§ 86.4.48 - D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680.
Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:06/03/1968
Numero:680


Sommario
Articolo unico.      E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia
Art. 1.      Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo [...]
Art. 2.      Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di [...]
Art. 3.      Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la [...]
Art. 4.      Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione
Art. 5.      Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di [...]
Art. 6.      Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo
Art. 7.      Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali [...]
Art. 8.      Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti
Art. 9.      Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi
Art. 10.      I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere [...]
Art. 11.      Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel [...]
Art. 12.      Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o [...]
Art. 13.      La frequenza della scuola è obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanità può [...]
Art. 14.      Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e [...]
Art. 15.      Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati
Art. 16.      Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti [...]
Art. 17.      Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna [...]
Art. 18.      La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 [...]
Art. 19.      La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico
Art. 20.      Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica
Art. 21.      Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti per le commissioni di [...]
Art. 22.      I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della [...]
Art. 23.      La vigilanza che, per l'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale
Art. 24. 
Art. 25.      Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui [...]
Art. 26.      Coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui [...]
Art. 27.      La sede e la data degli esami di cui agli articoli 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore [...]
Art. 28.      Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie [...]
Art. 29.      Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai [...]
Art. 30.      Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, [...]


§ 86.4.48 - D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680.

Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

(G.U. 4 giugno 1968, n. 141).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

 

 

Regolamento

per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103,

relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia.

 

          Art. 1.

     Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica.

     In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo di insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.

 

          Art. 2.

     Gli istituti universitari di radiologia, i pubblici ospedali dipendenti da enti pubblici che intendono essere autorizzati ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, devono rivolgere domanda al Ministero della sanità per il tramite del competente medico provinciale.

     La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti ed indicazioni:

     a) deliberazione sulla istituzione e sul funzionamento della scuola, adottata dall'amministrazione dell'ente e debitamente approvata dall'organo di tutela.

     La deliberazione deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento della scuola;

     b) progetto tecnico-sanitario per l'impianto ed il funzionamento della scuola, comprendente:

     1) la pianta e la descrizione dei locali destinati ad ospitare la scuola;

     2) l'indicazione delle attrezzature necessarie per il funzionamento della scuola;

     c) regolamento speciale della scuola contenente la disciplina relativa all'organizzazione tecnica, finanziaria e amministrativa della scuola, comprese le assicurazioni di cui agli articoli 7 e 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, adottato dall'amministrazione dell'ente e approvato dall'organo di tutela.

     Nel regolamento speciale ogni ente deve stabilire il numero degli allievi che possono frequentare la scuola e le modalità per la diffusione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, del bando per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola;

     d) motivato parere del medico provinciale sulla opportunità di istituire la scuola, nonchè dettagliata relazione dello stesso medico provinciale sulla idoneità dei locali e delle attrezzature della scuola.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Con il decreto previsto dall'art. 3 della legge è approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalità cui è subordinata l'apertura della scuola.

     Del decreto di autorizzazione è data notizia gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.

 

          Art. 4.

     Le scuole devono essere amministrate e gestite dall'ente cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

 

          Art. 5.

     Nel caso di vacanza del posto di direttore dell'istituto universitario di radiologia o di primario radiologo dell'ospedale presso cui ha sede la scuola, la direzione di questa è affidata, nei modi previsti all'art. 9 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, alla persona incaricata per legge, per regolamento o per disposizione della competente autorità, di sostituire il titolare mancante.

 

          Art. 6.

     Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo.

     Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli.

     Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola è costituita per i provvedimenti di competenza.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti delle scuole debbono essere scelti tra i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia o di altre facoltà universitarie e tra i medici degli ospedali dipendenti da enti pubblici.

     L'insegnamento può essere affidato anche ad altri esperti che siano muniti del diploma di abilitazione di cui all'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che siano iscritti negli appositi albi previsti dalla legge.

 

          Art. 8.

     Il consiglio di amministrazione dell'ente da cui dipende la scuola delibera il compenso spettante agli insegnanti.

 

          Art. 9.

     Possono essere ammessi alle scuole per tecnici di radiologia medica allievi di ambo i sessi.

 

          Art. 10.

     I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 17° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.

     Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate.

     I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

 

          Art. 11.

     Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.

