§ 6.3.82 - Regolamento 5 settembre 2008, n. 889.
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:05/09/2008
Numero:889


Sommario
Art. 1.  Oggetto e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Gestione e fertilizzazione dei suoli
Art. 4.  Divieto relativo alla produzione idroponica
Art. 5.  Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
Art. 6.  Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi
Art. 7.  Campo di applicazione
Art. 8.  Origine degli animali biologici
Art. 9.  Origine degli animali non biologici
Art. 10.  Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali
Art. 11.  Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi
Art. 12.  Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli
Art. 13.  Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura
Art. 14.  Accesso agli spazi all'aperto
Art. 15.  Densità degli animali
Art. 16.  Divieto relativo alla produzione animale "senza terra"
Art. 17.  Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico
Art. 18.  Gestione degli animali
Art. 19.  Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche
Art. 20.  Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali
Art. 21.  Alimenti in conversione
Art. 22.  Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007
Art. 23.  Profilassi
Art. 24.  Trattamenti veterinari
Art. 25.  Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura
Art. 26.  Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati
Art. 27.  Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
Art. 27 bis.  [6]
Art. 28.  Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti
Art. 29.  Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri
Art. 30.  Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione
Art. 31.  Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità
Art. 32.  Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
Art. 33.  Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
Art. 34.  Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo
Art. 35.  Magazzinaggio dei prodotti
Art. 36.  Vegetali e prodotti vegetali
Art. 37.  Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche
Art. 38.  Animali e prodotti animali
Art. 39.  Stabulazione fissa
Art. 40.  Produzione parallela
Art. 41.  Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione
Art. 42.  Uso di animali non biologici
Art. 43.  Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola
Art. 44.  Uso di cera d'api non biologica
Art. 45.  Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico
Art. 46.  Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici
Art. 46 bis.  Aggiunta di estratto di lievito non biologico
Art. 47.  Circostanze calamitose
Art. 48.  Banca dati
Art. 49.  Registrazione
Art. 50.  Requisiti per la registrazione
Art. 51.  Informazioni registrate
Art. 52.  Accesso alle informazioni
Art. 53.  Diritto di registrazione
Art. 54.  Relazione annuale
Art. 55.  Relazione di sintesi
Art. 56.  Informazioni su richiesta
Art. 57.  Logo comunitario
Art. 58.  Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine
Art. 59.  Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita
Art. 60.  Indicazioni sui mangimi trasformati
Art. 61.  Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati
Art. 62.  Prodotti di origine vegetale in conversione
Art. 63.  Regime di controllo e impegno dell'operatore
Art. 64.  Modifica del regime di controllo
Art. 65.  Visite di controllo
Art. 66.  Documenti contabili
Art. 67.  Accesso agli impianti
Art. 68.  Documento giustificativo
Art. 69.  Dichiarazione del venditore
Art. 70.  Regime di controllo
Art. 71.  Comunicazioni
Art. 72.  Registro delle produzioni vegetali
Art. 73.  Operatori che gestiscono più unità di produzione
Art. 74.  Regime di controllo
Art. 75.  Identificazione degli animali
Art. 76.  Registro di stalla
Art. 77.  Misure di controllo sui medicinali veterinari
Art. 78.  Misure di controllo specifiche per l'apicoltura
Art. 79.  Operatori che gestiscono più unità di produzione
Art. 80.  Regime di controllo
Art. 81.  Campo di applicazione
Art. 82.  Regime di controllo
Art. 83.  Documenti contabili
Art. 84.  Informazioni sulle partite importate
Art. 85.  Visite di controllo
Art. 86.  Regime di controllo
Art. 87.  Campo di applicazione
Art. 88.  Regime di controllo
Art. 89.  Documenti contabili
Art. 90.  Visite di controllo
Art. 91.  Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità
Art. 92.  Scambio di informazioni
Art. 93.  Dati statistici
Art. 94.  Altre informazioni
Art. 95.  Misure transitorie
Art. 96.  Abrogazione
Art. 97.  Entrata in vigore e applicazione


§ 6.3.82 - Regolamento 5 settembre 2008, n. 889.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(G.U.U.E. 18 settembre 2008, n. L 250)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, secondo comma, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 3, l'articolo 26, l'articolo 28, paragrafo 6, l'articolo 29, paragrafo 3, l'articolo 38, lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 40,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali prescrizioni.

 

(2) La definizione di nuove norme di produzione relative a determinate specie animali, all'acquacoltura biologica, alle alghe marine e ai lieviti utilizzati nell'alimentazione umana o animale a livello comunitario richiederà ancora del tempo; esse andranno pertanto elaborate nell'ambito di una procedura successiva. È quindi opportuno che tali prodotti siano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, le norme comunitarie stabilite in materia di produzione, controlli ed etichettatura devono essere applicate mutatis mutandis a talune specie animali, a taluni prodotti dell'acquacoltura e a talune alghe marine, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

(3) Occorre stabilire alcune definizioni al fine di evitare ambiguità nonché di garantire un'applicazione uniforme delle norme che disciplinano la produzione biologica.

 

(4) La produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo. Per questo motivo non deve essere autorizzata la coltura idroponica, che consiste nel far crescere i vegetali su un substrato inerte nutrendoli con l'apporto di minerali solubili ed elementi nutritivi.

 

(5) Poiché la produzione biologica vegetale fa ricorso a pratiche colturali di vario tipo e all'apporto limitato di concimi e di ammendanti poco solubili, tali pratiche devono essere precisate. In particolare, occorre definire le condizioni di impiego di taluni prodotti non di sintesi.

 

(6) L'impiego di pesticidi che possono avere conseguenze nocive per l'ambiente o dare origine a residui nei prodotti agricoli deve essere fortemente limitato. È opportuno dare la preferenza all'applicazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti. Occorre inoltre stabilire le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

 

(7) Ai fini dell'agricoltura biologica, il regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio [2] autorizzava, a condizioni ben precise, l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, nonché talune materie prime per mangimi non biologiche, taluni additivi e coadiuvanti tecnologici e taluni prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

 

(8) L'approccio olistico dell'agricoltura biologica richiede che la produzione zootecnica sia legata alla terra, poiché il letame prodotto viene utilizzato come concime per la produzione vegetale. Poiché l'allevamento implica sempre la gestione delle terre agricole, è necessario prevedere il divieto della produzione animale "senza terra". Nell'ambito della produzione biologica animale è necessario che la scelta delle razze da utilizzare tenga conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie; occorre inoltre incoraggiare una grande diversità biologica.

 

(9) In determinate circostanze, dato il capitale genetico limitato, gli operatori possono incontrare difficoltà nel procurarsi riproduttori allevati secondo il metodo biologico, il che potrebbe ostacolare lo sviluppo del settore. Occorre pertanto prevedere la possibilità di introdurre in un'azienda a fini riproduttivi un numero ristretto di animali non allevati secondo il metodo biologico.

 

(10) L'allevamento biologico dovrebbe garantire il rispetto delle esigenze comportamentali specifiche degli animali. In proposito, per tutte le specie, è necessario che i locali di stabulazione rispondano alle necessità degli animali in materia di aerazione, luce, spazio e benessere e occorre pertanto prevedere una superficie sufficiente per consentire a ciascun animale un'ampia libertà di movimento nonché per sviluppare il comportamento sociale naturale dell'animale. Occorre definire le condizioni di stabulazione specifiche e le pratiche di allevamento di determinati animali, comprese le api. Tali condizioni di stabulazione specifiche devono garantire un livello elevato di benessere degli animali, una delle priorità dell'agricoltura biologica, e per questo motivo possono andare al di là delle norme comunitarie in materia di benessere applicabili all'agricoltura in generale. Le pratiche di allevamento biologico devono consentire di evitare un accrescimento troppo rapido dei volatili. Occorre pertanto stabilire disposizioni specifiche destinate a prevenire i metodi di allevamento intensivi. In particolare, occorre prevedere che i volatili raggiungano un'età minima oppure provengano da ceppi a crescita lenta, in modo che in entrambi i casi gli allevatori non siano incoraggiati a ricorrere a metodi di allevamento intensivi.

 

(11) Nella maggior parte dei casi è opportuno che gli animali, quando le condizioni atmosferiche lo consentono, possano accedere a spazi all'aperto nei quali possano pascolare. Tali spazi dovrebbero in linea di massima essere gestiti secondo un programma di rotazione adeguato.

 

(12) Per evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, occorre fissare il quantitativo massimo di letame che può essere utilizzato per ettaro, nonché il numero massimo di capi per ettaro. Tale limite deve tener conto del contenuto di azoto del letame.

 

(13) È necessario vietare le mutilazioni che provocano negli animali stati di stress, danno, malessere o sofferenza. Tuttavia, alcune operazioni specifiche essenziali per determinati tipi di produzione o necessarie per motivi di sicurezza degli animali o degli esseri umani possono essere autorizzate assoggettandole a condizioni rigorose.

 

(14) Il bestiame deve essere alimentato con erba, foraggio e mangimi ottenuti conformemente alle norme dell'agricoltura biologica, provenienti di preferenza dall'azienda dell'allevatore e adeguati ai bisogni fisiologici degli animali. Inoltre, per poter sopperire alle esigenze nutrizionali di base degli animali, può essere necessario ricorrere ad alcuni minerali, oligoelementi e vitamine, impiegati in condizioni ben precise.

 

(15) Poiché le differenze regionali esistenti, dovute a ragioni climatiche e alla disponibilità di fonti alimentari, relativamente alla possibilità per i ruminanti allevati secondo il metodo biologico di assumere le vitamine essenziali A, D ed E attraverso le loro razioni alimentari, sono prevedibilmente destinate a persistere, dovrebbe essere consentita la somministrazione di queste vitamine ai ruminanti.

 

(16) La gestione della salute degli animali deve mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. Occorre inoltre prevedere misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione.

 

(17) Nell'ambito dell'agricoltura biologica non è consentito l'utilizzo preventivo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica. Tuttavia, in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato, l'uso di tali medicinali allopatici deve essere limitato allo stretto necessario. Inoltre, per garantire l'integrità della produzione biologica per i consumatori, in questi casi dovrebbe essere prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo di attesa successivamente all'utilizzo di tali medicinali.

 

(18) Devono essere previste norme specifiche per la profilassi e i trattamenti veterinari in apicoltura.

 

(19) È opportuno prevedere l'obbligo per gli operatori che producono alimenti o mangimi di applicare procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione, per garantire che i prodotti trasformati rispettino le norme di produzione biologica.

