§ 42.2.d - Legge 20 giugno 1935, n. 1250.
Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:20/06/1935
Numero:1250


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 8 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 13 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 31 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è aggiunto il comma seguente
Art. 5.      E' abrogata la lettera c dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418
Art. 6.      Il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è così modificato
Art. 7.      Il governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento delle presenti disposizioni con quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 [...]


§ 42.2.d - Legge 20 giugno 1935, n. 1250. [1]

Modificazioni all'ordinamento dell'istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali.

(G.U. 18 luglio 1935, n. 166).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

     "L'istituto ha per fine di provvedere:

     1) al conferimento di assegni vitalizi agli inscritti dispensati dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi assoluta inabilità a proficuo lavoro, o per cause indipendenti dalla loro volontà, prima di avere maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli inscritti privi di pensione.

     “Non si fa luogo alla concessione di tali assegni, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato;

     2) al ricovero ed all'assistenza scolastica degli orfani degli inscritti all'istituto".

 

          Art. 2.

     L'art. 8 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

     "Hanno titolo per concorrere al beneficio dell'assistenza scolastica tutti gli orfani degli inscritti all'istituto, purché nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio".

 

          Art. 3.

     L'art. 13 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, è sostituito dal seguente:

     "Sono esonerati dall'obbligo della inscrizione all'istituto i dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali non raggiungono una entrata effettiva ordinaria di lire 50.000 annue".

 

          Art. 4.

     All'art. 31 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è aggiunto il comma seguente:

     "L'istituto è autorizzato altresì a destinare i fondi disponibili, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, ad eseguire finanziamenti a favore degli enti locali, nelle forme e con le garanzie stabilite per i prestiti concessi dalla cassa depositi e prestiti".

 

          Art. 5.

     E' abrogata la lettera c dell'art. 2 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418.

 

          Art. 6.

     Il secondo comma dell'art. 21 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, è così modificato:

     "Non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili, nei limiti fissati dalla legislazione vigente pei dipendenti dallo Stato, gli stipendi e gli assegni che l'istituto corrisponde al proprio personale, salvo per esso la facoltà di avvalersi delle disposizioni concernenti la cedibilità degli stipendi con le modalità e nelle forme consentite per gli impiegati degli enti locali".

 

          Art. 7.

     Il governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento delle presenti disposizioni con quelle del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, della legge 2 giugno 1930, n. 733, e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, ad inserire le norme così coordinate con le integrazioni che si rendessero eventualmente necessarie in un testo unico.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.