     Alla domanda debbono essere uniti:

     il certificato di nascita;

     il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, di data non superiore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;

     il certificato di subite vaccinazioni d'obbligo rilasciato dal competente ufficiale sanitario;

     la fotografia del richiedente debitamente vidimata dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante;

     il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

     Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti.

     Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell'art. 4della legge.

     Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovrà essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovrà essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda è stata registrata.

     Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione. Contro il provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

 

          Art. 12.

     Gli allievi ammessi debbono preliminarmente essere sottoposti ad una visita medica generale, con particolare riferimento alle condizioni ematologiche, da parte di uno o più sanitari designati dal consiglio di amministrazione.

     La visita medica deve essere ripetuta a tutti gli allievi almeno ogni sei mesi, con gli accertamenti clinici e di laboratorio effettuati.

     I referti relativi debbono conservarsi nei fascicoli personali degli allievi.

 

          Art. 13.

     La frequenza della scuola è obbligatoria. L'anno scolastico ha inizio il primo ottobre e termina il trenta giugno. Nei casi eccezionali il Ministro per la sanità può autorizzare il differimento della data iniziale dei corsi.

     Qualora in corso di anno scolastico l'allievo si trasferisca ad altra residenza, è ammesso a frequentare nella nuova sede, o in sede viciniore, il corso corrispondente a quello frequentato nella scuola di provenienza, facendone domanda entro dieci giorni dalla data in cui ha cessato la frequenza dalla scuola stessa.

     Se il cambio di residenza avviene ad anno scolastico ultimato, l'allievo è ammesso a frequentare nella nuova sede il corso in cui sia stato ammesso nella scuola di provenienza. In ogni caso l'ammissione alla nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti esistenti.

 

          Art. 14.

     Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica comprende lezioni teoriche, esercitazioni e tirocinio pratico.

     Gli allievi non possono rimanere occupati per più di sei ore al giorno, comprendendo in questo periodo tanto il tempo delle lezioni, quanto quello assegnato alle esercitazioni di tirocinio pratico, che non possono superare le due ore giornaliere.

     Durante le esercitazioni e il tirocinio pratico ciascun allievo deve essere munito di idonei mezzi di protezione, nonchè degli apparecchi di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

 

          Art. 15.

     Il primo anno di studio comprende solo lezioni teoriche e esercitazioni pratiche, con esclusione di ogni contatto degli allievi con gli ammalati.

 

          Art. 16.

     Le trasgressioni di cui gli allievi si siano resi colpevoli nell'adempimento dei doveri scolastici debbono essere riferite immediatamente al direttore per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

     Per le infrazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalle disposizioni vigenti per gli istituti professionali dello Stato.

     I provvedimenti che non implicano l'allontanamento dalla scuola sono di competenza del direttore.

     I provvedimenti espulsivi vengono adottati dal consiglio dei professori. Contro i provvedimenti di allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito al consiglio di amministrazione, da cui dipende la scuola.

 

          Art. 17.

     Al termine di ogni anno scolastico deve essere fatto lo scrutinio finale calcolando la media dei voti riportati dall'allievo, nell'anno, per il profitto in ciascuna materia.

     Gli allievi che non abbiano raggiunto la media di sei decimi non ottengono il passaggio all'anno successivo, se trattasi di allievi del primo e del secondo anno; mentre se trattasi di allievi del terzo anno non sono ammessi all'esame della sessione estiva per il conseguimento del titolo di abilitazione.

     Gli allievi che per due volte consecutive non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo o non dovessero conseguire il titolo di abilitazione, devono lasciare la scuola.

     Per gli effetti collegati all'attribuzione del voto di condotta si applicano le norme vigenti per gli istituti professionali statali.

 

          Art. 18.

     La sessione estiva e quella autunnale dell'esame di Stato per il conseguimento del titolo di abilitazione iniziano di norma rispettivamente dal 5 luglio e dal 15 settembre.

 

          Art. 19.

     La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.

 

          Art. 20.

     Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica.

     Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.

 

          Art. 21.

     Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.

 

          Art. 22.

     I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.

 

          Art. 23.

     La vigilanza che, per l'art. 1 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, compete al Ministero della sanità, è esercitata normalmente dal medico provinciale.

 

          Art. 24. [1]

 

          Art. 25.