 

(20) Taluni prodotti e talune sostanze non ottenuti con il metodo biologico sono necessari per garantire la produzione di taluni alimenti e mangimi biologici trasformati. L'armonizzazione delle norme in materia di vinificazione a livello comunitario richiederà ancora del tempo. Per questo motivo occorre escludere i suddetti prodotti nel caso della vinificazione fino a quando non vengano stabilite norme specifiche nell'ambito di una procedura successiva.

 

(21) Ai fini della trasformazione degli alimenti biologici, il regolamento (CEE) n. 2092/91 ha autorizzato, in condizioni ben precise, l'impiego di determinati ingredienti non agricoli, di determinati ausiliari di fabbricazione e di determinati ingredienti non biologici di origine agricola. Per garantire la continuità dell'agricoltura biologica, è opportuno che tali prodotti e sostanze continuino ad essere autorizzati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Inoltre, per motivi di chiarezza, è opportuno menzionare negli allegati del presente regolamento i prodotti e le sostanze che erano stati autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In futuro, altri prodotti e sostanze potranno essere aggiunti a questo elenco in virtù di una base giuridica differente, ossia l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. È pertanto opportuno identificare il diverso statuto di ciascuna categoria di prodotti e sostanze per mezzo di un simbolo nell'elenco.

 

(22) La raccolta e il trasporto simultanei di prodotti biologici e non biologici sono autorizzati a determinate condizioni. È opportuno prevedere disposizioni specifiche che consentano di garantire una separazione effettiva tra prodotti biologici e non biologici nel corso di queste operazioni ed evitare ogni rischio di contatto fra questi due tipi di prodotti.

 

(23) La conversione all'agricoltura biologica richiede un certo periodo di adattamento di tutti i mezzi utilizzati. È opportuno definire periodi di conversione specifici per i diversi settori di produzione in funzione della produzione agricola precedente.

 

(24) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 834/2007, occorre fissare condizioni specifiche per l'applicazione delle deroghe previste in tale articolo. È opportuno stabilire tali condizioni con riguardo all'indisponibilità di animali, alimenti per animali, cera d'api, sementi e tuberi-seme di patate o altri ingredienti ottenuti dall'agricoltura biologica, nonché di problemi particolari connessi alla conduzione degli allevamenti e in caso di circostanze calamitose.

 

(25) Le differenze geografiche e strutturali in materia di agricoltura e di vincoli climatici possono ostacolare lo sviluppo della produzione biologica in determinate regioni, il che giustifica l'introduzione di deroghe per quanto riguarda determinate pratiche relative alle caratteristiche dei fabbricati e degli impianti destinati all'allevamento. È dunque opportuno autorizzare, a condizioni ben precise, la stabulazione fissa nelle aziende che, a causa della posizione geografica e di vincoli strutturali, in particolare nelle zone di montagna, sono di piccole dimensioni e solo qualora non sia possibile tenere i bovini in gruppi adeguati ai loro bisogni comportamentali.

 

(26) Per consentire lo sviluppo del settore dell'allevamento biologico allora nascente, il regolamento (CEE) n. 2092/91 aveva previsto varie deroghe temporanee per quanto concerne la stabulazione fissa, le condizioni di alloggio degli animali e la loro densità. Per non perturbare il settore dell'allevamento biologico, è opportuno mantenere tali deroghe fino alla data prevista per la loro scadenza.

 

(27) Tenuto conto dell’importanza dell’impollinazione nel settore dell'apicoltura biologica, è opportuno prevedere la possibilità di concedere deroghe che autorizzino la coesistenza di unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda.

 

(28) Poiché in determinate circostanze gli agricoltori possono incontrare difficoltà nel garantire l'approvvigionamento di bestiame allevato secondo le norme dell'agricoltura biologica o di mangimi biologici, è opportuno autorizzare l'utilizzo in quantità limitate di un numero ristretto di fattori di produzione agricoli non ottenuti con il metodo biologico.

 

(29) I produttori della filiera biologica hanno messo in atto sforzi considerevoli per incrementare la produzione di sementi e specie vegetali biologiche al fine di diversificare l'offerta di varietà e specie vegetali per le quali sono disponibili sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici. Per numerose specie non esiste tuttavia allo stato attuale una quantità sufficiente di sementi e materiali di propagazione vegetativa biologici; in questi casi occorre dunque autorizzare l'utilizzo di sementi e materiali di propagazione vegetativa non biologici.

 

(30) Al fine di aiutare gli operatori a reperire sementi e tuberi-seme di patate biologici, è opportuno che ogni Stato membro provveda a istituire una banca dati contenente le varietà delle quali sono reperibili sul mercato sementi e tuberi seme di patate biologici.

 

(31) I bovini adulti possono costituire un pericolo per l'allevatore e per le altre persone che si occupano degli animali. È pertanto opportuno autorizzare deroghe nel corso della fase finale di ingrasso dei mammiferi, e in particolare dei bovini adulti.

 

(32) Le circostanze calamitose, le epizoozie o le fitopatie possono avere gravi conseguenze sulla produzione biologica nelle regioni interessate. È opportuno prendere misure adeguate per garantire il proseguimento dell'attività agricola o il suo ripristino. Nelle zone colpite è dunque necessario autorizzare, per un periodo limitato, la fornitura di animali o di mangimi non ottenuti con il metodo biologico.

 

(33) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno fissare criteri specifici per quanto concerne la presentazione e la composizione del logo comunitario, nonché la presentazione e composizione del numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo e dell'indicazione del luogo in cui il prodotto agricolo è stato prodotto.

 

(34) Conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 834/2007, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi biologici tenendo conto delle varietà di mangimi e della loro composizione nonché delle disposizioni orizzontali applicabili all'etichettatura dei mangimi.

 

(35) In aggiunta al sistema di controllo fondato sul regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [3], è opportuno prevedere misure di controllo specifiche, in particolare per quanto concerne le prescrizioni applicabili a tutte le fasi di produzione, di preparazione e di distribuzione dei prodotti biologici.

 

(36) Le informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione devono permettere a quest'ultima di utilizzare direttamente e nel modo più efficace possibile le informazioni che le sono trasmesse per la gestione delle informazioni statistiche e dei dati referenziali. Per raggiungere questo obiettivo occorre prevedere che la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengano per via elettronica o in forma digitalizzata.

 

(37) Gli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri, nonché la messa a disposizione e la trasmissione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri avvengono di norma per via elettronica o in forma digitalizzata. Al fine di migliorare il funzionamento di tali scambi di informazioni nel quadro delle norme applicabili alla produzione biologica e di generalizzarne l'uso, è necessario adattare i sistemi informatici esistenti o crearne di nuovi. È opportuno provvedere affinché tali azioni siano realizzate dalla Commissione e vengano applicate previa informazione degli Stati membri tramite il comitato per la produzione biologica.

 

(38) Le condizioni alle quali le informazioni vengono trattate da questi sistemi informatici, nonché la forma e il contenuto dei documenti di cui è richiesta la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, richiedono frequenti adeguamenti in linea con l'evoluzione della normativa applicabile o delle esigenze in materia di gestione. È inoltre necessaria una presentazione uniforme dei documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri. Per conseguire tali obiettivi e al fine di semplificare le procedure e rendere immediatamente operativi i sistemi informatici interessati, è opportuno definire la forma e il contenuto dei documenti sulla base di modelli o di questionari, che verranno adattati e aggiornati dalla Commissione previa informazione del comitato per la produzione biologica.

 

(39) Occorre prevedere misure transitorie per quanto concerne talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 al fine di non compromettere la continuità della produzione biologica.

 

(40) È opportuno abrogare e sostituire con un nuovo regolamento il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 [4], il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di propagazione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga [5] e il regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio [6].

 

(41) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato dal regolamento (CE) n. 834/2007 a decorrere dal 1 gennaio 2009. Tuttavia, molte delle sue disposizioni devono continuare ad essere applicate, con alcune modifiche, e occorre pertanto recepirle nel presente regolamento. Per motivi di chiarezza, è opportuno stabilire la corrispondenza tra le suddette disposizioni e le disposizioni del presente regolamento.

 

(42) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

 

a) prodotti dell'acquacoltura;

 

b) alghe marine;

 

c) animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'articolo 7;

 

d) [lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi] [1].

 

Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 2. Definizioni

Oltre alle definizioni che figurano nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

 

a) "non biologico": non derivante o non connesso ad una produzione realizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;

 

b) "medicinali veterinari": i prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [7];

 

c) "importatore": ogni persona fisica o giuridica della Comunità che presenta una partita ai fini della sua immissione in libera pratica nella Comunità, di persona o tramite un rappresentante;

 

d) "primo destinatario": ogni persona fisica o giuridica a cui viene consegnata la partita importata e che la riceve in vista di un'ulteriore preparazione e/o della sua commercializzazione;

 

e) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite nell'ambito di un'unica conduzione ai fini della produzione di prodotti agricoli;

 

f) "unità di produzione": l'insieme delle risorse utilizzate per un determinato tipo di produzione, inclusi i locali di produzione, gli appezzamenti agricoli, i pascoli, gli spazi all'aperto, i locali di stabulazione, i locali adibiti al magazzinaggio dei vegetali, i prodotti vegetali, i prodotti animali, le materie prime e ogni altro fattore di produzione rilevante per il settore di produzione in questione;

 

g) "produzione idroponica": il metodo di coltivazione dei vegetali consistente nel porre le radici in una soluzione di soli elementi nutritivi minerali oppure in un mezzo inerte (perlite, ghiaia o lana di roccia) a cui è aggiunta una soluzione di elementi nutritivi;

 

h) "trattamento veterinario": ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una malattia specifica;

 

i) "mangimi in conversione": i mangimi prodotti nel corso del periodo di conversione verso la produzione biologica, ad eccezione di quelli raccolti nel corso dei 12 mesi successivi all'inizio del periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

TITOLO II

 

NORME SULLA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'IMBALLAGGIO, IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI BIOLOGICI

 

CAPO 1

 

Produzione vegetale

 

     Art. 3. Gestione e fertilizzazione dei suoli

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

 

2. La quantità totale di effluenti di allevamento [ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [8]] impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

 

3. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.

 

4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

 

5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.

 

     Art. 4. Divieto relativo alla produzione idroponica

La produzione idroponica è vietata.

 

     Art. 5. Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti

1. Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.

