§ 80.10.126 - D.M. 22 luglio 2010, n. 172.
Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:22/07/2010
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente [...]


§ 80.10.126 - D.M. 22 luglio 2010, n. 172.

Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità.

(G.U. 25 ottobre 2010, n. 250)

 

     IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009 di nomina a Ministro della salute del Prof. Ferruccio Fazio;

     Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore di Sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che individua i componenti di diritto del Consiglio Superiore di Sanità;

     Visti gli articoli 1, lettera m) e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

     Visto l'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale si è provveduto ad istituire, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale;

     Considerato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l'AIFA svolge i compiti e le funzioni dell'attuale direzione generale dei farmaci e dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) del comma 3, dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

     Considerato che il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, antecedente al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, prevede, all'articolo 1, comma 5 che, tra gli altri, sono componenti di diritto del Consiglio Superiore di Sanità i dirigenti di prima fascia preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero;

     Ritenuto, pertanto, di dover aggiornare il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento al predetto articolo 1, comma 5, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni del Consiglio Superiore di Sanità del direttore generale dell'AIFA;

     Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica», con la quale è stato istituito, presso la direzione generale della prevenzione sanitaria, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), organismo di coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze di salute pubblica;

     Visti il decreto ministeriale 18 settembre 2008, recante «Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie» e il decreto ministeriale 11 novembre 2008, che, nel disciplinare la composizione del Comitato scientifico permanente del CCM, prevede il conferimento ad uno dei componenti delle funzioni di Presidente;

     Ritenuto opportuno, in relazione alla rilevanza che ha assunto, soprattutto negli ultimi anni, il profilo della prevenzione, con speciale riferimento all'esigenza di contrastare le emergenze di salute pubblica, inserire, tra i componenti di diritto del Consiglio Superiore di Sanità, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM;

     Ritenuto, altresì, opportuno avvalersi della significativa rappresentatività di talune categorie del sistema sanitario quali medici, farmacisti, infermieri e ostetriche, attraverso la partecipazione alle riunioni del Consiglio, in qualità di componenti di diritto, dei presidenti delle federazioni dei rispettivi ordini professionali;

     Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alle intervenute esigenze il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento al predetto articolo 1, comma 5, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni del Consiglio Superiore di Sanità del presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, del presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), del presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), del presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) e del presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO);

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2010, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Nelle more di una modifica integrale del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342,

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, il presidente del Comitato scientifico permanente del CCM, il presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (FNOM CeO), il presidente della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi infermieri (IPASVI) e il presidente della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)».

     2. Il presente decreto non comporta ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010  Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali  Registro n. 14, foglio n. 260