§ 41.9.3 - R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, concernente la costituzione di un istituto nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.9 personale
Data:20/12/1928
Numero:3239


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente [...]
Art. 1.      Il consiglio d'amministrazione dell'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione si raduna in [...]
Art. 2.      Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, elegge, nel suo seno, un vice presidente ed i componenti la giunta esecutiva
Art. 3.      I quattro rappresentanti degli iscritti, che, a tenore dell'art. 10, lettera d), del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, fanno parte del consiglio di [...]
Art. 4.      L'istituto è posto sotto la vigilanza del ministero dell'interno, che ne approva i conti ed i bilanci. Con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno e [...]
Art. 5.      Spetta al consiglio di amministrazione di provvedere
Art. 6.      Ai membri del consiglio di amministrazione verrà assegnata una indennità da stabilirsi con decreto del ministero dell'interno, sentito il presidente, oltre il rimborso [...]
Art. 7.      Di volta in volta sarà inviato al ministero dell'interno un elenco indicante le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonchè di quelle adottate dalla [...]
Art. 8.      La giunta esecutiva, nominata dal consiglio di amministrazione, si aduna, di regola, una volta al mese, nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza
Art. 9.      Ad ogni tornata del consiglio di amministrazione, la giunta riferirà sull'opera da essa compiuta e sottoporrà alla ratifica del consiglio tutte le deliberazioni adottate [...]
Art. 10.      Spetta alla giunta esecutiva
Art. 11.      Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'istituto, vigila sull'andamento dei servizi amministrativi e dei collegi educativi e [...]
Art. 12.      Il servizio di cassa dell'istituto è disimpegnato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, la quale provvederà a mezzo [...]
Art. 13.      I fondi dell'istituto nazionale che risultino in eccedenza ai bisogni ordinari dell'ente sono impiegati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione ed a cura [...]
Art. 14.      Per l'accettazione dei lasciti e delle donazioni dei beni immobili che pervengono all'istituto si applicheranno le norme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e [...]
Art. 15.      L'anno finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare. Le operazioni riguardanti l'accertamento delle entrate, l'impegno e l'ordinazione delle spese in conto [...]
Art. 16.      Il bilancio di previsione dell'istituto comprende tutte le entrate e le spese che rappresentano la competenza dell'esercizio finanziario
Art. 17.      Fanno parte del rendiconto del bilancio
Art. 18.      Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere deliberato il conto consuntivo, il consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, due consiglieri perchè [...]
Art. 19.      Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale denominata "Istituto nazionale impiegati enti locali (I.N.I.E.L.)" per la [...]
Art. 20.      I pagamenti delle somme inscritte nel bilancio dell'istituto verranno effettuati mediante mandati a firma del presidente e del direttore dell'istituto tratti sulle [...]
Art. 21.      L'istituto curerà che pei pagamenti da esso disposti vi sia sempre la necessaria capienza nella disponibilità del conto corrente aperto presso la cassa depositi e [...]
Art. 22.      I mandati di pagamento, emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario e non pagati al 31 dicembre di tale anno, sono pagabili anche dopo la scadenza di [...]
Art. 23.      L'inscrizione all'I.N.I.E.L. è obbligatoria per tutti i segretari e gli impiegati dei comuni, delle province e delle istituzioni di pubblica beneficenza, che occupano [...]
Art. 24.      L'eventuale passaggio dalla categoria dei salariati a quella di impiegati, o viceversa, determina l'obbligo o la cessazione dall'obbligo di inscrizione all'istituto [...]
Art. 25.      Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da personale assunto interinalmente con regolare deliberazione di nomina, l'impiegato così assunto è [...]
Art. 26.      L'obbligo della inscrizione all'istituto per gli impiegati delle istituzioni di pubblica beneficenza, è limitato, per il tempo di cui all'art. 13 del regio decreto-legge [...]
Art. 27.      Nel caso in cui l'importo dell'entrata ordinaria delle istituzioni di pubblica beneficenza singolarmente considerate o raggruppate, successivamente al 1° gennaio 1925, [...]
Art. 28.      Nel caso in cui l'importo delle entrate ordinarie delle istituzioni di pubblica beneficenza già obbligate alla inscrizione venisse a ridursi sostanzialmente al di sotto [...]
Art. 29.      Il contributo stabilito dall'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, va calcolato sullo stipendio lordo e sugli assegni che per la loro [...]
Art. 30.      Gli impiegati inscritti all'istituto, addetti ai servizi comunali del dazio di consumo o ad altri servizi pubblici che per effetto della cessione in appalto passino alla [...]
Art. 31.      Durante il periodo di aspettativa dell'impiegato per motivi di salute o di disponibilità, i contributi all'istituto sono dovuti sulla quota di stipendio assegnata [...]
Art. 32.      Nel caso in cui l'impiegato occupi contemporaneamente due o più posti di ruolo nelle amministrazioni degli enti previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio [...]
Art. 33.      Gli enti da cui dipendono gli impiegati inscrivibili dovranno comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno all'istituto, in doppio originale, l'elenco dei posti di [...]
Art. 34.      L'istituto entro il mese di giugno notificherà agli enti le eventuali rettifiche apportate agli elenchi dei contributi restituendo una copia dell'elenco con il benestare [...]
Art. 35.      I contributi, nella misura complessiva risultante dagli elenchi, sono dovuti dagli enti salvo il diritto di rivalsa verso gli impiegati
Art. 36.      Fino a nuova disposizione, l'istituto provvede alla riscossione dei contributi ad esso spettanti mediante trattenuta sui proventi dovuti ai comuni ed alle province per [...]
Art. 37.      L'erronea riscossione, da parte dell'istituto, di contributi per categorie di personale o per singoli impiegati non tenuti alla inscrizione non può far sorgere diritto [...]
Art. 38.      In caso di controversia sulla inscrizione all'istituto e sul pagamento dei contributi, essa verrà risoluta nel modo seguente
Art. 39.      Potrà concorrere al conferimento di assegno vitalizio l'inscritto all'istituto collocato a riposo o dispensato dal servizio per avere raggiunto il limite massimo d'età [...]
Art. 40.      I superstiti dell'inscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di [...]
Art. 41.      L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'inscritto è riversibile alla madre inabile a lavoro proficuo. Se i genitori dell'inscritto, pure inabili al lavoro, siano [...]
Art. 42.      Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 il conferimento dell'assegno vitalizio è [...]
Art. 43.      I superstiti dell'inscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 possono domandare l'assegno vitalizio quando sia stato negato a coloro che li precedono [...]
Art. 44.      Perdono il diritto all'assegno vitalizio
Art. 45.  [1]
Art. 46.      Alla vedova che si rimarita prima del compimento del quarantesimo anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due [...]
Art. 47.      La concessione degli assegni vitalizi agli inscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, ove sia necessario, da parte dell'istituto, [...]
Art. 48.  [2]
Art. 49.      L'istituto stanzierà annualmente nel proprio bilancio, in rapporto alle disponibilità dell'ente, alla valutazione degli impegni precedentemente assunti e di quelli in [...]
Art. 50.      Quando un impiegato a favore del quale sia stato liquidato un assegno vitalizio riprende regolarmente servizio, sia pure come interino, presso uno degli enti di cui [...]
Art. 51.      La decorrenza degli assegni vitalizi ha luogo dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso, ed il conferimento sarà fatto, avuto riguardo alle condizioni economiche [...]
Art. 52.      La misura dell'assegno da liquidarsi all'inscritto è uguale a tanti settantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, quanti sono gli anni di effettivo [...]
Art. 53.  [4]
Art. 54.      Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del consiglio di amministrazione in base alla relazione di un [...]
Art. 55.      L'assegno vitalizio da concedersi ai superstiti dell'inscritto, sarà proporzionato nelle seguenti aliquote dell'assegno liquidato o virtualmente spettante all'inscritto. [...]
Art. 56.      Agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio è calcolato utile, in aggiunta al periodo minimo di cinque anni di inscrizione di cui all'art. 48, il servizio [...]
Art. 57.      L'inscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione, dovrà presentare oltre all'istanza
Art. 58.      Per conseguire l'assegno vitalizio i congiunti dell'inscritto debbono inviare direttamente o per mezzo dell'amministrazione alla quale apparteneva l'inscritto apposita [...]
Art. 59.      Oltre all'attestato di cui alla lettera d) del precedente art. 57, la vedova dell'inscritto, con o senza figli minorenni, deve unire alla domanda i seguenti documenti: [...]
Art. 60.      Gli orfani e le orfane nubili, e minorenni, oltre all'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, debbono inviare gli atti di nascita di essi [...]
Art. 61.      Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'inscritto, che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano nullatenenti e siano vissute [...]
Art. 62.      Il padre dell'inscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione del servizio, deve inviare, [...]
Art. 63.      Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una [...]
Art. 64.      Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del codice civile, le persone di famiglia dell'inscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno [...]
Art. 65.  [5]
Art. 66.      I superstiti dell'inscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti o tali da determinare la [...]
Art. 67.      Se a giudizio dell'amministrazione dell'istituto l'inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un [...]
Art. 68.      Il medico militare incaricato di eseguire la visita, di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesso le generalità del [...]
Art. 69.      Le riduzioni e le eliminazioni dell'assegno vitalizio per cessazione di diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è [...]
Art. 70.  [6]
Art. 71.  [7]
Art. 72.      Quando venga a risultare che i congiunti dell'inscritto di cui all'art. 39 abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di enti pubblici, l'assegno [...]
Art. 73.      Finchè la liquidazione non sia definitiva l'istituto di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto [...]
Art. 74.      Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore per il pagamento delle pensioni della cassa di previdenza per gli impiegati e [...]
Art. 75.      Nel mese di maggio di ogni anno l'istituto di previdenza pubblica nella Gazzetta Ufficiale del regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei [...]
Art. 76.      Le domande di ammissione ai concorsi per i posti e per le borse debbono essere presentate all'istituto non oltre il 15 agosto, corredate dei documenti di cui [...]
Art. 77.      Alle domande per concorrere al conferimento di una borsa di studio o per il ricovero gratuito in convitto per gli orfani che si trovino nelle condizioni previste dal [...]
Art. 78.      Per il concorso ad una borsa di studio od al ricovero gratuito di orfani d'impiegati di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 1925 e di [...]
Art. 79.      Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito e per una borsa, salvo casi eccezionali [...]
Art. 80.      Nel caso di conferimento di posti gratuiti nei convitti a carico dell'istituto a favore di orfani provveduti di assegno vitalizio, l'assegno complessivo spettante agli [...]
Art. 81.      L'istituto provvede al ricovero ed istruzione degli orfani di sesso maschile nel proprio convitto-scuola "Principe di Piemonte" in Anagni, ed ove occorra in altri [...]
Art. 82.      Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso
Art. 83.      Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono [...]
Art. 84.      Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattisi di [...]
Art. 85.      L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nella partecipazione di conferimento del posto, altrimenti decade dalla [...]
Art. 86.      La permanenza in convitto non può durare oltre il diciottesimo anno di età, salvo concessione speciale del consiglio di amministrazione per gli orfani meritevoli che si [...]
Art. 87.      Gli orfani che tengono cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto
Art. 88.      Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali e d'istruzione superiore per il quale sono accordate
Art. 89.      Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno se debbono frequentare le scuole elementari o quelle [...]
Art. 90.      Gli orfani, ai quali fu concesso dall'istituto il posto gratuito in convitto, possono chiedere per quelle eccezionali circostanze che saranno indicate nel regolamento [...]
Art. 91.      Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di [...]
Art. 92.      L'importo ed il numero delle borse di studio è fissato ogni anno con deliberazione del consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani [...]
Art. 93.      Il beneficio della borsa di studio cessa per i beneficiari che non siano promossi alla classe superiore
Art. 94.      Le graduatorie di cui agli articoli 83 e 91 del presente regolamento hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro [...]
Art. 95.      I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'istituto sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire
Art. 96.      L'istituto, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolati; si riserva inoltre la facoltà di [...]
Art. 97.      Nei bilanci tecnici quinquennali dell'istituto da compilarsi a norma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, deve essere determinata la riserva [...]
Art. 98.      Per il conferimento degli assegni vitalizi l'istituto indice annualmente pubblici concorsi nel mese di settembre
Art. 99.      Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, si fa riferimento, in quanto siano applicabili, alle norme che disciplinano l'opera di previdenza per gli [...]