 

2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.

 

     Art. 6. Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:

 

a) letame ed effluenti di allevamento:

 

i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure

 

ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;

 

b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;

 

c) torba non trattata chimicamente;

 

d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;

 

e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.

 

CAPO 2

 

Produzione animale

 

     Art. 7. Campo di applicazione

Il presente capo stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda le specie seguenti: bovini, comprese le specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli (le specie di cui all'allegato III) e api.

 

Sezione 1

 

Origine degli animali

 

     Art. 8. Origine degli animali biologici

1. Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva [ad es. sindrome da stress dei suini, sindrome PSE (carni pallide, molli, essudative), morte improvvisa, aborto spontaneo, parti difficili che richiedono taglio cesareo, ecc.], dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

 

2. Per le api, è privilegiato l'uso di Apis mellifera e delle sue subspecie locali.

 

     Art. 9. Origine degli animali non biologici

1. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

 

a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;

 

b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;

 

c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

 

3. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

 

a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;

 

b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

 

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione.

 

4. Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

 

a) estensione significativa dell'azienda;

 

b) cambiamento di razza;

 

c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

 

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione [9]; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

 

5. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

 

Sezione 2

 

Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

 

     Art. 10. Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

1. L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aerazione e illuminazione naturale.

 

2. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle zone aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all'aperto.

 

3. La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall'entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

 

4. Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III.

 

     Art. 11. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.

 

2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.

 

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/629/CEE del Consiglio [10], è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.

 

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 91/630/CEE del Consiglio [11], le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.

 

5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie "flat decks" o in gabbie apposite.

 

6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.

 

     Art. 12. Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

1. I volatili non sono tenuti in gabbie.

 

2. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali.

 

3. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:

 

a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;

 

b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;

 

c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;

 

d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili;

 

e) ciascun ricovero non deve contenere più di:

 

i) 4800 polli;

 

ii) 3000 galline ovaiole;

 

iii) 5200 faraone;

 

iv) 4000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;

 

v) 2500 capponi, oche o tacchini;

 

f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1600 m2;

 

g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.

 

4. La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.

 

5. Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente:

 

a) 81 giorni per i polli;

 

b) 150 giorni per i capponi;

 

c) 49 giorni per le anatre di Pechino;

 

d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;

 

e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;

 

f) 92 giorni per le anatre bastarde;

 

g) 94 giorni per le faraone;

 

h) 140 giorni per i tacchini e le oche;

 

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

 

L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

     Art. 13. Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [12] o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio [13] che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.

 

2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.

 

3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

 

4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.

 

5. Fatto salvo l'articolo 25, solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.

 

6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.

 

7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

 

     Art. 14. Accesso agli spazi all'aperto

1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.

 

2. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.

 

3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.

 

4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.

 

5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.

 

6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.

 

7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

     Art. 15. Densità degli animali

1. La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

 

2. Per determinare la densità di animali appropriata, l'autorità competente fissa il numero di unità di animali adulti equivalenti al limite sopra indicato tenendo conto, a titolo orientativo, della tabella riportata nell'allegato IV o delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

 

     Art. 16. Divieto relativo alla produzione animale "senza terra"

La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, è vietata.

 

     Art. 17. Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

1. È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

 

2. Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo.

 

3. Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché:

 

a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni;

 

b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

 

c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico.

 

4. Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

 

5. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 18. Gestione degli animali

1. Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali.

 

La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

 

2. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, ma solo alle condizioni stabilite al secondo comma del paragrafo 1.

 

3. Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine.

 

4. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica per costringere gli animali stessi. È vietato l'uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

 

Sezione 3

 

Alimenti per animali

 

     Art. 19. Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche

1. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione.

 

2. Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale.

 

3. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

 

     Art. 20. Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

1. Tutti i giovani mammiferi sono nutriti con latte materno, di preferenza rispetto al latte naturale, per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

 

2. Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo, tenuto conto della disponibilità di pascoli nei vari periodi dell'anno. Almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera degli erbivori deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

 

3. I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame.

 

4. È vietato tenere gli animali in condizioni, o sottoporli ad un regime alimentare, che possano indurre anemia.

 

5. Le pratiche di ingrasso sono reversibili a qualsiasi stadio dell'allevamento. È vietata l'alimentazione forzata.

 

     Art. 21. Alimenti in conversione

1. È autorizzata l’incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un’unità dell’azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 % [2].

 

2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.

 

3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.

 

     Art. 22. Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007

1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all'articolo 43 e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

 

2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

 

3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

 

4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.

 

Sezione 4

 

Profilassi e trattamenti veterinari

 

     Art. 23. Profilassi

1. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 3, è vietato l'uso di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi.

 

2. È vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

 

3. Quando gli animali provengono da unità non biologiche, disposizioni particolari come controlli preventivi e periodi di quarantena possono essere applicate a seconda della situazione locale.

 

4. I fabbricati, i recinti, le attrezzature e gli utensili sono adeguatamente puliti e disinfettati per evitare contaminazioni incrociate e la proliferazione di organismi patogeni. Le feci, le urine, gli alimenti non consumati o frammenti di essi devono essere rimossi con la necessaria frequenza, al fine di limitare gli odori ed evitare di attirare insetti o roditori.

 

Ai fini dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007, soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti dove viene tenuto il bestiame.

 

5. Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario. Gli Stati membri stabiliscono il periodo in cui il parchetto deve essere lasciato a riposo. L'operatore conserva i documenti giustificativi attestanti il rispetto di questo periodo. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

 

     Art. 24. Trattamenti veterinari

1. Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.

 

2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

 

3. Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario.

 

4. Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all'articolo 38, paragrafo 1.

 

I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo.

 

5. Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

 

     Art. 25. Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti veterinari in apicoltura

1. Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.

 

2. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

 

3. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da Varroa destructor.

 

4. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.

 

5. I medicinali veterinari possono essere utilizzati in apicoltura biologica se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

 

6. Nei casi di infestazione da Varroa destructor possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

 

7. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette al periodo di conversione di un anno di cui all'articolo 38, paragrafo 3.

 

8. I requisiti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai prodotti elencati al paragrafo 6.

 

CAPO 3

 

Prodotti trasformati

 

     Art. 26. Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

1. Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione.

 

2. Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione.

 

3. L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica.

 

4. Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi:

 

a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati;

 

b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni;

 

c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico.

 

5. In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore:

 

a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici;

 

b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici;

 

c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

 

d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

 

e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.

 

     Art. 27. Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:

 

a) le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;

 

b) le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti, tuttavia gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari devono figurare nell’elenco dell’allegato VIII, sezione A [3];

 

c) sostanze e prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio [14] ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva;

 

d) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 2, paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [15];

 

e) l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

 

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.

 

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:

 

a) gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;

 

b) le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.

c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti di origine agricola a partire dal 31 dicembre 2013 [4].

3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:

 

a) nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;

 

b) anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;

 

c) acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.

 

Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.

 

4. Per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell’anno, le autorità competenti possono autorizzare, per tale periodo, l’uso di coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali. Fino al 31 dicembre 2013 l’autorizzazione può comprendere forme sintetiche di ossidi e idrossidi di ferro. Le autorizzazioni sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri [5].

 

     Art. 27 bis. [6]

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione, la preparazione e la formulazione del lievito possono essere utilizzate le seguenti sostanze:

 

a) le sostanze elencate nell’allegato VIII, sezione C, del presente regolamento;

 

b) i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettere b) e e) del presente regolamento.

 

     Art. 28. Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

 

Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.

 

     Art. 29. Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri

1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:

 

a) l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;

 

b) l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;

 

c) non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.

 

Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.

 

2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:

 

a) la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;

 

b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;

 

c) il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;

 

d) il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;

 

e) le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;

 

f) i motivi e il periodo previsto di carenza;

 

g) la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.

 

3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.

 

4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.

 

5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

CAPO 4

 

Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

 

     Art. 30. Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.

 

     Art. 31. Imballaggio e trasporto dei prodotti verso altri operatori o unità

1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici siano trasportati ad altre unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a condizione che sia apposta un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dalla legge, indichi:

 

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;

 

b) il nome del prodotto o, nel caso di mangimi composti, la loro descrizione, accompagnati da un riferimento al metodo di produzione biologico;

 

c) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore; e

 

d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale, o dall'autorità o organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con la contabilità descritta all'articolo 66.

 

Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), possono anche figurare in un documento di accompagnamento che deve inequivocabilmente corrispondere all'imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento deve contenere informazioni sul fornitore e/o il trasportatore.

 

2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

 

a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;

 

b) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al paragrafo 1; e

 

c) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengono i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo responsabili del controllo di tali operazioni.

 

     Art. 32. Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio

In aggiunta a quanto disposto all'articolo 31, quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

 

a) durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;

 

b) i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:

 

i) sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;

 

ii) sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;

 

iii) l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;

 

c) il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;

 

d) durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.

 

     Art. 33. Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori

Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'articolo 31.

 

L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all'articolo 31 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66.

 

     Art. 34. Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi.

 

Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'articolo 66 del presente regolamento.

 

     Art. 35. Magazzinaggio dei prodotti

1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

 

2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma del presente regolamento.

 

3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro di stalla di cui all'articolo 76 del presente regolamento.

 

4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

 

a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;

 

b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

 

c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.

 

CAPO 5

 

Norme di conversione

 

     Art. 36. Vegetali e prodotti vegetali

1. Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici.

 

2. L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali:

 

a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o

 

b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica.

 

Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni.

 

3. In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1.

 

4. Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti:

 

a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro;

 

b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro.

 

Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti:

 

a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne;

 

b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico.

 

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.

 

     Art. 37. Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

1. Le norme di conversione di cui all'articolo 36 del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali.

 

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.

 

     Art. 38. Animali e prodotti animali

1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 9 e/o all'articolo 42 del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14 del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all'articolo 42 del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:

 

a) 12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;

 

b) 6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;

 

c) 10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;

 

d) 6 settimane per le galline ovaiole.

 

2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

 

3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.

 

4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento.

 

5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.

 

CAPO 6

 

Norme di produzione eccezionali

 

Sezione 1

 

Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 39. Stabulazione fissa

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle piccole aziende se non è possibile allevare gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e almeno due volte alla settimana abbiano accesso a spazi liberi all'aperto quando l'accesso ai pascoli non sia possibile.

