§ 86.4.7c - Legge 31 gennaio 1983, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:31/01/1983
Numero:25


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria sanitaria di tecnico di [...]
Art. 2.      I commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono sostituiti dai seguenti
Art. 3.      Al secondo comma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente
Art. 4.      L'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il quarto comma dell'art. 14 della legge 14 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Le norme di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, [...]


§ 86.4.7c - Legge 31 gennaio 1983, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

(G.U. 9 febbraio 1983, n. 38)

 

     Art. 1.

     In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica".

 

          Art. 2.

     I commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono sostituiti dai seguenti:

     "A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

     Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attività lavorativa in gabinetti radiologici.

     Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva".

 

          Art. 3.

     Al secondo comma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

     "e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale".

 

          Art. 4.

     L'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonchè della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

     In particolare:

     a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

     b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

     c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti".

 

          Art. 5.

     Il quarto comma dell'art. 14 della legge 14 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

     "Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio, esistenti nella provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta della Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più provincie finitime designandone la sede".

 

          Art. 6.

     L'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15. - Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonchè agli allievi dei corsi.

     La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica".

 

          Art. 7.

     L'art. 16 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. - Chiunque eserciti la professione di tecnico sanitario di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è soggetto alle pene di cui all'art. 348 del codice penale.

     Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale".

 

          Art. 8.

     L'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24. - 1) Servizio di radio-diagnostica.

     I tecnici sanitari di radiologia medica:

     a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica - anche in assenza del medico radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

     b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

     La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

     2) Servizio di radioterapia.

     I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

     a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

     b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

     c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

     d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

     e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

     f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

     g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;

     h) controllo delle eventuali contaminazioni;

     i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

     l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

     m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;

     n) carico, custodia e scarico del materiale radio-attivo e della strumentazione tecnica;

     o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

     p) preparazione e posizionamento del paziente.

     I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

     3) Servizio di medicina nucleare.

     I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

     a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radio-attivo e provvedono alle relative registrazioni;

     b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

     c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;

     d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

     e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radio-nuclidi nei campioni;

     f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

     g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

     4) Servizio di fisica sanitaria.

     I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiegno di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

     5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.

     I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonchè dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

     6) Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.

     I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

     7) Attività collaterali.

     I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, dalle zone controllate, perchè affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonchè al carico e scarico del materiale ricevuto in dotazione".

 

          Art. 9.

     Le norme di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti.