§ 14.6.26 - D.M. 24 settembre 2008, n. 182.
Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.6 organizzazione amministrativa
Data:24/09/2008
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Individuazione degli stanziamenti
Art. 3.  Programma degli interventi
Art. 4.  Predisposizione delle proposte
Art. 5.  Accesso agli atti e trasparenza
Art. 6.  Modalità per la realizzazione degli interventi
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Controllo e vigilanza
Art. 9.  Relazione al Parlamento


§ 14.6.26 - D.M. 24 settembre 2008, n. 182. [1]

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

(G.U. 18 novembre 2008, n. 270)

 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

     Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

     Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

     2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

 

     Art. 2. Individuazione degli stanziamenti

     1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:

     a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.

     2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

 

     Art. 3. Programma degli interventi

     1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.

     2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

     a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

     b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

     c) promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

     d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

 

     Art. 4. Predisposizione delle proposte

     1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.

     2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione dà conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalità indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilità tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresì, ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte già presentate o interventi in corso di realizzazione.

     3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla società Arcus S.p.a., è redatta utilizzando modelli informatici sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attività culturali.

     4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.

     5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma è annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.

     6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al 30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 5. Accesso agli atti e trasparenza

     1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalità definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.

     2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della società Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

     3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:

     a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda è articolata in più sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;

     b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonchè altri atti comunque rilevanti;

     c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;

     d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualità pregresse;

     e) l'illustrazione delle modalità istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;

     f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento già intervenuto;

     g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi già finanziati.

 

     Art. 6. Modalità per la realizzazione degli interventi

     1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari perchè essa assicuri, in conformità con gli scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonchè l'assistenza tecnica e finanziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.

     2. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:

     a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonchè quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

     b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonchè degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

     c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

     d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonchè conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

     e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

     3. La società Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. può chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali attiva la relativa procedura in conformità con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Arcus S.p.a. è autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalità stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.

     3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.

 

     Art. 8. Controllo e vigilanza

     1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attività culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 9. Relazione al Parlamento

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 1, comma 325, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.