 

     Art. 40. Produzione parallela

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

 

a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;

 

ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

 

iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

 

iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all’autorità o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;

 

v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

 

b) nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

 

c) nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);

 

d) in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.

 

2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

 

a) sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;

 

b) il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;

 

c) l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.

     Art. 41. Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l’attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica.

 

L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.

 

Sezione 2

 

Norme di produzione eccezionali in caso d'indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 42. Uso di animali non biologici

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:

 

a) in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;

 

b) in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2011 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.

 

     Art. 43. Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola

Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:

 

a) 10 % nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;

 

b) 5 % nel periodo dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.

 

Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.

 

Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.

 

     Art. 44. Uso di cera d'api non biologica

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

 

a) la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio;

 

b) è dimostrato che la cera non biologica è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica;

 

c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

 

     Art. 45. Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

1. Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007:

 

a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica;

 

b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9

 

2. Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio [16] per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate.

 

3. Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità.

 

Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d).

 

4. Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un’altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

5. L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti:

 

a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48;

 

b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile;

 

c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all'articolo 48 e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione;

 

d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro.

 

6. L'autorizzazione è rilasciata prima della semina.

 

7. L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati.

 

8. In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale:

 

a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a);

 

b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c).

 

Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'articolo 48.

 

9. L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all'articolo 49, paragrafo 3.

 

Sezione 3

 

Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 46. Particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici

La fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi.

 

Sezione 3 bis [7]

 

Norme di produzione eccezionali relative all’uso di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 46 bis. Aggiunta di estratto di lievito non biologico [8]

Se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 834/2007, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 % (calcolato in sostanza secca), se gli operatori non siano in grado di procurarsi estratto o autolisato di lievito di produzione biologica.

 

La disponibilità di estratto o autolisato di lievito biologico è riesaminata entro il 31 dicembre 2013 al fine di revocare la presente disposizione.

 

 

Sezione 4

 

Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

     Art. 47. Circostanze calamitose

L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:

 

a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;

 

b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;

 

c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;

 

d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.

 

Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.

 

CAPO 7

 

Banca dati delle sementi

 

     Art. 48. Banca dati

1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.

 

2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato "il gestore della banca dati". Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.

 

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.

 

     Art. 49. Registrazione

1. Le varietà di cui sono disponibili sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico vengono registrate nella banca dati di cui all'articolo 48 su richiesta del fornitore.

 

2. Le varietà che non sono state registrate nella banca dati sono considerate non disponibili agli effetti dell'articolo 45, paragrafo 5.

 

3. Ciascuno Stato membro fissa il periodo dell'anno nel quale la banca dati deve essere regolarmente aggiornata per ciascuna specie o gruppo di specie coltivate sul proprio territorio. La banca dati contiene informazioni in merito.

 

     Art. 50. Requisiti per la registrazione

1. Ai fini della registrazione, il fornitore deve:

 

a) dimostrare che egli o l'ultimo operatore — qualora il fornitore tratti unicamente sementi o tuberi-seme di patate preconfezionati — è stato soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

b) dimostrare che le sementi o i tuberi-seme di patate da commercializzare soddisfano i requisiti generali applicabili alle sementi e ai tuberi-seme di patate;

 

c) mettere a disposizione tutte le informazioni di cui all'articolo 51 del presente regolamento ed impegnarsi ad aggiornare tali informazioni su richiesta del gestore della banca dati oppure ogni qual volta l'aggiornamento sia necessario per mantenere attendibili le informazioni.

 

2. Il gestore della banca dati può, previa approvazione dell'autorità competente dello Stato membro, rifiutare la domanda di registrazione presentata dal fornitore o sopprimere una registrazione già accettata se il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 51. Informazioni registrate

1. Per ciascuna varietà registrata e per ciascun fornitore, la banca dati di cui all'articolo 48 contiene almeno le seguenti informazioni:

 

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

 

b) il nome e i dati di contatto del fornitore o del suo rappresentante;

 

c) la zona nella quale il fornitore può consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate all'utilizzatore nel tempo solitamente necessario per la consegna;

 

d) il paese o la regione in cui la varietà viene sperimentata e autorizzata ai fini dei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, definiti rispettivamente nella direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [17] e nella direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [18];

 

e) la data a partire dalla quale saranno disponibili le sementi o i tuberi-seme di patate;

 

f) il nome e/o il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo incaricato di controllare l'operatore ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

2. Il fornitore informa tempestivamente il gestore della banca dati se alcune delle varietà registrate non sono più disponibili. Le modifiche vengono registrate nella banca dati.

 

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la banca dati contiene l'elenco delle specie indicate nell'allegato X.

 

     Art. 52. Accesso alle informazioni

1. Le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 48 sono rese disponibili via Internet, gratuitamente, agli utilizzatori delle sementi o dei tuberi-seme di patate e al pubblico. Gli Stati membri possono decidere che gli utilizzatori che hanno notificato la loro attività a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 possano ottenere dal gestore della banca dati, su richiesta, un estratto dei dati relativi ad uno o più gruppi di specie.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utilizzatori di cui al paragrafo 1 vengano informati almeno una volta l'anno sul funzionamento del sistema e su come ottenere le informazioni contenute nella banca dati.

 

     Art. 53. Diritto di registrazione

Ogni registrazione può essere soggetta alla riscossione di un diritto, equivalente al costo d'inserimento e di mantenimento delle informazioni nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente dello Stato membro approva l'importo del diritto applicato dal gestore della banca dati.

 

     Art. 54. Relazione annuale

1. L'autorità o l'organismo designato per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 45 registra tutte le autorizzazioni e comunica le relative informazioni in una relazione indirizzata all'autorità competente dello Stato membro e al gestore della banca dati.

 

Per ciascuna specie oggetto di un'autorizzazione a norma dell'articolo 45, paragrafo 5, la relazione contiene le seguenti informazioni:

 

a) il nome scientifico della specie e la denominazione della varietà;

 

b) la giustificazione dell'autorizzazione indicata da un riferimento all'articolo 45, paragrafo 5, lettere a), b), c) o d);

 

c) il numero totale di autorizzazioni rilasciate;

 

d) il quantitativo totale di sementi o di tuberi-seme di patate in questione;

 

e) il trattamento chimico per motivi fitosanitari di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

 

2. Per le autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 45, paragrafo 8, la relazione contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo, nonché il periodo di validità delle autorizzazioni.

 

     Art. 55. Relazione di sintesi

Entro il 31 marzo di ogni anno l'autorità competente dello Stato membro raccoglie le relazioni e trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione di sintesi su tutte le autorizzazioni rilasciate nell'anno civile precedente. Detta relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54. Le informazioni sono inserite nella banca dati di cui all'articolo 48. L'autorità competente può delegare al gestore della banca dati il compito di raccogliere le relazioni.

 

     Art. 56. Informazioni su richiesta

Su richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, informazioni dettagliate sulle autorizzazioni concesse in singoli casi sono comunicate agli altri Stati membri o alla Commissione.

 

TITOLO III

 

ETICHETTATURA

 

CAPO 1

 

Logo comunitario

 

     Art. 57. Logo comunitario

Conformemente all'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo comunitario riproduce il modello riportato nell'allegato XI del presente regolamento.

 

Il logo comunitario è utilizzato nel rispetto delle norme tecniche di riproduzione che figurano nell'allegato XI del presente regolamento.

 

     Art. 58. Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

1. Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente:

 

a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni);

 

b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e

 

d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta.

 

2. L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.

 

CAPO 2

 

Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

 

     Art. 59. Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d'acquacoltura.

 

I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.

 

     Art. 60. Indicazioni sui mangimi trasformati

1. Fatti salvi l'articolo 61 e l'articolo 59, secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:

 

a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), e dell'articolo 18;

 

b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26;

 

c) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico.

 

2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche:

 

"può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008".

 

     Art. 61. Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati

1. L'indicazione di cui all'articolo 60 deve essere:

 

a) separata dalle diciture di cui all'articolo 5 della direttiva 79/373/CEE del Consiglio [19] o all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio [20];

 

b) presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;

 

c) corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:

 

i) della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;

 

ii) della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;

 

iii) della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);

 

iv) della percentuale totale di mangimi di origine agricola;

 

d) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;

 

e) corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.

 

2. L'indicazione di cui all'articolo 60 può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli articoli 21 e 22.

 

CAPO 3

 

Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

 

     Art. 62. Prodotti di origine vegetale in conversione

I prodotti di origine vegetale in conversione possono recare la dicitura "prodotto in conversione all'agricoltura biologica" alle seguenti condizioni:

 

a) è stato osservato un periodo di conversione di almeno dodici mesi prima del raccolto;

 

b) la dicitura è presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto e l'intera dicitura è redatta in caratteri della stessa dimensione;

 

c) il prodotto contiene un solo ingrediente vegetale di origine agricola;

 

d) la dicitura rimanda al numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

TITOLO IV

 

CONTROLLI

 

CAPO 1

 

Requisiti minimi di controllo

 

     Art. 63. Regime di controllo e impegno dell'operatore

1. Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna:

 

a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività;

 

b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica;

 

c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore.

 

Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore.

 

2. La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a:

 

a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica;

 

b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica;

 

c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione.

 

La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie.

 

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni:

 

a) nome e indirizzo dell'operatore;

 

b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni;

 

c) natura delle operazioni e dei prodotti;

 

d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle delledisposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento;

 

e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione;

 

f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.

 

     Art. 64. Modifica del regime di controllo

L'operatore responsabile notifica tempestivamente all'autorità o all'organismo di controllo qualsiasi modifica della descrizione o delle misure di cui all'articolo 63 e del regime di controllo iniziale di cui agli articoli 70, 74, 80, 82, 86 e 88.

 

     Art. 65. Visite di controllo

1. L'autorità o l'organismo di controllo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione fisica presso tutti gli operatori.

 

2. L'autorità o l'organismo di controllo può prelevare campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica o per verificare la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica. Possono essere prelevati e analizzati campioni anche per rilevare eventuali contaminazioni da prodotti non autorizzati nella produzione biologica. Tali analisi sono obbligatorie qualora si sospetti l'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione biologica.

 

3. Dopo ogni visita è compilata una relazione di controllo, controfirmata dall'operatore responsabile dell'unità o dal suo rappresentante.

 

4. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo effettua visite di controllo a campione, di norma senza preavviso, sulla base di una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica, tenendo conto almeno dei risultati dei precedenti controlli, della quantità di prodotti interessati e del rischio di scambio di prodotti.

