§ 80.10.132 - D.M. 12 novembre 2011, n. 210.
Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all'ordinamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:12/11/2011
Numero:210


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, dopo le parole «il presidente della Federazione [...]


§ 80.10.132 - D.M. 12 novembre 2011, n. 210.

Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342, e successive modificazioni, relativo alla composizione ed all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

(G.U. 19 dicembre 2011, n. 294)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

     Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76 e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172;

     Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante regolamento per il riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, di proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute e, in particolare, del Consiglio superiore di sanità, fino al 21 luglio 2012;

     Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, con la quale si è provveduto ad istituire l'Ordine degli psicologi, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della salute;

     Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221, che disciplina l'Ordine dei veterinari, ente amministrativo di diritto pubblico, vigilato dal Ministero della salute;

     Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, recante regolamento per l'esecuzione della predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25;

     Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato decreto ministeriale n. 342 del 2003, avvalersi dei rappresentanti istituzionali di talune categorie del sistema sanitario quali psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio superiore di sanità;

     Ritenuto, pertanto, di dovere aggiornare il medesimo decreto ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento all'articolo 1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni del Consiglio superiore di sanità del Presidente dell'Ordine degli psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica, in qualità di componenti di diritto;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del 10 novembre 2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha comunicato il proprio nulla osta;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio 2010, n. 172, dopo le parole «il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI)» è sostituita la congiunzione «e» con «,» e, infine, dopo le parole «Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)» sono aggiunte le seguenti: «, il presidente dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica».

     2. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010, citato in premessa, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011  Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177