrogato l'art. 10 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

 

          Art. 5.

     In dipendenza della iscrizione dei salariati, prevista dall'art. 2 del presente decreto-legge, gli enti locali sono tenuti a corrispondere all'istituto, per una volta tanto, lo stesso contributo previsto dall'art. 4, lettera b), del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

     Per le istituzioni pubbliche di beneficenza detto contributo sarà ragguagliato al doppio di quello annuale dovuto dai salariati per la prima loro iscrizione; per gli altri enti obbligati sarà calcolato in base alla popolazione legale risultante dal censimento del 1931. Detto contributo sarà corrisposto entro l'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e verrà devoluto esclusivamente all'assistenza dei salariati.

     E' riservata agli enti interessati la facoltà di domandare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge, la rateizzazione del contributo in quattro rate annuali, con pagamento alla stessa scadenza dei contributi ordinari.

     Il contributo stabilito dal primo comma del presente articolo è dovuto dall'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali e dall'istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari, in dipendenza dell'iscrizione dei proprii impiegati e salariati prevista dai successivi articoli 26 e 29, in misura corrispondente a quella fissata per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

 

          Art. 6.

     La gestione dei fondi destinati all'assistenza dei salariati sarà tenuta distinta da quella riguardante gli impiegati.

     Anche i rilievi statistici ed i bilanci tecnici saranno mantenuti separati.

 

          Art. 7.

     All'art. 15 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è sostituito il seguente:

     "Annualmente l'istituto stanzierà nel proprio bilancio, compatibilmente con la disponibilità delle proprie entrate e degli impegni in precedenza assunti, un fondo da destinare al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dipendenti degli enti locali che, cessati dal servizio senza avere maturato il diritto alla pensione, abbiano almeno un triennio completo di iscrizione all'istituto.

     Il numero degli assegni da conferire per concorso sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in relazione alle masse degli iscritti ed alla disponibilità delle due gestioni di cui al precedente art. 6.

     Gli assegni vitalizi potranno essere conferiti anche ai superstiti degli iscritti che, alla data del decesso, si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

     Gli assegni saranno conferiti con le modalità tutte previste nel regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239".

     L'art. 8 della legge 2 giugno 1930, n. 733, l'art. 48 del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3239, e qualsiasi altra disposizione in contrasto con il presente articolo si intendono abrogati.

 

          Art. 8.

     Quando i posti stabiliti per legge o per organico risultino vacanti ovvero non siano coperti da titolari ma da personale assunto in via provvisoria o per incarico comunque disciplinato, il contributo relativo a tali posti è a carico dell'ente da cui il posto dipende ed è commisurato sullo stipendio o salario base assegnato per organico o per legge al posto stesso.

     E' in facoltà degli enti di esercitare azione di rivalsa verso i dipendenti assunti in via provvisoria o per incarico per il contributo dovuto all'istituto sul posto non coperto dal titolare.

     L'impiegato o salariato che abbia coperto, in via provvisoria o per incarico, posto di organico, può far valere, nei confronti dell'istituto, il servizio prestato in tale forma nei seguenti casi e con le modalità appresso indicate:

     a) per conferimento di assegno vitalizio quando il servizio, in via provvisoria o d'incarico, sia seguito, senza soluzione di continuità, da almeno un biennio di servizio quale titolare del posto; in tal caso verrà riconosciuto, nella liquidazione del vitalizio, tutto il servizio prestato dal dipendente in qualità di provvisorio senza soluzione di continuità con quello di titolare;

     b) per conferimento dell'indennità-premio di cui all'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, quando il servizio di provvisorio o di incaricato preceda quello di titolare senza soluzione di continuità e si riferisca a periodo posteriore al 1° gennaio 1925 per gli impiegati, al 1° gennaio 1930 per i sanitari ed al 1° luglio 1933 per i salariati.

     Il servizio di provvisorio o d'incaricato, disimpegnato dall'iscritto anteriormente alle rispettive tre date suddette, non conferisce diritto alcuno al conferimento dell'indennità-premio anche se riconosciuto valido a qualsiasi altro titolo.

     Le disposizioni in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

 

          Art. 9.