§ 41.9.3 - R.D. 20 dicembre 1928, n. 3239.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, concernente la costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(G.U. 5 febbraio 1928, n. 30)

 

 

     Art. unico.

     E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

 

Parte prima

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE

 

Titolo I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

 

Del consiglio di amministrazione

 

          Art. 1.

     Il consiglio d'amministrazione dell'istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione si raduna in sessione ordinaria ogni bimestre.

     Può anche radunarsi straordinariamente quando il presidente lo ritenga necessario o quando cinque consiglieri ne facciano domanda per iscritto o la giunta esecutiva ne deliberi la convocazione.

     Il consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri oltre il presidente; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno tre consiglieri ed il presidente.

     Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     In ogni adunanza verrà letto ed approvato il verbale della seduta precedente che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

     Alle adunanze del consiglio assiste e funziona da segretario il direttore dell'istituto.

 

          Art. 2.

     Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, elegge, nel suo seno, un vice presidente ed i componenti la giunta esecutiva.

 

          Art. 3.

     I quattro rappresentanti degli iscritti, che, a tenore dell'art. 10, lettera d), del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, fanno parte del consiglio di amministrazione, verranno designati dall'associazione nazionale del pubblico impiego e con le seguenti proporzioni di rappresentanza:

     a) due impiegati comunali in attività di servizio;

     b) un impiegato di amministrazione provinciale (c. s.);

     c) un impiegato di ente pubblico di beneficenza od assistenza (c. s.).

 

          Art. 4.

     L'istituto è posto sotto la vigilanza del ministero dell'interno, che ne approva i conti ed i bilanci. Con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno e sentito il consiglio di Stato, potrà procedersi allo scioglimento del consiglio di amministrazione per irregolarità amministrative o per altri gravi motivi. Con lo stesso regio decreto sarà provveduto alla nomina del regio commissario per l'amministrazione dell'istituto.

 

          Art. 5.

     Spetta al consiglio di amministrazione di provvedere:

     a) all'approvazione del bilancio preventivo, delle eventuali variazioni di esso, in corso di esercizio, e del rendiconto consuntivo;

     b) alla emanazione delle norme generali che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale;

     c) alla nomina e revoca del personale di cui sarà fatta specifica indicazione nel regolamento organico del personale stesso;

     d) ad autorizzare l'istituto a stare in giudizio;

     e) all'impiego dei capitali disponibili a cui provvederà la direzione generale della cassa depositi e prestiti, alla trasformazione di patrimonio, acquisto e vendite; costituzione di servitù passive, permute, contrattazioni di prestiti, costituzioni di rendite, concessioni di pegno ed ipoteca e quanto possa riferirsi al patrimonio dell'istituto, ed alla sua amministrazione;

     f) al conferimento degli assegni vitalizi, dei posti di orfani nei convitti, delle borse di studio e di quant'altro in genere rientra nelle finalità dell'istituto, determinando ogni anno il numero dei posti vacanti nei collegi e quelli delle borse di studio e provvedendo a bandire i relativi concorsi e a stabilire le modalità relative in armonia alle leggi e regolamenti che disciplinano l'istituto ed i convitti;

     g) all'approvazione di tutte le norme che investono l'andamento generale dell'istituto, della sua amministrazione e dei convitti di educazione e di istruzione degli orfani.