 

     Art. 66. Documenti contabili

1. L'unità o le strutture di produzione tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano all'operatore di identificare e all'autorità o all'organismo di controllo di verificare quanto segue:

 

a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l'esportatore dei prodotti;

 

b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;

 

c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;

 

d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;

 

e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.

 

2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all'autorità o all'organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

 

3. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, sono soggetti ai requisiti di controllo minimi anche le unità addette alla produzione non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione.

 

     Art. 67. Accesso agli impianti

1. L'operatore:

 

a) consente all'autorità o all'organismo di controllo l'accesso, a fini di controllo, ad ogni parte dell'unità e del sito, alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi;

 

b) fornisce all'autorità o all'organismo di controllo ogni informazione utile ai fini del controllo;

 

c) presenta, su richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, i risultati dei propri programmi di garanzia della qualità.

 

2. Oltre agli obblighi enunciati al paragrafo 1, gli importatori e i primi destinatari presentano le informazioni sulle partite importate di cui all'articolo 84.

 

     Art. 68. Documento giustificativo

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, le autorità e gli organismi di controllo utilizzano il modello di documento giustificativo riportato nell'allegato XII del presente regolamento.

 

     Art. 69. Dichiarazione del venditore

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, la dichiarazione del venditore attestante che i prodotti forniti non sono stati ottenuti o derivati da OGM può essere redatta secondo il modello riportato nell'allegato XIII del presente regolamento.

 

CAPO 2

 

Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

 

     Art. 70. Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve:

 

a) essere redatta anche se l'operatore limita la propria attività alla raccolta di piante selvatiche;

 

b) indicare i luoghi di magazzinaggio e di produzione, gli appezzamenti e/o le zone di raccolta e, se del caso, le strutture in cui hanno luogo alcune operazioni di trasformazione e/o d'imballaggio; e

 

c) specificare la data dell'ultima applicazione, sugli appezzamenti e/o sulle zone di raccolta, di prodotti il cui impiego non è compatibile con le norme di produzione biologica.

 

2. In caso di raccolta di piante selvatiche, le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le eventuali garanzie fornite da terzi che l'operatore è in grado di presentare per dimostrare il rispetto delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 71. Comunicazioni

Ogni anno, entro la data indicata dall'autorità o dall'organismo di controllo, l'operatore notifica a tale autorità od organismo il proprio calendario di produzione di prodotti vegetali, con una scomposizione per singoli appezzamenti.

 

     Art. 72. Registro delle produzioni vegetali

I dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Oltre a quanto disposto all'articolo 71, detto registro contiene almeno i seguenti dati:

 

a) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;

 

b) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;

 

c) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;

 

d) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

 

     Art. 73. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa zona, anche le unità destinate alla produzione vegetale non biologica e i locali di magazzinaggio dei fattori di produzione agricola sono soggetti ai requisiti di controllo generali e specifici di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

 

CAPO 3

 

Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

 

     Art. 74. Regime di controllo

1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

 

a) una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;

 

b) una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.

 

2. Le misure concrete di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono:

 

a) un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;

 

b) per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

 

c) un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.

 

     Art. 75. Identificazione degli animali

Gli animali sono identificati in via permanente, mediante tecniche adatte a ciascuna specie, individualmente per i grandi mammiferi, individualmente o a lotti per gli avicoli e i piccoli mammiferi.

 

     Art. 76. Registro di stalla

I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati:

 

a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria;

 

b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione;

 

c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione;

 

d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni;

 

e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.

 

     Art. 77. Misure di controllo sui medicinali veterinari

Ogni qual volta vengano somministrati medicinali veterinari, le informazioni di cui all'articolo 76, lettera e), devono essere dichiarate all'autorità o all'organismo di controllo prima che gli animali o i prodotti animali siano commercializzati con la denominazione biologica. Gli animali trattati devono essere chiaramente identificati, individualmente per il bestiame di grandi dimensioni, individualmente o a lotti o ad alveari per il pollame, i piccoli mammiferi e le api.

 

     Art. 78. Misure di controllo specifiche per l'apicoltura

1. L'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo un inventario cartografico su scala adeguata dei siti di impianto degli alveari. In mancanza di zone designate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, l'apicoltore fornisce all'autorità o all'organismo di controllo adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinatura accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri prescritti dal presente regolamento.

 

2. Nel registro dell'apiario sono annotati i seguenti dati relativi alla nutrizione: tipo di prodotto, date, quantità e alveari interessati.

 

3. Ogni qual volta debbano essere somministrati medicinali veterinari, occorre annotare in modo chiaro e dichiarare all'autorità o all'organismo di controllo, prima che i prodotti siano commercializzati con la denominazione biologica, il tipo di prodotto somministrato (indicando anche i principi attivi in esso contenuti), i particolari della diagnosi, la posologia, le modalità di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di sospensione previsto per legge.

 

4. Unitamente all'identificazione degli alveari, nel registro è indicata la zona in cui è situato l'apiario. In caso di spostamento di apiari, occorre informarne l'autorità o l'organismo di controllo entro un termine convenuto con l'autorità o l'organismo in questione.

 

5. Le operazioni di estrazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura devono essere eseguite con particolare cura. Tutte le misure prese per soddisfare tale requisito sono registrate.

 

6. L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura sono annotate nel registro dell'apiario.

 

     Art. 79. Operatori che gestiscono più unità di produzione

Se un operatore gestisce più unità di produzione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 40 e 41, anche le unità che producono animali o prodotti animali non biologici sono soggette al regime di controllo di cui al capo 1 e al presente capo del presente titolo.

 

CAPO 4

 

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali e animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali e animali

 

     Art. 80. Regime di controllo

Nel caso di un'unità addetta alla preparazione per conto proprio o per conto terzi, comprese in particolare le unità addette all'imballaggio e/o al reimballaggio e quelle addette all'etichettatura e/o alla rietichettatura dei prodotti in questione, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), deve indicare gli impianti adibiti al ricevimento, alla trasformazione, all'imballaggio, all'etichettatura e al magazzinaggio dei prodotti agricoli prima e dopo le relative operazioni, nonché le modalità di trasporto dei prodotti.

 

CAPO 5

 

Requisiti di controllo per l'importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, di animali e prodotti animali, di alimenti contenenti prodotti vegetali e/o animali, di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi

 

     Art. 81. Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualunque operatore coinvolto, come importatore e/o primo destinatario, nell'importazione e/o nel ricevimento di prodotti biologici per conto proprio o per conto di un altro operatore.

 

     Art. 82. Regime di controllo

1. Nel caso dell'importatore, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende le strutture dell'importatore e le sue attività di importazione, con indicazione dei punti di entrata dei prodotti nella Comunità, nonché gli altri eventuali impianti che l'importatore intenda utilizzare per immagazzinare i prodotti importati fino alla loro consegna al primo destinatario.

 

Inoltre, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, comprende un impegno dell'importatore a sottoporre tutti gli impianti che utilizzerà per immagazzinare i prodotti al controllo dell'autorità o dell'organismo di controllo oppure, se tali impianti sono situati in un altro Stato membro o in un'altra regione, al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo all'uopo riconosciuto in quello Stato membro o regione.

 

2. Nel caso del primo destinatario, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende gli impianti utilizzati per il ricevimento e il magazzinaggio.

 

3. Se l'importatore e il primo destinatario sono la stessa persona giuridica e operano in una sola unità, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, possono essere unite in una sola relazione.

 

     Art. 83. Documenti contabili

L'importatore e il primo destinatario tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria distinte, salvo se operano in una sola unità.

 

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo, vengono forniti ragguagli sulle modalità di trasporto dalla sede dell'esportatore nel paese terzo al primo destinatario e dalla sede o dai magazzini del primo destinatario fino ai destinatari all'interno della Comunità.

 

     Art. 84. Informazioni sulle partite importate

L'importatore informa tempestivamente l'autorità o l'organismo di controllo su ogni partita che deve essere importata nella Comunità, trasmettendo:

 

a) nome e indirizzo del primo destinatario;

 

b) ogni informazione potenzialmente utile all'autorità o all'organismo di controllo:

 

i) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il documento giustificativo di cui allo stesso articolo;

 

ii) nel caso di prodotti importati a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 834/2007, copia del certificato di ispezione di cui allo stesso articolo.

 

A richiesta dell'autorità o dell'organismo di controllo dell'importatore, quest'ultimo trasmette le informazioni di cui al primo comma all'autorità o all'organismo di controllo del primo destinatario.

 

     Art. 85. Visite di controllo

L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all'articolo 83 del presente regolamento, nonché il certificato di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento.

 

L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.

 

CAPO 6

 

Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

 

     Art. 86. Regime di controllo

Per le operazioni appaltate a terzi, la descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), comprende:

 

a) un elenco degli appaltatori con una descrizione delle loro attività e l'indicazione delle autorità o degli organismi di controllo da cui dipendono;

 

b) l'accordo degli appaltatori a sottoporre la loro azienda al regime di controllo di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 834/2007;

 

c) tutte le misure concrete, tra cui un idoneo sistema di documentazione contabile, da prendere al livello dell'unità per garantire che possano essere identificati, a seconda dei casi, i fornitori, venditori, destinatari e acquirenti dei prodotti che l'operatore immette sul mercato.

 

CAPO 7

 

Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

 

     Art. 87. Campo di applicazione

Il presente capo si applica a qualsiasi unità addetta alla preparazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007 per conto proprio o per conto terzi.

 

     Art. 88. Regime di controllo

1. La descrizione completa dell'unità di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), indica:

 

a) gli impianti utilizzati per il ricevimento, la preparazione e il magazzinaggio dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali prima e dopo le relative operazioni;

 

b) gli impianti utilizzati per il magazzinaggio di altri prodotti utilizzati per la preparazione dei mangimi;

 

c) gli impianti utilizzati per immagazzinare i prodotti per la pulizia e la disinfezione;

 

d) se del caso, la descrizione dei mangimi composti che l'operatore intende preparare conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE, nonché la specie animale o la categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;

 

e) se del caso, il nome delle materie prime per mangimi che l'operatore intende preparare.

 

2. Le misure che l'operatore deve adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), comprendono le misure indicate all'articolo 26.

 

3. L'autorità o l'organismo di controllo utilizza queste misure per procedere a una valutazione generale dei rischi inerenti a ciascuna unità di preparazione e predispone un piano di controllo. Quest'ultimo prevede un numero minimo di campioni casuali da prelevare in funzione dei rischi potenziali.