     Il servizio comunque prestato dall'iscritto presso enti locali, in posti stabiliti per legge o per organico non soggetti a contributo, e pertanto non iscrivibili all'istituto, non è, a tutti gli effetti, utile per conferimento di indennità premio e di assegno vitalizio.

 

          Art. 10.

     Gli iscritti che riprendono servizio, dopo aver liquidata l'indennità premio, iniziano un nuovo periodo di iscrizione all'istituto; essi potranno pertanto liquidare un'altra indennità premio limitatamente al periodo della nuova iscrizione sempre che questo non sia inferiore a sei anni completi.

     Il servizio in precedenza prestato e che ha dato luogo alla liquidazione di premio ha valore soltanto per il raggiungimento del minimo dei venti anni previsto dall'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733.

 

          Art. 11.

     I salariati potranno aspirare:

     a) al conferimento degli assegni vitalizi dopo almeno un triennio completo di regolare iscrizione all'istituto;

     b) dal 1° gennaio 1940 alla indennità-premio, nella misura corrispondente a tanti centesimi del salario goduto nell'ultimo anno per quanto sono gli anni di servizio effettivo di titolare prestati presso enti locali, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegno.

     Tale indennità è dovuta dopo il periodo minimo di 20 anni di servizio effettivo di titolare e dopo almeno sei anni completi di regolare iscrizione all'istituto.

     L'indennità anzidetta non è dovuta ai salariati dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari;

     c) alle altre forme di assistenza previste dall'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733;

     d) all'assistenza scolastica per gli orfani con le modalità che saranno disciplinate dal regolamento.

     E' estesa ai salariati la disposizione contenuta nell'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, modificata con il successivo art. 12.

 

          Art. 12.

     All'art. 19 della legge 2 giugno 1930, n. 733, dopo l'inciso "in caso di morte di esso" è aggiunto "in attività di servizio".

 

          Art. 13.

     La liquidazione dell'indennità-premio di servizio spettante agli iscritti verrà eseguita in base alla media dello stipendio o salario assegnato all'iscritto nell'ultimo anno di servizio, escluso, da tale media, il computo di qualsiasi indennità aggiunta allo stipendio non soggetta a contributo, anche se ritenuta pensionabile.

     La frazione di anno di servizio superiore a sei mesi, dopo raggiunti 19 anni di servizio effettivo da titolare e sei anni completi di iscrizione, sarà conteggiata a tutti gli effetti, per anno intero, mentre non si terrà conto, nella liquidazione del premio, della frazione di anno inferiore a sei mesi.

     Non sono valutabili, ai fini del conferimento del premio, i periodi di aspettativa trascorsi per motivi di famiglia, di disponibilità senza assegni e di sospensione dall'impiego.

 

          Art. 14.

     Il sussidio per lutto da concedere alle famiglie degli iscritti in dipendenza dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, potrà raggiungere al massimo l'importo di una mensilità netta dell'ultimo stipendio o salario goduto dall'iscritto; in ogni caso non potrà essere inferiore a lire 100.

 

          Art. 15.

     I sussidi per l'assistenza medica non potranno superare complessivamente nell'esercizio finanziario l'importo di lire 2000; quelli per assistenza chirurgica l'importo di lire 4000; semprechè tali limiti non siano superiori, rispettivamente, a quattro e sei mensilità dello stipendio o salario dell'iscritto.

 

          Art. 16.

     La indennità-premio di servizio dovuta ai salariati non potrà essere inferiore a lire 500, purchè tale minimo non superi il terzo dell'ultimo salario annuo nel qual caso l'indennità da corrispondersi sarà uguale al terzo stesso del salario.

     Per gli altri iscritti (impiegati e sanitari) il minimo dell'indennità-premio di servizio rimane stabilito in lire 1000, semprechè tale somma non superi il 40 per cento dell'ultimo stipendio annuo goduto dall'iscritto, nel qual caso l'indennità-premio sarà uguale al 40 per cento del detto ultimo stipendio annuo. In nessun caso detta indennità potrà essere liquidata in misura superiore al terzo dell'ultimo salario annuo pei salariati e al 40 per cento dell'ultimo stipendio annuo per tutti gli altri iscritti.

     L'ultimo comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è abrogato.

 

          Art. 17.