 

          Art. 6.

     Ai membri del consiglio di amministrazione verrà assegnata una indennità da stabilirsi con decreto del ministero dell'interno, sentito il presidente, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe per quei membri che hanno la residenza fuori di Roma, per i quali l'indennità sarà stabilita in misura speciale.

 

          Art. 7.

     Di volta in volta sarà inviato al ministero dell'interno un elenco indicante le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione, nonchè di quelle adottate dalla giunta esecutiva in via d'urgenza.

     Il ministero dell'interno potrà richiedere in comunicazione copia integrale delle deliberazioni stesse.

     Alla fine di ogni anno verrà rimessa al ministero dell'interno una dettagliata relazione sull'opera svolta dall'amministrazione dell'istituto. Copia di tale relazione verrà inoltre inviata all'associazione del pubblico impiego.

 

Della giunta esecutiva

 

          Art. 8.

     La giunta esecutiva, nominata dal consiglio di amministrazione, si aduna, di regola, una volta al mese, nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza.

     Può anche adunarsi in via straordinaria tutte le volte che il presidente di essa lo ritenga necessario.

     Ventiquattr'ore prima dell'adunanza ordinaria il presidente comunica per iscritto a ciascuno dei membri l'ordine del giorno da trattare.

     Della giunta farà parte almeno uno dei rappresentanti degli iscritti e sarà presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua vece dal vice presidente.

 

          Art. 9.

     Ad ogni tornata del consiglio di amministrazione, la giunta riferirà sull'opera da essa compiuta e sottoporrà alla ratifica del consiglio tutte le deliberazioni adottate in via d'urgenza, in luogo e vece del consiglio stesso.

 

          Art. 10.

     Spetta alla giunta esecutiva:

     a) di preparare il bilancio di previsione da sottoporre al consiglio entro il mese di ottobre;

     b) di rendere il conto consuntivo da sottoporsi al consiglio entro il mese di giugno;

     c) di dare esecuzione a tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     d) di disporre lo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo;

     e) di curare e sorvegliare l'andamento degli uffici di amministrazione;

     f) di provvedere all'ordinazione e liquidazione delle spese in relazione agli stanziamenti del bilancio;

     g) di preparare in genere tutti i lavori di competenza del consiglio.

     Alle sedute della giunta esecutiva assiste il direttore dell'istituto che funziona da segretario.

 

Del presidente

 

          Art. 11.

     Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza giuridica dell'istituto, vigila sull'andamento dei servizi amministrativi e dei collegi educativi e ne riferisce alla giunta esecutiva ed al consiglio promuovendo in seno ad essi i provvedimenti necessari.

     Ha la firma per la emissione dei mandati di pagamento e delle reversali, firma che può delegare ad uno dei membri della giunta esecutiva.

     Non potrà essere delegato a tale firma il rappresentante della direzione generale della cassa depositi e prestiti.

     Il presidente prende sotto la sua responsabilità tutti quei provvedimenti di urgenza che ritiene necessari nell'interesse dell'istituto da sottoporre alla ratifica del consiglio o della giunta esecutiva nella prima adunanza.

     Presiede le sedute del consiglio e della giunta; stabilisce gli ordini del giorno delle sedute e distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare; rappresenta l'istituto in giudizio sia come attore che come convenuto; stipula i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta in via d'urgenza; promuove i provvedimenti disciplinari a carico del personale.

     In caso di legittimo impedimento può essere sostituito nelle sue attribuzioni dal vice presidente.

 

Titolo II

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

 

Gestione finanziaria e patrimoniale

 

          Art. 12.

     Il servizio di cassa dell'istituto è disimpegnato dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, la quale provvederà a mezzo della tesoreria provinciale alla riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'istituto, nonchè al pagamento delle spese con le modalità che seguono, accreditandone o addebitandone l'importo in apposito conto corrente al saggio stabilito per i depositi volontari.

     Entro il giorno 10 di ogni mese la cassa depositi e prestiti comunicherà alla direzione dell'istituto la situazione del conto corrente, indicando l'ammontare delle somme in esso accreditate ed addebitate nel mese precedente, nonchè il fondo esistente in cassa a tale data.

 

          Art. 13.

     I fondi dell'istituto nazionale che risultino in eccedenza ai bisogni ordinari dell'ente sono impiegati, previa deliberazione del consiglio di amministrazione ed a cura della cassa depositi e prestiti nel più breve tempo possibile e nel migliore interesse dell'istituto:

     1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     2) in acquisti, costruzioni di edifici, da adibire a convitti per l'istruzione e l'educazione degli orfani degli iscritti.

 

          Art. 14.

     Per l'accettazione dei lasciti e delle donazioni dei beni immobili che pervengono all'istituto si applicheranno le norme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, e da relativo regolamento 26 giugno 1864 (serie prima) e successive modificazioni.

     Spetta al consiglio di amministrazione di deliberare le modalità necessarie per l'alienazione dei beni mobili infruttiferi quando a giudizio del consiglio stesso detti beni non possono essere adibiti per istituti di educazione e di istruzione per gli orfani.

 

Dell'esercizio finanziario

 

          Art. 15.

     L'anno finanziario dell'istituto coincide con l'anno solare. Le operazioni riguardanti l'accertamento delle entrate, l'impegno e l'ordinazione delle spese in conto dell'esercizio finanziario si compiono con il 31 dicembre ed in conseguenza tutti i conti relativi all'esercizio si chiudono con le operazioni compiute in tal giorno.

     L'esercizio dell'anno finanziario comprende, oltre tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate con il bilancio, anche le variazioni che si verificano nel patrimonio dell'istituto.

 

Del bilancio di previsione e del conto consuntivo

 

          Art. 16.

     Il bilancio di previsione dell'istituto comprende tutte le entrate e le spese che rappresentano la competenza dell'esercizio finanziario.

     Al bilancio saranno uniti gli allegati esplicativi e necessari atti anche a dimostrare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni tanto per l'entrata quanto per l'uscita comparativamente con il bilancio del precedente esercizio finanziario.

     La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono quelli determinati dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, in quanto siano applicabili.

     Nel bilancio passivo sarà distinta la parte riguardante le spese di amministrazione da quella riflettente i fini dell'istituto di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

     Sarà pure distinta, nel bilancio, dal conto della competenza la gestione riguardante i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti.

     Il bilancio di previsione e le variazioni relative, deliberati dal consiglio o dalla giunta in via d'urgenza, sono soggetti all'approvazione del ministero dell'interno.

 

          Art. 17.

     Fanno parte del rendiconto del bilancio:

     a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

     b) le spese ordinate, liquidate entro il periodo suddetto, nonchè gli impegni legalmente assunti;

     c) le riscossioni effettuate ed i pagamenti eseguiti nello stesso anzidetto periodo.

     Fanno parte del conto generale del patrimonio il valore degli immobili, dei mobili giusta le risultanze degli inventari e dei registri di consistenza e le variazioni in essi verificatesi nell'anno finanziario sia per la gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa. Le somme che alla fine di ciascun anno risultano non erogate nè impegnate saranno portate in aumento al patrimonio dell'istituto e faranno parte del relativo rendiconto della gestione patrimoniale.

     Al conto consuntivo saranno uniti tutti gli allegati esplicativi sia per l'entrata che per l'uscita atti a dimostrare nel dettaglio lo svolgimento della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, nonchè dei convitti da esso amministrati.

     Sarà inoltre unita al rendiconto generale una relazione del consiglio di amministrazione sul risultato morale della gestione e sui provvedimenti escogitati per migliorarne sempre più il funzionamento.

 

          Art. 18.

     Nella seduta precedente a quella in cui dovrà essere deliberato il conto consuntivo, il consiglio di amministrazione nomina, nel suo seno, due consiglieri perchè esaminino diligentemente il conto con riferimento ai registri contabili ed ai documenti giustificativi e ne riferiscano al consiglio.