     Coloro che si trovano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 20 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare al medico provinciale della provincia in cui risiedono domanda al fine di ottenere l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati i documenti comprovanti di aver esercitato abitualmente e direttamente l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica, da almeno cinque anni, in sedi diverse dalle amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici.

     Coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 21della stessa legge devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono per ottenere direttamente il diploma di abilitazione da parte dalla apposita commissione.

     Alla domanda gli interessati devono allegare i documenti comprovanti di aver esercitato, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno tre anni l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure di essere in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

     Ai sensi dell'art. 21 della suddetta legge, per scuole riconosciute dallo Stato devono intendersi le scuole o i corsi per tecnici di radiologia o denominazioni corrispondenti che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'istituzione e il funzionamento da parte delle competenti autorità dello Stato.

 

          Art. 26.

     Coloro che versano nelle condizioni previste dall'art. 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono.

     Alla domanda deve essere unito il diploma rilasciato dopo un corso triennale da una scuola pubblica o privata riconosciuta dallo Stato per tecnici di radiologia o qualifiche similari.

     L'esame di idoneità consiste in una prova pratica con le modalità che saranno fissate dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

     Per la prova pratica ogni commissario dispone di dieci punti.

     Non può conseguire l'idoneità il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi sul totale dei punti, di cui dispone la commissione.

 

          Art. 27.

     La sede e la data degli esami di cui agli articoli 20 e 23 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, vengono fissate dal medico provinciale di concerto con il provveditore agli studi.

     Di esse viene data notizia nel Foglio annunzi legali della provincia sede degli esami almeno un mese prima della data degli esami stessi.

     La commissione presso ogni provincia è composta in conformità di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 8 della legge succitata.

     I componenti di cui alle lettere a) e c) del menzionato art. 8della legge vengono scelti tra i direttori e gli insegnanti delle scuole della provincia o, se del caso, di province viciniori, previste dagli articoli 4 e 23della legge anche tra il personale cessato dal servizio. Il componente di cui alla lettera d) viene designato dal provveditore agli studi della provincia sede di esame. Qualora il numero dei richiedenti sia in una provincia inferiore a 20 o, su proposta del medico provinciale, per gravi difficoltà di funzionamento della commissione, il Ministro per la sanità può disporre la trasmissione delle domande al medico provinciale viciniore nella cui provincia abbia sede una scuola debitamente autorizzata.

 

          Art. 28.

     Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, devono comprendere le materie obbligatorie di insegnamento che sono stabilite nel decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge.

     Nel caso di inottemperanza il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione provvede a diffidare l'ente gestore della scuola ad uniformarsi ai programmi ministeriali, assegnando all'uopo un termine non superiore a mesi tre.

     Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione provvede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio della scuola.

 

          Art. 29.

     Fino a quando non saranno costituiti i collegi di cui all'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, coloro che sono forniti di diploma di tecnico di radiologia, ai sensi della legge predetta, possono svolgere l'attività inerente all'esercizio dell'arte.

     Resta fermo l'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione presso l'ufficiale sanitario ai sensi dell'art. 2, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

 

          Art. 30.

     Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, purchè presentino istanza al medico provinciale della provincia di residenza per conseguire il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nella prestazione del medesimo servizio dal quale saranno allontanati, per difetto del titolo, dal giorno della notifica della decisione della apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione o comunque se entro il predetto termine non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

     Coloro che, al momento della pubblicazione della predetta legge prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati, con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica, sono autorizzati a continuare nella prestazione del servizio con identiche mansioni, purchè presentino domanda al medico provinciale della provincia di residenza per sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Il servizio deve cessare dal giorno della comunicazione definitiva all'interessato della decisione da parte dell'apposita commissione di esclusione dall'esame per difetto dei prescritti requisiti o di esito negativo dell'esame, o comunque dalla scadenza del termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove non abbiano presentato l'istanza per il conseguimento del diploma.

     Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia deve essere conforme agli annessi modelli.

     Del rilascio del diploma viene presa nota in apposito registro della scuola presso cui ha svolto i suoi lavori la commissione.

     I modelli possono essere modificati con provvedimento del Ministro per la sanità.

 

 

Modelli

(Omissis)


[1] Articolo sostituito dall'art. 8 della L. 31 gennaio 1983, n. 25 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1999, n. 42.