 

     Art. 89. Documenti contabili

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili di cui all'articolo 66 comprendono dati relativi all'origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti.

 

     Art. 90. Visite di controllo

Le visite di controllo di cui all'articolo 65 comprendono un controllo fisico completo dell'intero sito. Inoltre, l'autorità o l'organismo di controllo procede a ispezioni mirate sulla base di una valutazione generale del rischio di non conformità alle norme di produzione biologica.

 

L'autorità o l'organismo di controllo rivolge particolare attenzione ai punti critici di controllo evidenziati dall'operatore al fine di stabilire se le operazioni di sorveglianza e di verifica si svolgono correttamente.

 

Tutte le strutture utilizzate dall'operatore nell'esercizio della sua attività possono essere ispezionate con cadenza correlata ai rischi connessi.

 

CAPO 8

 

Infrazioni e scambio di informazioni

 

     Art. 91. Misure in caso di sospette infrazioni o irregolarità

1. L'operatore che ritenga o sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato, importato, o consegnatogli da un altro operatore non sia conforme alle norme di produzione biologica avvia le procedure necessarie per eliminare da tale prodotto ogni riferimento al metodo di produzione biologico o per separare e identificare il prodotto stesso. Egli può destinare tale prodotto alla trasformazione, all'imballaggio o alla commercializzazione soltanto dopo aver eliminato ogni dubbio in proposito, a meno che il prodotto sia immesso sul mercato senza alcuna indicazione relativa al metodo di produzione biologico. In caso di dubbio, l'operatore informa immediatamente l'autorità o l'organismo di controllo. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

 

2. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha fondati sospetti che un operatore intenda immettere sul mercato un prodotto non conforme alle norme di produzione biologica, recante tuttavia un riferimento al metodo di produzione biologico, l'autorità o l'organismo di controllo può esigere che, in via provvisoria, l'operatore non commercializzi il prodotto con tale riferimento per un periodo stabilito dall'autorità o dall'organismo di controllo. Prima di prendere tale decisione, l'autorità o l'organismo di controllo invita l'operatore a formulare osservazioni. Se l'autorità o l'organismo di controllo ha la certezza che il prodotto non soddisfa i requisiti della produzione biologica, la decisione è accompagnata dall'obbligo di eliminare dal prodotto in questione ogni riferimento al metodo di produzione biologico.

 

Tuttavia, se i sospetti non trovano conferma entro il termine suddetto, la decisione di cui al primo comma è annullata entro lo stesso termine. L'operatore collabora pienamente con l'autorità o l'organismo di controllo al fine di chiarire ogni dubbio.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure e le sanzioni necessarie per impedire l'uso fraudolento delle indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento.

 

     Art. 92. Scambio di informazioni

1. Se l'operatore e gli appaltatori sono controllati da autorità od organismi di controllo diversi, la dichiarazione di cui all'articolo 63, paragrafo 2, contiene il consenso dell'operatore e degli appaltatori allo scambio di informazioni tra le rispettive autorità od organismi di controllo sulle operazioni soggette al loro controllo e sulle modalità di tale scambio di informazioni.

 

2. Se uno Stato membro constata, su un prodotto proveniente da un altro Stato membro e recante indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III e/o all'allegato XI del presente regolamento, irregolarità o infrazioni riguardo all'applicazione del presente regolamento, esso ne informa lo Stato membro che ha designato l'autorità o l'organismo di controllo e la Commissione.

 

TITOLO V

 

TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO 1

 

Trasmissione di informazioni alla Commissione

 

     Art. 93. Dati statistici

1. Entro il 1 luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati statistici annuali sulla produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 834/2007 mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Eurostat) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.

 

2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti dati:

 

a) numero di produttori, trasformatori, importatori ed esportatori di prodotti biologici;

 

b) produzione vegetale biologica e superficie in conversione e adibita alla produzione biologica;

 

c) numero di capi di bestiame allevati con il metodo biologico e prodotti biologici di origine animale;

 

d) dati sulla produzione industriale biologica per tipo di attività.

 

3. Per la trasmissione dei dati statistici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri utilizzano il punto unico di accesso fornito dalla Commissione (DG Eurostat).

 

4. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati statistici sono definite nel contesto del programma statistico comunitario sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 94. Altre informazioni

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni mediante il sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione (DG Agricoltura e sviluppo rurale) per lo scambio elettronico di documenti e informazioni diverse dai dati statistici:

 

a) entro il 1 gennaio 2009, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 e, ulteriormente, i successivi aggiornamenti delle stesse non appena disponibili;

 

b) entro il 31 marzo di ogni anno, le informazioni di cui all'articolo 35, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 relative alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti al 31 dicembre dell'anno precedente;

 

c) entro il 1 luglio di ogni anno, ogni altra informazione richiesta o necessaria a norma del presente regolamento.

 

2. I dati sono comunicati, registrati e aggiornati nel sistema di cui al paragrafo 1 sotto la responsabilità dell'autorità competente di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 834/2007, ad opera di questa stessa autorità o dell'organismo all'uopo delegato.

 

3. Le disposizioni relative alle caratteristiche dei dati e dei metadati sono definite sulla base di modelli o questionari messi a disposizione attraverso il sistema di cui al paragrafo 1.

 

CAPO 2

 

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 95. Misure transitorie

1. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la stabulazione fissa dei bovini può essere praticata in edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, previa autorizzazione dell'autorità competente, purché sia previsto regolare movimento fisico e l'allevamento avvenga conformemente ai requisiti di benessere degli animali, con zone confortevoli provviste di lettiera e gestione individuale. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

 

2. L'autorità competente può autorizzare, per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, le deroghe relative alle condizioni di alloggio degli animali e alla loro densità, concesse alle aziende zootecniche in base alla deroga di cui all'allegato I, parte B, punto 8.5.1, del regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli operatori che beneficiano di questa proroga presentano all'autorità o all'organismo di controllo, entro il termine del periodo transitorio, un piano nel quale sono descritte le misure che intendono adottare per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica. L’autorità competente può continuare ad autorizzare questa misura su richiesta di singoli operatori, ai fini della sua applicazione per un periodo limitato che termini anteriormente al 31 dicembre 2013, subordinatamente all'ulteriore condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

 

3. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2010, la fase finale di ingrasso di ovini e suini per la produzione di carne di cui all’allegato I, parte B, punto 8.3.4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 può avvenire in stalla, a condizione che le visite di controllo di cui all’articolo 65, paragrafo 1, siano effettuate almeno due volte all’anno.

 

4. Durante un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2011, la castrazione dei suinetti può essere praticata senza anestesia e/o analgesia.

 

5. In attesa dell'introduzione di norme di produzione dettagliate in materia di alimenti per animali da compagnia, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri.

 

6. Ai fini dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 834/2007 e in attesa dell'inclusione di sostanze specifiche ai sensi dell'articolo 16, lettera f), dello stesso regolamento, possono essere utilizzati unicamente prodotti autorizzati dall'autorità competente.

 

7. Gli ingredienti non biologici di origine agricola autorizzati dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 207/93 possono intendersi autorizzati a norma del presente regolamento. Tuttavia, le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del suddetto regolamento scadono il 31 dicembre 2009.

 

8. Durante un periodo transitorio che termina il 1 luglio 2010, gli operatori possono continuare ad utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:

 

i) al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti biologici degli alimenti;

 

ii) al numero di codice e/o al nome dell'autorità o dell'organismo di controllo.

 

9. I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati anteriormente al 1 gennaio 2009 a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle scorte.

 

10. Il materiale da imballaggio a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini che fanno riferimento al metodo di produzione biologico fino al 1 gennaio 2012, purché i prodotti siano conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

     Art. 96. Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003 sono abrogati.

 

I riferimenti ai regolamenti abrogati e al regolamento (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato XIV.

 

     Art. 97. Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

Tuttavia, l'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere dal 1 luglio 2010.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

 

[2] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

 

[3] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

 

[4] GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5.

 

[5] GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

 

[6] GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3.

 

[7] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

 

[8] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

 

[9] GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

 

[10] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28.

 

[11] GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

 

[12] GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

 

[13] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

 

[14] GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

 

[15] GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

 

[16] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

 

[17] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

 

[18] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

 

[19] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

 

[20] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35.

 

 

ALLEGATO I

 

Concimi ed ammendanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

Note:

 

A : autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

B : autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: Letame | Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera) Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |

 

A | Letame essiccato e pollina | Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |

 

A | Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato | Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |

 

A | Effluenti di allevamento liquidi | Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata Proibiti se provenienti da allevamenti industriali |

 

A | Rifiuti domestici compostati o fermentati | Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas Solo rifiuti domestici vegetali e animali Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): 0 |

 

A | Torba | Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai) |

 

A | Residui di fungaie | La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato |

 

A | Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti | |

 

A | Guano | |

 

A | Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata | Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas |

 

A | Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sanguefarina di zoccolifarina di cornafarina di ossa, anche degelatinatafarina di pescefarina di carnepennonelanapellami [1]pelli e crini [1]prodotti lattiero-caseari | Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): 0 |

 

A | Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione | Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto |

 

A | Alghe e prodotti a base di alghe | Se ottenuti direttamente mediante: i)processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;ii)estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;iii)fermentazione |

 

A | Segatura e trucioli di legno | Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |

 

A | Cortecce compostate | Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |

 

A | Cenere di legno | Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento |

 

A | Fosfato naturale tenero | Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] relativo ai concimi Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 |

 

A | Fosfato alluminocalcico | Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205 Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5) |

 

A | Scorie di defosforazione | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |

 

A | Sale grezzo di potassio o kainite | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003 |

 

A | Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio | Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio |

 

A | Borlande ed estratti di borlande | Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali |

 

A | Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) | Solo di origine naturale |

 

A | Carbonato di calcio e di magnesio | Solo di origine naturale (ad es.: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare) |

 

A | Solfato di magnesio (kieserite) | Solo di origine naturale |

 

A | Soluzione di cloruro di calcio | Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio |

 

A | Solfato di calcio (gesso) | Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003 Solo di origine naturale |

 

A | Fanghi industriali provenienti da zuccherifici | Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola |

 

A | Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione | Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane |

 

A | Zolfo elementare | Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 |

 

A | Oligoelementi | Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 |

 

A | Cloruro di sodio | Unicamente salgemma |

 

A | Farina di roccia e argille | |

 