     Deliberato il conto dal consiglio di amministrazione, viene rimesso al ministero dell'interno che provvederà all'approvazione di esso.

     L'originale del conto sarà depositato nell'archivio unitamente ai documenti giustificativi.

 

Servizio di tesoreria

 

          Art. 19.

     Presso ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale denominata "Istituto nazionale impiegati enti locali (I.N.I.E.L.)" per la riscossione delle entrate di pertinenza dello istituto.

     Le somme riscosse dalle sezioni di regia tesoreria provinciale affluiranno alla tesoreria centrale alla fine di ciascun mese mediante vaglia del tesoro emesso in favore del tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti.

     Contemporaneamente all'invio del vaglia, le sezioni di regia tesoreria provinciale rimetteranno i tronchi dei bollettari mod. 80-T. comprovanti le singole riscossioni effettuate durante il mese, i quali tronchi, dopo controllati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti in corrispondenza al vaglia del tesoro, verranno rimessi all'istituto nazionale a dimostrazione degli incassi.

     I ruoli di carico e le reversali predisposti dalle regie prefetture o dall'istituto saranno inviati alle intendenze di finanza (sezione tesoro) e le sezioni di regie tesorerie provinciali ne cureranno la riscossione in base alle note che loro perverranno alle singole scadenze dalle predette sezioni tesoro, che rimetteranno mensilmente alla sede dell'istituto la situazione degli incassi non effettuati, in base alle norme in vigore, per le riscossioni riguardanti la cassa di previdenza per gli impiegati degli enti locali.

     Le sezioni del tesoro rimetteranno, inoltre, all'istituto i ruoli di carico estinti e le reversali per le quali siano avvenute le relative riscossioni.

 

          Art. 20.

     I pagamenti delle somme inscritte nel bilancio dell'istituto verranno effettuati mediante mandati a firma del presidente e del direttore dell'istituto tratti sulle sezioni di regia tesoreria provinciale o sulla tesoreria centrale del regno a carico del conto corrente aperto presso la direzione generale della cassa depositi e prestiti.

     La direzione dell'istituto curerà direttamente l'invio dei mandati alle competenti tesorerie perchè ne effettuino il pagamento, e rimetterà alla cassa depositi e prestiti le contromatrici dei mandati stessi, il cui importo dovrà essere scritturato a debito del conto corrente aperto all'istituto con valuta dalla data di emissione dei mandati.

     La direzione dell'istituto rimetterà inoltre alle sezioni del tesoro presso le intendenze di finanza i ruoli di spese fisse in base ai quali dovranno dalle sezioni del tesoro medesime disporsi i pagamenti mensili degli assegni vitalizi di cui al successivo art. 74, parte seconda, del presente regolamento.

     Mensilmente poi le tesorerie compileranno, analogamente a quanto si pratica per la cassa di previdenza per gli impiegati e per quelle dei salariati degli enti locali, le contabilità dei pagamenti che, insieme ai titoli estinti, dovranno dalle tesorerie medesime essere prodotte direttamente all'istituto nazionale impiegati enti locali.

     L'importo dei pagamenti eseguiti nel mese, dovrà inoltre figurare nel riepilogo mod. 45-R che mensilmente viene trasmesso alla direzione generale della cassa depositi e prestiti.

     L'istituto nazionale, accertata l'esattezza e la regolarità delle somme pagate, compilerà, distintamente per i mandati e per gli ordini di spese fisse, una nota riassuntiva indicante per ciascuna sezione di regia tesoreria provinciale, esclusa quindi la tesoreria centrale, le somme pagate e la trasmetterà alla direzione generale della cassa depositi e prestiti, sia per le operazioni di sistemazione e di rimborso dei pagamenti stessi alla banca d'Italia, sia perchè venga addebitato il conto corrente dell'istituto con valuta del giorno 25 del mese cui si riferiscono le contabilità, dell'importo degli assegni vitalizi pagati dalle sezioni di regia tesoreria provinciale.

     Per i pagamenti eseguiti dalla tesoreria centrale, l'istituto invierà invece alla cassa depositi e prestiti, con regolare dichiarazione di benestare, il duplo dell'elenco mod. 45-R ricevuto dalla tesoreria stessa.

     I titoli di pagamento riconosciuti irregolari, saranno restituiti dall'istituto alle competenti sezioni di tesoreria o all'ufficio di controllo, presso la tesoreria centrale, ed il loro importo sarà indicato rispettivamente nella nota riassuntiva e nell'anzidetto mod. 45-R.

     I mandati estinti saranno poi dall'istituto prodotti a corredo del rendiconto consuntivo.

 

          Art. 21.

     L'istituto curerà che pei pagamenti da esso disposti vi sia sempre la necessaria capienza nella disponibilità del conto corrente aperto presso la cassa depositi e prestiti.

     Presentando eventualmente il conto corrente un'eccedenza a credito della cassa depositi e prestiti, decorreranno a favore della cassa medesima per tutto il periodo di tempo, in cui il conto corrente rimarrà scoperto, gli interessi nella misura del saggio dei mutui ordinari concessi dalla cassa depositi con i fondi degli istituti di previdenza.

 

          Art. 22.

     I mandati di pagamento, emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario e non pagati al 31 dicembre di tale anno, sono pagabili anche dopo la scadenza di esso, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto residui. Trascorso l'anno successivo a quello della emissione, i mandati di pagamento rimasti inestinti debbono essere restituiti all'istituto con elenco di accompagnamento in doppio originale di cui un esemplare munito di ricevuta da parte dell'istituto medesimo verrà poi rimesso all'ufficio che lo ha spedito.

     Qualora tali mandati non fossero stati pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intendono definitivamente annullati. Le sezioni di tesoreria provinciale trasmetteranno all'istituto non più tardi del 5 gennaio i mandati rimasti inestinti al 31 dicembre per le conseguenti nuove imputazioni ai residui ed annotazioni nelle scritture contabili.

 

Titolo III

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

 

          Art. 23.

     L'inscrizione all'I.N.I.E.L. è obbligatoria per tutti i segretari e gli impiegati dei comuni, delle province e delle istituzioni di pubblica beneficenza, che occupano posti stabiliti per legge o per organico, in base a nomina regolare, o siano adibiti a servizi di carattere permanente, abbiano mansioni che costituiscono la loro prevalente occupazione ed i loro posti risultino classificati in organico tra i posti d'impiegati.

     L'inscrizione all'istituto è obbligatoria anche per gli impiegati che al 1° gennaio 1925 si trovino inscritti ad opere di previdenza o a monti pensioni speciali degli enti da cui dipendono, o siano assicurati con il concorso di essi alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali o all'istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri istituti assicurativi, sempre che siano nelle condizioni di cui al precedente comma.

 

          Art. 24.

     L'eventuale passaggio dalla categoria dei salariati a quella di impiegati, o viceversa, determina l'obbligo o la cessazione dall'obbligo di inscrizione all'istituto dalla data in cui si verifica il passaggio stesso, sempre quando però la nuova classifica derivi da regolare deliberazione dell'ente o da provvedimento legislativo.

 

          Art. 25.

     Quando i posti stabiliti per legge o per organico siano coperti da personale assunto interinalmente con regolare deliberazione di nomina, l'impiegato così assunto è soggetto al contributo dell'1 per cento sullo stipendio che gode.

 

          Art. 26.