     I minimi fissati dall'art. 17 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli assegni vitalizi sono per il personale salariato così determinati:

     lire 600 per gli iscritti;

     lire 480 per le vedove con prole minorenne a carico;

     lire 360 per le vedove senza prole e per gruppi di orfani di ambo i genitori;

     lire 300 per un orfano di ambo i genitori e per i genitori dell'iscritto.

 

          Art. 18.

     I dipendenti degli enti locali, che per qualsiasi causa cessino di essere iscritti all'istituto, anche se non abbiano maturato il diritto ad alcuna forma di assistenza, decadono, unitamente alle persone di famiglia, dai benefici che l'istituto conferisce e non hanno diritto a rimborso dei contributi pagati. Nel caso di successiva iscrizione il personale e le rispettive famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'istituto.

 

          Art. 19.

     Il diritto al conferimento all'indennità premio di servizio si prescrive per tutti gli iscritti all'istituto e per i loro aventi diritto con decorso di cinque anni.

     Cadono parimenti in prescrizione le rate degli assegni vitalizi e delle borse di studio riscosse, rispettivamente, entro due anni o entro l'anno dalla concessione.

 

          Art. 20.

     La accertata omissione o la inesatta denuncia degli stipendi e salari corrispondenti ai posti per i quali è obbligatoria l'iscrizione dà luogo al recupero da parte dell'istituto dei contributi dovuti con gli interessi composti, al tasso del 5 per cento, a carico degli enti obbligati salvo rivalsa da parte degli enti stessi verso chi di ragione.

 

          Art. 21.

     Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili gli assegni, le indennità, le borse di studio ed ogni altra prestazione dell'istituto a titolo di assistenza verso gli iscritti e verso i loro aventi diritto.

     Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente pei dipendenti dallo Stato, gli stipendi e gli assegni che l'istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facoltà di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi con le modalità e nelle forme consentite per gli impiegati degli enti locali [2] .

 

          Art. 22.

     Sono estese ai salariati degli enti locali le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, ad eccezione del disposto dell'art. 6, comma secondo, di tale decreto, nonchè quelle del relativo regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, e quelle infine contenute nella legge 2 giugno 1930, n. 733, in quanto non contrastino col presente decreto-legge.

 

          Art. 23.

     Dopo la lettera c) dell'art. 20 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è aggiunta la seguente disposizione:

     "L'istituto potrà mettere annualmente a concorso, secondo la disponibilità del proprio bilancio e con le modalità che saranno all'uopo stabilite dal consiglio di amministrazione, posti gratuiti e semigratuiti di ricovero in convitti di istruzione o in orfanotrofi, e borse di studio da destinarsi ai figli degli iscritti più bisognosi e più meritevoli o appartenenti a famiglie con sette o più figli minorenni a carico.

     Per i posti di ricovero semigratuiti la retta di favore da stabilirsi dal consiglio di amministrazione non potrà superare l'importo della metà del costo per il mantenimento di un orfano in convitto".

 

          Art. 24.

     Le somme trattenute dagli enti locali sugli stipendi e salari dei propri dipendenti, in conseguenza di provvedimenti disciplinari, sono devolute all'istituto. In caso di omessa denuncia da parte degli enti obbligati, le somme dovranno essere recuperate dall'istituto con le modalità contenute nel precedente art. 20.

 

          Art. 25.

     Il bilancio tecnico relativo al personale salariato sarà compilato in base al censimento degli iscritti al 31 dicembre 1939 in coincidenza con il terzo bilancio tecnico degli impiegati.

 

          Art. 26.

     I dipendenti dall'istituto, assunti in pianta stabile per la prima volta dal 1° gennaio 1933 in poi, saranno iscritti all'istituto medesimo e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali amministrate dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza con le norme rispettivamente in vigore per i predetti istituti e con decorrenza, per quanto riguarda le casse di previdenza, dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

     La iscrizione alle casse di previdenza è, peraltro, facoltativa per i dipendenti che, assunti dal 1° gennaio 1933 fino alla data di pubblicazione del presente decreto-legge abbiano raggiunta a tale data l'età di anni 40.

     I dipendenti dall'istituto già in servizio al 1° gennaio 1933 potranno riscattare l'iscrizione all'istituto stesso corrispondendo i contributi arretrati dal 1925 in poi con le modalità che verranno fissate dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo.