[1] GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

 

 

ALLEGATO II

 

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

 

Note:

 

A : autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

 

B : autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

 

1. Sostanze di origine vegetale o animale

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem) | Insetticida |

 

A | Cera d'api | Protezione potatura |

 

A | Gelatina | Insetticida |

 

A | Proteine idrolizzate | Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco |

 

A | Lecitina | Fungicida |

 

A | Oli vegetali (ad es.: olio di menta, olio di pino, olio di carvi) | Insetticida, acaricida, fungicida e inibitore della germogliazione |

 

A | Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium | Insetticida |

 

A | Quassia estratta da Quassia amara | Insetticida, repellente |

 

A | Rotenone estratto da Derris spp., Lonchocarpus spp. e Therphrosia spp. | Insetticida |

 

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Microrganismi (batteri, virus e funghi) | |

 

3. Sostanze prodotte da microrganismi

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Spinosad | Insetticida Solo quando sono adottate misure volte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi e il rischio di sviluppo di resistenza |

 

4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Fosfato di diammonio | Sostanza attrattiva, soltanto in trappole |

 

A | Feromoni | Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici |

 

A | Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina) | Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied. |

 

5. Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Fosfato ferrico [ortofosfato di ferro (III)] | Molluschicida |

 

6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido rameoso, ottanoato di rame | Fungicida Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg |

 

A | Etilene | Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle |

 

A | Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle) | Insetticida |

 

A | Allume di potassio (calinite) | Prevenzione della maturazione delle banane |

 

A | Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) | Fungicida, insetticida, acaricida |

 

A | Olio di paraffina | Insetticida, acaricida |

 

A | Oli minerali | Insetticida, fungicida; solo su alberi da frutta, viti, ulivi e colture tropicali (ad esempio banani) |

 

A | Permanganato di potassio | Fungicida, battericida; solo su alberi da frutta, ulivi e viti |

 

A | Sabbia di quarzo | Repellente |

 

A | Zolfo | Fungicida, acaricida, repellente |

 

7. Altre sostanze

 

Autorizzazione | Denominazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |

 

A | Idrossido di calcio | Fungicida Solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena |

 

A | Bicarbonato di potassio | Fungicida |

 

 

ALLEGATO III

 

Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali di cui all'articolo 10, paragrafo 4

 

1. Bovini, equidi, ovini, caprini e suini

 

| Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) | Superfici scoperte (spazi liberi, esclusi i pascoli) |

 

| Peso vivo minimo (kg) | (m2/capo) | (m2/capo) |

 

Bovini ed equini da riproduzione e da ingrasso | fino a 100 | 1,5 | 1,1 |

 

fino a 200 | 2,5 | 1,9 |

 

fino a 350 | 4,0 | 3 |

 

oltre 350 | 5 con un minimo di 1 m2/100 kg | 3,7 con un minimo di 0,75 m2/100 kg |

 

Vacche da latte | | 6 | 4,5 |

 

Tori da riproduzione | | 10 | 30 |

 

Ovini e caprini | | 1,5 per pecora/capra | 2,5 |

 

| 0,35 per agnello/capretto | 0,5 |

 

Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 giorni | | 7,5 per scrofa | 2,5 |

 

Suini da ingrasso | fino a 50 | 0,8 | 0,6 |

 

fino a 85 | 1,1 | 0,8 |

 

fino a 110 | 1,3 | 1 |

 

Suinetti | oltre 40 giorni e fino a 30 kg | 0,6 | 0,4 |

 

Suini riproduttori | | 2,5 per scrofa | 1,9 |

 

| 6 per verro Se vengono utilizzati recinti per la monta naturale: 10 m2/verro | 8,0 |

 

2. Avicoli

 

| Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali) | Superfici scoperte (m2 di superficie disponibile in rotazione per capo) |

 

| Numero di animali per m2 | cm di trespolo per animale | per nido |

 

Galline ovaiole | 6 | 18 | 7 galline ovaiole per nido o, in caso di nido comune, 120 cm2 per volatile | 4, a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno |

 

Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi) | 10, con un massimo di 21 kg di peso vivo per m2 | 20 (solo per faraone) | | 4 polli da ingrasso e faraone 4,5 anatre 10 tacchini 15 oche In tutte le specie summenzionate non deve essere superato il limite di 170 kg N/ha/anno |

 

Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili) | 16 [1] in ricoveri mobili con un massimo di 30 kg di peso vivo per m2 | | | 2,5 a condizione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno |

 

[1] Solo nel caso di ricoveri mobili con pavimento di superficie non superiore a 150 m2.

 

 

ALLEGATO IV

 

Numero massimo di animali per ettaro di cui all'articolo 15, paragrafo 2

 

Classe o specie | Numero massimo di animali per ettaro equivalente a 170 kg N/ha/anno |

 

Equini di oltre 6 mesi | 2 |

 

Vitelli da ingrasso | 5 |

 

Altri bovini di meno di 1 anno | 5 |

 

Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni | 3,3 |

 

Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni | 3,3 |

 

Bovini maschi di 2 anni e oltre | 2 |

 

Manze da riproduzione | 2,5 |

 

Manze da ingrasso | 2,5 |

 

Vacche da latte | 2 |

 

Vacche lattifere da riforma | 2 |

 

Altre vacche | 2,5 |

 

Coniglie riproduttrici | 100 |

 

Pecore | 13,3 |

 

Capre | 13,3 |

 

Suinetti | 74 |

 

Scrofe riproduttrici | 6,5 |

 

Suini da ingrasso | 14 |

 

Altri suini | 14 |

 

Polli da carne | 580 |

 

Galline ovaiole | 230 |

 

 

ALLEGATO V

 

Materie prime per mangimi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2

 

1. MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE DI ORIGINE VEGETALE

 

1.1. Cereali, granaglie, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Avena sotto forma di grani, fiocchi, cruschello, buccette e crusca

 

- Orzo sotto forma di grani, proteine e farinetta

 

- Panello di germe di riso

 

- Miglio in grani

 

- Segale sotto forma di grani e farinetta

 

- Sorgo in grani

 

- Frumento sotto forma di grani, cruschello, crusca, farina glutinata, glutine e germe

 

- Farro in grani

 

- Triticale in grani

 

- Granturco sotto forma di grani, crusca, farinetta, panello di germe e glutine

 

- Radichette di malto

 

- Trebbie di birra

 

1.2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Colza sotto forma di semi, panelli e buccette

 

- Soia sotto forma di semi tostati, panelli e buccette

 

- Semi di girasole sotto forma di semi e panelli

 

- Cotone sotto forma di semi e panelli

 

- Semi di lino sotto forma di semi e panelli

 

- Semi di sesamo sotto forma di panelli

 

- Palmisti sotto forma di panelli

 

- Semi di zucca sotto forma di panelli

 

- Olive, sansa di oliva

 

- Oli vegetali (ottenuti per estrazione fisica)

 

1.3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Ceci sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Veccioli sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Cicerchia sotto forma di semi sottoposti a trattamento termico, cruschello e crusca

 

- Piselli sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Fave sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Favette sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Vecce sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

- Lupini sotto forma di semi, cruschello e crusca

 

1.4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Polpa di barbabietola da zucchero

 

- Patate

 

- Patata dolce sotto forma di tubero

 

- Polpa di patate (sottoprodotto dell'estrazione della fecola di patate)

 

- Fecola di patate

 

- Proteina di patate

 

- Manioca

 

1.5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Carrube

 

- Semi e farina di carrube

 

- Zucche

 

- Pastazzo di agrumi

 

- Mele, mele cotogne, pere, pesche, fichi, uva e relative vinacce

 

- Castagne

 

- Panelli di noci

 

- Panelli di nocciole

 

- Gusci e panelli di cacao

 

- Ghiande

 

1.6. Foraggi e foraggi grossolani:

 

- Erba medica

 

- Farina di erba medica

 

- Trifoglio

 

- Farina di trifoglio

 

- Erba (ottenuta da graminacee da foraggio)

 

- Farina di graminacee

 

- Fieno

 

- Insilato

 

- Paglia di cereali

 

- Ortaggi a radice da foraggio

 

1.7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti:

 

- Melasse

 

- Farina di alghe marine (ottenuta per essiccazione e frantumazione di alghe marine e lavata per ridurre il tenore di iodio)

 

- Polveri ed estratti di vegetali

 

- Estratti proteici vegetali (da somministrare esclusivamente ai giovani animali)

 

- Spezie

 

- Erbe aromatiche

 

2. MATERIE PRIME DI ORIGINE ANIMALE

 

2.1. Latte e prodotti lattiero-caseari:

 

- Latte crudo

 

- Latte in polvere

 

- Latte scremato, latte scremato in polvere

 

- Latticello, latticello in polvere

 

- Siero di latte, siero di latte in polvere, siero di latte in polvere parzialmente delattosato, proteina di siero di latte in polvere (estratta mediante trattamento fisico)

 

- Caseina in polvere

 

- Lattosio in polvere

 

- Cagliata e latte acido

 

2.2. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti:

 

Con le seguenti limitazioni: prodotti ottenuti esclusivamente mediante attività di pesca sostenibili e destinati unicamente a specie non erbivore

 

- Pesci

 

- Olio di pesce e olio di fegato di merluzzo non raffinato

 

- Autolisati di pesce, di molluschi o di crostacei

 

- Idrolisati e proteolisati ottenuti per via enzimatica, sotto forma solubile e non, somministrati esclusivamente ai giovani animali

 

- Farina di pesce

 

2.3. Uova e ovoprodotti:

 

- Uova e ovoprodotti destinati all'alimentazione del pollame, provenienti di preferenza dalla stessa azienda

 

3. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE

 

3.1. Sodio:

 

- Sale marino non raffinato

 

- Salgemma grezzo estratto da giacimenti

 

- Solfato di sodio

 

- Carbonato di sodio

 

- Bicarbonato di sodio

 

- Cloruro di sodio

 

3.2. Potassio:

 

- Cloruro di potassio

 

3.3. Calcio:

 

- Litotamnio e maerl

 

- Conchiglie di animali acquatici (inclusi ossi di seppia)

 

- Carbonato di calcio

 

- Lattato di calcio

 

- Gluconato di calcio

 

3.4. Fosforo:

 

- Fosfato bicalcico defluorato

 

- Fosfato monocalcico defluorato

 

- Fosfato monosodico

 

- Fosfato di calcio e di magnesio

 

- Fosfato di calcio e di sodio

 

3.5. Magnesio:

 

- Ossido di magnesio (magnesio anidro)

 

- Solfato di magnesio

 

- Cloruro di magnesio

 

- Carbonato di magnesio

 

- Fosfato di magnesio

 

3.6. Zolfo:

 

- Solfato di sodio

 

 

ALLEGATO VI

 

Additivi per mangimi e taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali di cui all'articolo 22, paragrafo 4

 

1. ADDITIVI PER MANGIMI

 

Gli additivi di seguito elencati devono essere autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] sugli additivi destinati all'alimentazione animale.