     L'obbligo della inscrizione all'istituto per gli impiegati delle istituzioni di pubblica beneficenza, è limitato, per il tempo di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, ai dipendenti di quelle istituzioni di beneficenza che al 1° gennaio 1925 avevano una entrata effettiva ordinaria di bilancio uguale o superiore a lire 50.000 o che tale ammontare venissero a raggiungere successivamente alla data predetta. Nel determinare l'importo delle entrate ordinarie, per stabilire l'obbligatorietà o meno della inscrizione degli impiegati all'istituto, si terrà conto del cumulo delle entrate ordinarie per quegli enti che hanno unico ufficio di amministrazione pur avendo separati bilanci e che provvedano al disimpegno dei loro servizi con un corpo unico d'impiegati disciplinati da unico regolamento organico anche se, per competenza di bilancio, lo stipendio ad essi assegnato risulti suddiviso fra le varie istituzioni di pubblica beneficenza amministrate o risultino distinti nel regolamento organico i posti in relazione agli enti cui si riferiscono.

 

          Art. 27.

     Nel caso in cui l'importo dell'entrata ordinaria delle istituzioni di pubblica beneficenza singolarmente considerate o raggruppate, successivamente al 1° gennaio 1925, raggiungesse il limite di cui al precedente articolo, l'amministrazione ha l'obbligo d'informare l'istituto per l'inscrizione degli impiegati. Il tardivo accertamento di tale obbligo non esonera gli impiegati dal pagamento del contributo dalla data in cui risultino obbligati.

 

          Art. 28.

     Nel caso in cui l'importo delle entrate ordinarie delle istituzioni di pubblica beneficenza già obbligate alla inscrizione venisse a ridursi sostanzialmente al di sotto del limite stabilito dall'art. 13 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, gli impiegati inscritti hanno facoltà di chiedere l'esonero dal pagamento del contributo rimanendo però in tal caso acquisiti all'istituto i contributi legalmente riscossi fino alla data del recesso.

     Sono esonerati dall'obbligo della inscrizione all'istituto gli impiegati dei monti di pietà classificati in prima categoria ai sensi del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1369.

 

          Art. 29.

     Il contributo stabilito dall'art. 5, comma primo, del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, va calcolato sullo stipendio lordo e sugli assegni che per la loro natura concorrono al trattamento di quiescenza dell'impiegato.

     Quando nell'ammontare dello stipendio vi siano frazioni di lire 100, la frazione da lire 50 a lire 100 è calcolata per lire 100 e quella inferiore non è calcolata.

     Quando il servizio di un impiegato è prestato simultaneamente in due o più enti riuniti in consorzio, i contributi verranno conteggiati dall'ente capo consorzio sull'intero ammontare dello stipendio salvo rivalsa verso gli enti consorziati. L'ente capo consorzio farà però risultare dall'elenco di cui all'art. 33 presso quali altri enti l'impiegato presta servizio. Gli altri enti consorziati nel denunciare, in base all'elenco, gli stipendi dei propri impiegati, per quelli in consorzio faranno solo risultare le generalità dell'impiegato senza indicare lo stipendio, annotando a margine dell'elenco l'ente capo consorzio che provvede al pagamento.

 

          Art. 30.

     Gli impiegati inscritti all'istituto, addetti ai servizi comunali del dazio di consumo o ad altri servizi pubblici che per effetto della cessione in appalto passino alla dipendenza dell'appaltatore, possono rimanere inscritti all'istituto sempre quando da parte dell'appaltatore venga assunto l'obbligo di continuare a trattenere il contributo dovuto, nella misura fissata dall'art. 5 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e commisurato sullo stipendio ultimo percepito dall'ente da cui dipendevano.

     Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di appalto continuando in tal caso a rispondere verso l'istituto, per il pagamento dei contributi, l'ente da cui prima dipendeva l'impiegato ed a cui spetta di garantirsi nei confronti dell'appaltatore.

     In difetto di tale obbligo l'impiegato ha facoltà di rimanere inscritto all'istituto fino a che rimane adibito al medesimo servizio sottoponendosi al pagamento del contributo da commisurarsi sull'ultimo stipendio percepito dall'ente da cui dipendeva e da versarsi in unica soluzione all'istituto entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce il contributo stesso. Decadono dalla inscrizione di cui sopra gli impiegati che a tutto il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui ha riferimento il contributo non lo abbiano versato, rimanendo in tal caso acquisiti all'istituto i contributi riscossi. Rimangono del pari acquisiti all'istituto i contributi versati dagli impiegati che trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo non intendono di avvalersi della facoltà di continuare a mantenere l'inscrizione, facoltà che deve essere esercitata entro un anno dal verificarsi del passaggio al servizio dell'appaltatore.

 

          Art. 31.

     Durante il periodo di aspettativa dell'impiegato per motivi di salute o di disponibilità, i contributi all'istituto sono dovuti sulla quota di stipendio assegnata all'impiegato dall'ente da cui esso dipende.

     Lo stesso valga nei casi di sospensione per motivi disciplinari con perdita di parte dello stipendio, salvo conguaglio quando, definito il giudizio a carico dell'impiegato stesso, gli venga riconosciuto il diritto all'intero stipendio.

     Tale periodo non potrà essere conteggiato all'inscritto sospeso, se non definito il giudizio nei suoi riguardi.

 

          Art. 32.

     Nel caso in cui l'impiegato occupi contemporaneamente due o più posti di ruolo nelle amministrazioni degli enti previsti dall'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, il contributo dell'1 per cento sullo stipendio di esso, stabilito dall'art. 5 del regio decreto suddetto, è dovuto in relazione ai singoli stipendi goduti dall'impiegato contemporaneamente.

     In tal caso nella determinazione della media ultima degli stipendi per stabilire la misura dell'assegno vitalizio si terrà conto dell'importo dei singoli stipendi percepiti nell'ultimo triennio.

 

          Art. 33.

     Gli enti da cui dipendono gli impiegati inscrivibili dovranno comunicare entro il mese di gennaio di ogni anno all'istituto, in doppio originale, l'elenco dei posti di impiegato e dei rispettivi titolari, con la indicazione degli stipendi risultanti al 1° gennaio dell'anno stesso e del contributo da liquidare in favore dell'istituto. Nello stesso elenco, o in elenco a parte, faranno risultare le eventuali variazioni che si siano verificate nell'anno precedente sia sugli stipendi che nel numero dei posti, coll'indicazione precisa delle rispettive decorrenze e dei ratei di contributi che ne derivano.

     L'elenco dovrà indicare l'importo totale dei contributi dovuti per l'anno, nonchè quello delle variazioni in più o in meno dipendenti dall'anno precedente.

 

          Art. 34.

     L'istituto entro il mese di giugno notificherà agli enti le eventuali rettifiche apportate agli elenchi dei contributi restituendo una copia dell'elenco con il benestare o con le variazioni.

 

          Art. 35.

     I contributi, nella misura complessiva risultante dagli elenchi, sono dovuti dagli enti salvo il diritto di rivalsa verso gli impiegati.

 

          Art. 36.

     Fino a nuova disposizione, l'istituto provvede alla riscossione dei contributi ad esso spettanti mediante trattenuta sui proventi dovuti ai comuni ed alle province per compartecipazione tabacchi e tassa scambi in base all'art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1927, n. 75, all'atto del pagamento di detti proventi per il primo semestre dell'anno a cui si riferiscono. Per i contributi dovuti dalle istituzioni di pubblica beneficenza verranno adottate le norme in vigore per la cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, di cui al regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, con l'obbligo però da parte delle prefetture di compilare a parte l'elenco generale dei contributi e dei ruoli di carico dei contributi stessi.

 

          Art. 37.

     L'erronea riscossione, da parte dell'istituto, di contributi per categorie di personale o per singoli impiegati non tenuti alla inscrizione non può far sorgere diritto alcuno ai benefici di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per il solo fatto dell'avvenuta trattenuta del contributo stesso da parte dell'ente e conseguente versamento all'istituto. In tal caso, accertata l'erronea inscrizione, verranno restituiti integralmente all'inscritto o agli aventi diritto i contributi erroneamente incassati.

 

Controversie

 

          Art. 38.