 

          Art. 27.

     La disposizione di cui alla lettera e) dell'art. 13 della legge 2 giugno 1930, n. 733, è soppressa.

     La disposizione di cui alla lettera f) di detto articolo è sostituita dalla seguente:

     "di 4 rappresentanti scelti dal segretario del partito nazionale fascista tra le categorie di iscritti".

     Il penultimo comma del suddetto articolo è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno una giunta esecutiva composta del presidente, del vicepresidente, di due membri effettivi e di due supplenti con l'incarico di preparare i lavori, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del consiglio stesso.

     In caso di votazione pari, sia del consiglio che della giunta esecutiva, il voto del presidente ha la prevalenza".

 

          Art. 28.

     Il ministro per l'interno potrà, su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto, conferire le cariche di presidente o di consigliere onorario a persone che siansi rese benemerite dell'istituzione.

 

          Art. 29.

     E' iscritto all'istituto, con decorrenza dal 1° gennaio 1925, previa corresponsione dei relativi contributi arretrati, il personale dipendente dall'istituto nazionale per gli orfani dei maestri elementari tenuto, per l'art. 8 della parte prima dell'ordinamento allegato al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, alla iscrizione alla cassa di previdenza per gli impiegati e i salariati degli enti locali.

 

          Art. 30.

     Le disposizioni contenute nell'art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono estese agli alunni degli istituti privati di istruzione media classica e tecnica istituiti dall'istituto nazionale fascista di assistenza per i dipendenti degli enti locali, semprechè siano accertate le seguenti condizioni:

     a) che l'istituto da parifica re esista da non meno di un anno e che esso risponda e per numero di alunni e per il risultato degli esami sostenuti presso pubbliche scuole, alle esigenze locali, alla fiducia delle famiglie e a quella delle autorità scolastiche;

     b) che l'istituto funzioni regolarmente con il corso inferiore ovvero con quello superiore completo;

     c) che gli insegnamenti, programmi ed orari siano conformi a quelli delle corrispondenti scuole governative;

     d) che gli insegnanti, oltre ad essere abilitati a professare i rispettivi insegnamenti o autorizzati a norma degli articoli 7 e 116 del regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, abbiano dato prova di capacità e di buona condotta morale e politica;

     e) che le spese per le ispezioni e per l'accertamento delle condizioni suindicate nonchè quelle per la commissione di esami siano a carico dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali.

 

          Art. 31.

     I fondi disponibili dell'istituto possono essere destinati, per un importo non superiore ad un quarto del patrimonio costituito, in operazioni di cessioni di crediti garantiti dallo Stato purchè l'immobilizzo non superi gli anni 15.

     L'istituto è autorizzato ad eseguire finanziamenti per la costruzione di case da parte dell'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con le stesse norme stabilite per tutti gli altri istituti estranei alla cassa depositi e prestiti facultati dalle vigenti disposizioni ad eseguire tali operazioni.

     L'immobilizzo per tali finanziamenti avrà la stessa durata stabilita dalle vigenti disposizioni per gli altri istituti finanziatori e l'importo dei finanziamenti stessi non potrà superare complessivamente il decimo del patrimonio dell'istituto nazionale fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali.

     L'istituto è autorizzato altresì a destinare i fondi disponibili, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, ad eseguire finanziamenti a favore degli enti locali, nelle forme e con le garanzie stabilite per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti [3] .

     L'Istituto è autorizzato, previo parere del Ministero del tesoro, infine, ad impiegare le proprie riserve matematiche e, nei limiti dell'importo di cui al primo comma del presente articolo, i fondi disponibili anche nell'acquisto di beni immobili urbani da destinare esclusivamente ai servizi di istituto [4] .

 

          Art. 32.

     Il governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto-legge ed a coordinare le norme del decreto stesso con quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

     Il presente decreto verrà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     Il capo del governo, ministro per l'interno, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.


[1]  Lettera abrogata dall'art. 5 della L. 20 giugno 1935, n. 1250.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 20 giugno 1935, n. 1250.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 20 giugno 1935, n. 1250.

[4]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 14 aprile 1957, n. 259.