     In caso di controversia sulla inscrizione all'istituto e sul pagamento dei contributi, essa verrà risoluta nel modo seguente:

     a) Con decisione della giunta provinciale amministrativa, quando la controversia sorga tra enti obbligati della stessa provincia e tra loro, oppure tra enti ed impiegati dipendenti.

     Contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso al ministero dell'interno.

     b) Con decisione del ministero dell'interno, sentiti il consiglio di amministrazione dell'istituto ed il consiglio di Stato, quando la controversia sia tra enti di diverse province, e nei casi di ricorso tanto degli impiegati quanto degli enti contro gli accertamenti fatti dall'istituto.

     Il termine utile per il ricorso è fissato in giorni 30 a datare: per gli enti dal giorno in cui è ad essi pervenuta copia dell'elenco con il benestare e con le variazioni, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta.

     Contro le decisioni del ministero dell'interno gli interessati e l'istituto possono ricorrere alla sezione giurisdizionale del consiglio di Stato o al re, in via straordinaria.

     Le controversie relative all'ammontare dei contributi dovuti alla imposizione di essi, sollevate dall'istituto o dalle competenti autorità incaricate dell'accertamento, non sospendono il versamento, ma è però fatto salvo il ricupero o il rimborso dei contributi che risultassero pagati in meno o in più, secondo la risoluzione della vertenza.

 

Parte seconda

FINALITA' DELL'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE

 

Titolo I

ASSEGNI VITALIZI

 

Capo I

CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI

 

          Art. 39.

     Potrà concorrere al conferimento di assegno vitalizio l'inscritto all'istituto collocato a riposo o dispensato dal servizio per avere raggiunto il limite massimo d'età stabilito dal regolamento dell'ente da cui dipendeva, o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro da accertarsi nei modi e termini di cui all'art. 47 e sempre quando la dispensa dal servizio non dia diritto a liquidazione di pensione o vitalizio a carico della cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali o monte pensioni dell'ente da cui dipende l'inscritto o della cassa nazionale delle assicurazioni sociali o di altri enti di previdenza.

     L'assegno vitalizio conferito all'inscritto dispensato dal servizio per raggiungimento del limite massimo di età non può in nessun caso avere godimento prima del compimento del 65° anno di età.

     L'assegno vitalizio ai congiunti dell'inscritto morto in attività di servizio o morto dopo aver abbandonato il servizio e beneficiante di assegno vitalizio, viene conferito a quelli tra i superstiti che posseggono tutti i requisiti richiesti dal seguente ordine di precedenza:

     1) alla vedova non separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa e purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione del servizio; quando, poi, il matrimonio risulti contratto dopo che l'inscritto aveva raggiunto i 50 anni, è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole ancorchè postuma di matrimonio recente.

     Insieme alla vedova, o in mancanza di essa o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni.

     Gli orfani maggiorenni e le orfane nubili maggiorenni, che risultino inabili a lavoro proficuo per difetti fisici o mentali, hanno diritto pure all'assegno vitalizio, in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

     Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare l'assegno conferito ai superstiti dell'inscritto.

     2) alle orfane maggiorenni nubili ed alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

     3) al padre dell'inscritto purchè sia inabile al lavoro proficuo e bisognoso, ed in mancanza di questo alla madre bisognosa tuttora vedova inabile al lavoro.

 

          Art. 40.

     I superstiti dell'inscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

     Quando però venga a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel n. 1 dello stesso art. 39, avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che alla data di detta cessazione si trovino nella condizione indicata al successivo n. 2.

 

          Art. 41.

     L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'inscritto è riversibile alla madre inabile a lavoro proficuo. Se i genitori dell'inscritto, pure inabili al lavoro, siano separati legalmente non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre viene diviso in parti uguali tra i coniugi.

 

          Art. 42.

     Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 il conferimento dell'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni cui essi siano stati a carico dell'inscritto negli ultimi due anni precedenti alla di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di enti pubblici.

 

          Art. 43.

     I superstiti dell'inscritto di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 39 possono domandare l'assegno vitalizio quando sia stato negato a coloro che li precedono nell'ordine di precedenza di cui al predetto art. 39 con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggono i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio.

 

          Art. 44.

     Perdono il diritto all'assegno vitalizio:

     a) gli inscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimento disciplinare;

     b) i concessionari di un assegno vitalizio quando ottengono il conferimento di una pensione; in tal caso l'assegno vitalizio pagato per la stessa decorrenza della pensione verrà ricuperato dall'istituto sulla pensione del beneficiario e mediante accordi con la cassa di previdenza e con l'ente concedente la pensione.

 

          Art. 45. [1]

     L'assegno vitalizio non è cumulabile con pensioni od altri assegni vitalizi a carico dei bilanci dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti e degli enti iscritti all'istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali oppure a carico dell'istituto nazionale delle assicurazioni o dell'istituto nazionale fascista della previdenza sociale, quando in questi due ultimi casi l'ente da cui dipenda l'iscritto all'istituto nazionale fascista assistenza dipendenti enti locali abbia contribuito al pagamento dei premi assicurativi.

     Qualora però le pensioni o gli assegni suddetti risultino inferiori a quelli liquidati dall'istituto nazionale fascista dipendenti enti locali, sarà da questo corrisposta all'iscritto soltanto la differenza, purchè non inferiore ai minimi prescritti.

     L'assegno vitalizio è sospeso durante il godimento di altri assegni temporanei con carattere di quiescenza o di liberalità corrisposti dall'ente presso il quale l'iscritto abbia prestato servizio.

 

          Art. 46.

     Alla vedova che si rimarita prima del compimento del quarantesimo anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato qualora non avesse avuto figli. Tali annualità si prescrivono se entro sei mesi dal matrimonio non venga fornita la prova dell'eseguito matrimonio.

 

          Art. 47.

     La concessione degli assegni vitalizi agli inscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, ove sia necessario, da parte dell'istituto, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, mediante visita medica militare; così pure per i superstiti per i quali la concessione dell'assegno è subordinata all'inabilità assoluta al proficuo lavoro.

     L'inscritto ed i superstiti, che non chiedono l'accertamento della inabilità entro tre anni dal giorno in cui si ha diritto a richiederla, perdono il diritto al conferimento dell'assegno.

 

          Art. 48. [2]

 

          Art. 49.

     L'istituto stanzierà annualmente nel proprio bilancio, in rapporto alle disponibilità dell'ente, alla valutazione degli impegni precedentemente assunti e di quelli in corso, la somma da erogare nella concessione degli assegni vitalizi agli impiegati o superstiti, nonchè la somma da destinare per il ricovero ed istruzione degli orfani degli impiegati.

     Tanto il conferimento degli assegni vitalizi, quanto l'assegnazione dei posti nei convitti o delle borse di studio, in relazione al numero di quelli stabiliti, verrà fatto per pubblici concorsi da bandirsi annualmente con le modalità di cui all'art. 98 ed in armonia a quanto si contiene in proposito nel presente regolamento.

 

          Art. 50.

     Quando un impiegato a favore del quale sia stato liquidato un assegno vitalizio riprende regolarmente servizio, sia pure come interino, presso uno degli enti di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, cessa, per tal fatto, dal godimento dell'assegno, riaprendosi per esso l'inscrizione all'istituto a tutti gli effetti previsti dal presente regolamento, sia per una maggiore liquidazione di assegno, sia per l'eventuale perdita del diritto per il raggiungimento di periodo atto a far conseguire una pensione.

 

          Art. 51.

     La decorrenza degli assegni vitalizi ha luogo dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso, ed il conferimento sarà fatto, avuto riguardo alle condizioni economiche e di famiglia, alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, all'eventuale durata dell'attesa dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale e tenuto conto dell'ordine di precedenza fissato all'art. 39.

     Le rate di assegno non domandate entro due anni dalla scadenza di esse sono prescritte.

 

Capo II

MISURA DEGLI ASSEGNI VITALIZI

 

          Art. 52.

     La misura dell'assegno da liquidarsi all'inscritto è uguale a tanti settantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, quanti sono gli anni di effettivo servizio prestato alla dipendenza dell'ente, con un massimo corrispondente ad un quarto della media di stipendio.

     Nel computo degli anni di servizio utili per la liquidazione dell'assegno non sarà tenuto conto del periodo trascorso in aspettativa senza retribuzione per qualsiasi causa.

     Il servizio prestato in qualità di interino viene computato agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio soltanto quando è seguìto da almeno un triennio di servizio di ruolo in base a nomina regolare.

     L'assegno vitalizio non potrà essere inferiore a lire 600 annue, sempre che tale importo non superi il quarto della media degli stipendi su cui viene computato, salvo quanto è disposto al successivo art. 53.

     [3].

 

          Art. 53. [4]

 

          Art. 54.

     Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'amministrazione dell'istituto e deliberati dal presidente del consiglio di amministrazione in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato.

     Sono invece sottoposte alla deliberazione del consiglio di amministrazione quelle sulle quali il relatore dissenta dalle conclusioni dell'ufficio, quelle negative e quelle che importano la risoluzione di questioni di massima.

     In base all'avvenuta deliberazione di conferimento, la direzione dell'istituto emette apposito decreto facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio.

     Il decreto viene consegnato all'interessato a mezzo del podestà del comune designato nella domanda.

     Il podestà se ne farà rilasciare ricevuta dall'interessato e con l'autentica della firma la rimette all'istituto.

 

          Art. 55.

     L'assegno vitalizio da concedersi ai superstiti dell'inscritto, sarà proporzionato nelle seguenti aliquote dell'assegno liquidato o virtualmente spettante all'inscritto. Tali aliquote s'intendono applicabili anche al minimo stabilito con il precedente art. 52.

     1) vedova senza prole il 50 per cento;

     2) vedova con orfani:

     a) fino a quattro orfani il 70 per cento;

     b) con più di quattro orfani il 75 per cento;

     3) orfani soli:

     a) un orfano il 40 per cento;

     b) due o più orfani, fino a quattro, il 50 per cento;

     c) cinque o più orfani, il 60 per cento;

     d) altri congiunti, il 25 per cento.

 

          Art. 56.

     Agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio è calcolato utile, in aggiunta al periodo minimo di cinque anni di inscrizione di cui all'art. 48, il servizio militare prestato posteriormente alla inscrizione dell'impiegato all'istituto e con interruzione di carriera purchè durante tale periodo sia stato corrisposto il contributo su l'ultimo stipendio goduto al momento della interruzione del servizio.

 

Capo III

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE PER OTTENERE GLI ASSEGNI VITALIZI

 

          Art. 57.

     L'inscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione, dovrà presentare oltre all'istanza:

     a) la copia conforme della deliberazione con la quale venne dispensato dal servizio;

     b) gli atti comprovanti lo stato di servizio e le eventuali interruzioni di esso, nonchè gli stipendi goduti nell'ultimo triennio;

     c) l'atto di nascita e stato di famiglia;

     d) un attestato del capo dell'ultima amministrazione da cui dipendeva, dal quale risulti l'indennità eventualmente liquidatagli per una volta tanto o spettantegli in base al regolamento speciale dell'ente, e si dichiari se l'impiegato era assicurato con il concorso dell'ente e per quale somma, e se era inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, e quali contributi erano stati versati all'atto della cessazione del servizio, o era inscritto alla cassa di previdenza delle pensioni e da quando;

     e) il certificato medico comprovante la inabilità assoluta a proficuo lavoro, quando non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 58.

     Per conseguire l'assegno vitalizio i congiunti dell'inscritto debbono inviare direttamente o per mezzo dell'amministrazione alla quale apparteneva l'inscritto apposita domanda, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti nei seguenti articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64.

     Nell'istanza si debbono indicare le generalità e la qualifica dell'inscritto, l'amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

 

          Art. 59.

     Oltre all'attestato di cui alla lettera d) del precedente art. 57, la vedova dell'inscritto, con o senza figli minorenni, deve unire alla domanda i seguenti documenti: atto di matrimonio dell'impiegato, atto di nascita proprio e dei figli minorenni, atto di morte del marito, certificato municipale di notorietà, rilasciato in base alle risultanze dell'ufficio di anagrafe e dello stato civile, e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data di morte dell'inscritto, e se contro la vedova fu o meno pronunciata sentenza di separazione personale per sua colpa, e se i coniugi convissero sempre insieme.

     Qualora abbia a suo carico orfani minorenni, di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire il verbale di nomina del tutore.

 

          Art. 60.

     Gli orfani e le orfane nubili, e minorenni, oltre all'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, debbono inviare gli atti di nascita di essi richiedenti, il verbale di nomina del tutore e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 59 nonchè l'attestato di cui alla lettera d) del precedente art. 57 per la parte ad essi riferibile.

 

          Art. 61.

     Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'inscritto, che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti alla cessazione del servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di nascita di essi richiedenti, il certificato di stato libero o il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 59.

     Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di morte del marito.

 

          Art. 62.

     Il padre dell'inscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione del servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente.

     La madre dell'inscritto, se vedova ed inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

 

          Art. 63.

     Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

 

          Art. 64.

     Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro I, titolo III, del codice civile, le persone di famiglia dell'inscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

     In luogo dell'atto di morte, deve presentarsi copia autentica della sentenza divenuta esecutoria, pronunciata dal competente tribunale, ai termini degli articoli 24 e 25 del codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

     Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

 

          Art. 65. [5]

 

          Art. 66.

     I superstiti dell'inscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti o tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro.

     Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'inscritto.

 

          Art. 67.

     Se a giudizio dell'amministrazione dell'istituto l'inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

     Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato gli anni 60.

 

          Art. 68.

     Il medico militare incaricato di eseguire la visita, di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesso le generalità del richiedente visitato, dovrà:

     1) descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali da esso rilevati;

     2) dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o non permanentemente incapace ad un lavoro proficuo;

     3) il tempo a cui risale l'invalidità.

     Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali l'istituto corrisponderà i relativi onorari.

 

          Art. 69.

     Le riduzioni e le eliminazioni dell'assegno vitalizio per cessazione di diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

 

          Art. 70. [6]

 

          Art. 71. [7]

     Quando vi siano orfani di precedente matrimonio, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è conferito per metà alla vedova e per l'altra metà in parti uguali ai figli che ne abbiano diritto, oppure, se ve ne sia uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto al figlio.

     L'assegno vitalizio è conferito, in parti uguali, a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori.

 

          Art. 72.

     Quando venga a risultare che i congiunti dell'inscritto di cui all'art. 39 abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'istituto viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

 

          Art. 73.

     Finchè la liquidazione non sia definitiva l'istituto di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'istituto alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

 

          Art. 74.

     Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore per il pagamento delle pensioni della cassa di previdenza per gli impiegati e salariati degli enti locali; esso viene eseguito a cominciare dal giorno 25 del mese a cui le rate si riferiscono.

 

Titolo II

RICOVERO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DEGLI ORFANI

 

Capo I

DELLE DOMANDE PER IL RICOVERO O PER LE BORSE DI STUDIO

 

          Art. 75.

     Nel mese di maggio di ogni anno l'istituto di previdenza pubblica nella Gazzetta Ufficiale del regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti nei convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo, indicando nel bando stesso il numero delle borse di studio e dei posti in convitto da assegnarsi tra i concorrenti che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605.

 

          Art. 76.

     Le domande di ammissione ai concorsi per i posti e per le borse debbono essere presentate all'istituto non oltre il 15 agosto, corredate dei documenti di cui all'articolo seguente.

     Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici ovvero se concorre per entrambi e quali preferisca indicando inoltre i corsi di istruzione che intende seguire.

     Il consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.

     Il giudizio del consiglio di amministrazione è definitivo.

 

          Art. 77.

     Alle domande per concorrere al conferimento di una borsa di studio o per il ricovero gratuito in convitto per gli orfani che si trovino nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, debbono essere uniti, oltre a quei documenti che si riterranno necessari a giudizio dell'amministrazione, i seguenti altri:

     1) Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

     a) la situazione economica e di famiglia dell'orfano, la indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano i genitori superstiti, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

     b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani.

     2) Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente sessione;

     3) Un certificato medico dal quale risulti, in modo assai particolareggiato, l'ottimo stato di salute dell'orfano, nonchè l'assenza di imperfezioni fisiche, qualora si chieda il ricovero.

 

          Art. 78.

     Per il concorso ad una borsa di studio od al ricovero gratuito di orfani d'impiegati di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° gennaio 1925 e di inscritti non provvisti di assegno vitalizio dell'istituto, debbono essere inviati, oltre la domanda, l'atto di morte e quello di matrimonio dell'impiegato, l'atto di nascita dei richiedenti e gli altri documenti indicati nell'art. 60.

     Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti gli atti di morte della madre ed il verbale di nomina del tutore.

 

          Art. 79.

     Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito e per una borsa, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal consiglio di amministrazione.

 

          Art. 80.

     Nel caso di conferimento di posti gratuiti nei convitti a carico dell'istituto a favore di orfani provveduti di assegno vitalizio, l'assegno complessivo spettante agli orfani con o senza madre si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo deducendo l'orfano o gli orfani ammessi a detto beneficio.

     Tale riduzione non si effettua quando il gruppo risulta di cinque o più orfani.

 

Capo II

RICOVERO NEI CONVITTI

 

          Art. 81.

     L'istituto provvede al ricovero ed istruzione degli orfani di sesso maschile nel proprio convitto-scuola "Principe di Piemonte" in Anagni, ed ove occorra in altri convitti nazionali, mentre per le orfane fino a quando non disporrà di un convitto proprio provvederà al ricovero in convitti dove le orfane possano frequentare le scuole elementari, medie, o professionali, tenendo conto, per quanto possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

     Nella scelta dei convitti per le orfane sarà data la preferenza agli istituti pubblici di educazione amministrati o vigilati dal ministero dell'istruzione.

 

          Art. 82.

     Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in cui è bandito il concorso.

     Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

 

          Art. 83.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

     1) orfani di ambedue i genitori;

     2) orfani di padre impiegato;

     3) orfani di madre impiegata.

     I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro con preferenza a quelli appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni, tenendo principalmente conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

 

          Art. 84.

     Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero, e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 83 dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, con le stesse norme ivi indicate.

 

          Art. 85.

     L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nella partecipazione di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

     L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

 

          Art. 86.

     La permanenza in convitto non può durare oltre il diciottesimo anno di età, salvo concessione speciale del consiglio di amministrazione per gli orfani meritevoli che si trovino all'ultimo anno del corso di studi medi e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo convitto.

 

          Art. 87.

     Gli orfani che tengono cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

     Il consiglio di amministrazione può consentire ai non promossi di ripetere la classe se trattasi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre però quando essi non siano in ritardo nel corso degli studi.

     Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami della sessione annuale, a meno che, per circostanze eccezionali, non sia diversamente stabilito dal consiglio di amministrazione.

 

Capo III

BORSE DI STUDIO

 

          Art. 88.

     Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali e d'istruzione superiore per il quale sono accordate.

 

          Art. 89.

     Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno se debbono frequentare le scuole elementari o quelle secondarie inferiori o professionali di 2° grado.

     Il limite predetto è elevato a due anni per gli orfani che debbono frequentare le scuole superiori o professionali di 3° grado, oppure le università od altri istituti di istruzione superiore.

     Il computo degli anni in ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso d'istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di sei anni.

 

          Art. 90.

     Gli orfani, ai quali fu concesso dall'istituto il posto gratuito in convitto, possono chiedere per quelle eccezionali circostanze che saranno indicate nel regolamento del convitto, su istanza debitamente motivata da chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

     Tale concessione è subordinata al giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, sentito il parere del rettore del convitto.

 

          Art. 91.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in un'unica graduatoria.

     I concorrenti sono graduati in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

     A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

     a) agli orfani di ambedue i genitori;

     b) agli orfani di padre impiegato;

     c) agli orfani di madre impiegata.

     I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra loro con i medesimi criteri stabiliti dagli articoli 83 e 84 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle tre categorie ivi indicate.

     Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, o sono graduati fra loro con le stesse norme sopra indicate.

     Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'istituto.

 

          Art. 92.

     L'importo ed il numero delle borse di studio è fissato ogni anno con deliberazione del consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

     Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni [8] .

     Ogni anno, per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio, deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'inscrizione alla classe superiore.

     Per le università e gli altri istituti di istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 ottobre in tutti gli esami che secondo il piano di studi approvato dalla facoltà l'istante poteva sostenere nell'anno accademico scaduto.

     Quando gli esami si protraggono oltre la data suddetta, dovrà prodursi il certificato della segreteria che comprova tale protrazione.

 

          Art. 93.

     Il beneficio della borsa di studio cessa per i beneficiari che non siano promossi alla classe superiore.

     Trascorso un anno da tale perdita, il consiglio di amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta ed in particolari circostanze sempre quando l'orfano non sia in ritardo nel corso degli studi e cioè di oltre un anno, se frequenta le scuole elementari ed il corso medio inferiore, e di oltre due anni se frequenta il corso medio superiore o università, o altro istituto di istruzione superiore.

 

          Art. 94.

     Le graduatorie di cui agli articoli 83 e 91 del presente regolamento hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il mese di settembre dell'anno in cui il concorso è stato bandito.

     I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

 

DISPOSIZIONI VARIE E D'INDOLE GENERALE

 

          Art. 95.

     I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'istituto sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

     La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative, approvato con regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3279.

 

          Art. 96.

     L'istituto, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolati; si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

 

          Art. 97.

     Nei bilanci tecnici quinquennali dell'istituto da compilarsi a norma dell'art. 16 del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativamente agli assegni vitalizi, ai ricoveri e alle borse di studio in corso di godimento e deve essere fatta la previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi.

     In occasione della formazione dei bilanci stessi l'ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'istituto dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli inscritti ed ai loro superstiti.

     Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal consiglio di amministrazione per le assegnazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

     Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'istituto l'ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, e il consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto dei convitti non ecceda il valore delle attività dell'istituto.

 

          Art. 98.

     Per il conferimento degli assegni vitalizi l'istituto indice annualmente pubblici concorsi nel mese di settembre.

     L'avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e ne viene data comunicazione al ministero dell'interno ed alle prefetture del regno.

     Esso deve indicare:

     a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

     b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

     c) i documenti da produrre a corredo delle domande.

     La domanda, dalla quale deve risultare il preciso domicilio dell'aspirante, deve essere corredata dai seguenti documenti:

     1) atto di nascita;

     2) certificato, di data posteriore all'avviso di concorso, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

     Le diverse categorie di concorrenti indicate nell'art. 48, oltre i detti due documenti, dovranno produrre quelli per ciascuna categoria, indicati nel presente regolamento per la concessione degli assegni vitalizi, oltre a quelli che potranno eventualmente essere richiesti dal consiglio di amministrazione con il bando di concorso.

 

          Art. 99.

     Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento, si fa riferimento, in quanto siano applicabili, alle norme che disciplinano l'opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato ed a quelle riguardanti la cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418.

[3]  Comma abrogato dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[4]  Articolo abrogato dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[5]  Articolo abrogato dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[6]  Articolo abrogato dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[7]  Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 15 novembre 1937, n. 2652.

[8]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 31 marzo 1977, n. 211.