 

1.1. Additivi nutrizionali

 

a) Vitamine

 

- Vitamine derivate da materie prime naturalmente presenti nei mangimi

 

- Vitamine di sintesi identiche alle vitamine naturali per gli animali monogastrici

 

- Vitamine di sintesi A, D ed E identiche alle vitamine naturali per i ruminanti, previa autorizzazione degli Stati membri fondata sulla valutazione della possibilità di apportare ai ruminanti allevati con il metodo biologico le dosi necessarie di tali vitamine attraverso l'alimentazione

 

b) Oligoelementi

 

E1 | Ferro: |

 

| carbonato ferroso (II) |

 

| solfato ferroso (II) monoidrato e/o eptaidrato |

 

| ossido ferrico (III) |

 

E2 | Iodio: |

 

| iodato di calcio, anidro |

 

| iodato di calcio, esaidrato |

 

| ioduro di sodio |

 

E3 | Cobalto: |

 

| solfato di cobalto (II) monoidrato e/o eptaidrato |

 

| carbonato basico di cobalto (II) monoidrato |

 

E4 | Rame: |

 

| ossido rameico (II) |

 

| carbonato basico di rame (II) monoidrato |

 

| solfato di rame (II) pentaidrato |

 

E5 | Manganese: |

 

| carbonato manganoso (II) |

 

| ossido manganoso e ossido manganico |

 

| solfato manganoso (II) mono e/o tetraidrato |

 

E6 | Zinco: |

 

| carbonato di zinco |

 

| ossido di zinco |

 

| solfato di zinco mono e/o eptaidrato |

 

E7 | Molibdeno: |

 

| molibdato di ammonio, molibdato di sodio |

 

E8 | Selenio: |

 

| selenato di sodio |

 

| selenito di sodio |

 

1.2. Additivi zootecnici

 

Enzimi e microrganismi

 

1.3. Additivi tecnologici

 

a) Conservanti:

 

E 200 | Acido sorbico |

 

E 236 | Acido formico [**] |

 

E 260 | Acido acetico [**] |

 

E 270 | Acido lattico [**] |

 

E 280 | Acido propionico [**] |

 

E 330 | Acido citrico |

 

b) Antiossidanti:

 

E 306 Estratti d'origine naturale ricchi di tocoferolo utilizzati come antiossidante

 

c) Leganti e antiagglomeranti:

 

E 470 | Stearato di calcio di origine naturale |

 

E 551b | Silice colloidale |

 

E 551c | Kieselgur |

 

E 558 | Bentonite |

 

E 559 | Argilla caolinitica |

 

E 560 | Miscele naturali di steatite e clorite |

 

E 561 | Vermiculite |

 

E 562 | Sepiolite |

 

E 599 | Perlite |

 

d) Additivi per insilati:

 

Enzimi, lieviti e batteri possono essere utilizzati come additivi per insilati.

 

L'impiego di acido lattico, formico, propionico e acetico per la produzione di insilati è autorizzato solo quando le condizioni meteorologiche non consentono un'adeguata fermentazione.

 

2. TALUNI PRODOTTI IMPIEGATI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

 

I prodotti di seguito elencati devono essere autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali [3].

 

Lieviti:

 

- Saccharomyces cerevisiae

 

- Saccharomyces carlsbergiensis

 

3. AUSILIARI PER LA PREPARAZIONE DI INSILATI

 

- Sale marino

 

- Salgemma grezzo estratto da giacimenti

 

- Siero di latte

 

- Zucchero

 

- Polpa di barbabietola da zucchero

 

- Farina di cereali

 

- Melasse

 

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

 

[**] Per insilaggio: solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione.

 

[3] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8.

 

 

ALLEGATO VII

 

Prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

 

Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali:

 

- Saponi a base di sodio e di potassio

 

- Acqua e vapore

 

- Latte di calce

 

- Calce

 

- Calce viva

 

- Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)

 

- Soda caustica

 

- Potassa caustica

 

- Acqua ossigenata

 

- Essenze naturali di vegetali

 

- Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico

 

- Alcole

 

- Acido nitrico (attrezzatura per il latte)

 

- Acido fosforico (attrezzatura per il latte)

 

- Formaldeide

 

- Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura

 

- Carbonato di sodio

 

 

ALLEGATO VIII [9]

 

Determinati prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 27 bis, lettera a)

 

Nota:

 

A : autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

 

B : autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

 

SEZIONE A — ADDITIVI ALIMENTARI, COMPRESI GLI ECCIPIENTI

 

Ai fini del calcolo della percentuale di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice sono considerati ingredienti di origine agricola.

 

Autorizzazione

Codice

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari

Condizioni specifiche |

 

 

 

 

 

 

 

di origine vegetale

di origine animale |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

E 153

Carbone vegetale

| X

Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 160b*

Annatto, Bissina, Norbissina

| X

Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar Mimolette |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 170

Carbonato di calcio

X

X

Escluso l'impiego come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti |

 

 

 

 

 

 

A

E 220 o

Anidride solforosa

X

X

In vini di frutta [****] senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg [*****] |

 

 

 

 

 

 

| E 224

Metabisolfito di potassio

X

X

Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg [*****] |

 

 

 

 

 

 

 

|

|

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

E 250 o

Nitrito di sodio

| X

Per prodotti a base di carne [1]: |

 

 

 

 

 

 

 

| E 252

Nitrato di potassio

| X

E 250: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO2: 80 mg/kg E 252: tenore indicativo aggiunto espresso in NaNO3: 80 mg/kg E 250: tenore residuo massimo espresso in NaNO2: 50 mg/kg E 252: tenore residuo massimo espresso in NaNO3: 50 mg/kg |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

E 270

Acido lattico

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 290

Biossido di carbonio

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 296

Acido malico

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 300

Acido ascorbico

X

X

Prodotti a base di carne [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 301

Ascorbato di sodio

| X

Prodotti a base di carne [2] in associazione con nitrati e nitriti |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 306*

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante per grassi e oli |

 

 

 

 

 

 

A

E 322*

Lecitine

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 325

Lattato di sodio

| X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 330

Acido citrico

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 331

Citrati di sodio

| X

|

 

 

 

 

 

 

 

A

E 333

Citrati di calcio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 334

Acido tartarico [L(+)–]

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 335

Tartrati di sodio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 336

Tartrati di potassio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 341 (i)

Fosfato monocalcico

X

| Agente lievitante per farina fermentante |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 400

Acido alginico

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 401

Alginato di sodio

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 402

Alginato di potassio

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 406

Agar-agar

X

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 407

Carragenina

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 410*

Farina di semi di carrube

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 412*

Gomma di guar

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 414*

Gomma arabica

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 415

Gomma di xantano

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 422

Glicerolo

X

| Per estratti vegetali |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 440* (i)

Pectina

X

X

Prodotti lattiero-caseari [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

X

X

Materiale da incapsulamento per capsule |

 

 

 

 

 

 

A

E 500

Carbonati di sodio

X

X

"Dulce de leche" [3] nonché burro e formaggi di panna acida [2] |

 

 

 

 

 

 

A

E 501

Carbonati di potassio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 503

Carbonati di ammonio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 504

Carbonati di magnesio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 509

Cloruro di calcio

| X

Coagulante del latte |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 516

Solfato di calcio

X

| Eccipiente |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 524

Idrossido di sodio

X

| Trattamento superficiale del "Laugengebäck" |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 551

Biossido di silicio

X

| Antiagglomerante per spezie ed erbe aromatiche |

 

 

 

 

 

 

 

A

E 553b

Talco

X

X

Agente di rivestimento per prodotti a base di carne |

 

 

 

 

 

 

A

E 938

Argon

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 939

Elio

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 941

Azoto

X

X

|

 

 

 

 

 

 

A

E 948

Ossigeno

X

X

|

 

SEZIONE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI

 

Nota:

 

A : autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007

 

B : autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

 

Autorizzazione

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche |

 

 

 

 

 

 

 

A

Acqua

X

X

Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio |

 

 

 

 

 

 

 

A

Cloruro di calcio

X

| Coagulante |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Carbonato di calcio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

| Idrossido di calcio

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Solfato di calcio

X

| Coagulante |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Cloruro di magnesio (o nigari)

X

| Coagulante |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Carbonato di potassio

X

| Essiccazione dell’uva |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Carbonato di sodio

X

| Produzione di zucchero(i) |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Acido lattico

| X

Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia [6] |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Acido citrico

X

X

Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione casearia [6] Produzione di olio e idrolisi dell’amido [7] |

 

 

 

 

 

 

 

A

Idrossido di sodio

X

| Produzione di zucchero(i), produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.) |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Acido solforico

X

X

Produzione di gelatina [6] Produzione di zucchero(i) [7] |

 

 

 

 

 

 

 

A

Acido cloridrico

| X

Produzione di gelatina Regolatore di acidità del bagno di salamoia nella produzione dei formaggi Gouda, Edam, Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Idrossido di ammonio

| X

Produzione di gelatina |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Acqua ossigenata

| X

Produzione di gelatina |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Biossido di carbonio

X

X

|

 

 

 

 

 

 

 

A

Azoto

X

X

|

 

 

 

 

 

 

 

A

Etanolo

X

X

Solvente |

 

 

 

 

 

 

 

A

Acido tannico

X

| Ausiliare di filtrazione |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Albumina d'uovo

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Caseina

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Gelatina

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Colla di pesce

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno |

 

 

 

 

 

 

 

A

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Carbone attivato

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Talco

X

| Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Bentonite

X

X

Collante per idromele [6] Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 558 |

 

 

 

 

 

 

 

A

Caolino

X

X

Propoli [6] Nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 559 |

 

 

 

 

 

 

 

A

Cellulosa

X

X

Produzione di gelatina [6] |

 

 

 

 

 

 

 

A

Terra di diatomee

X

X

Produzione di gelatina [6] |

 

 

 

 

 

 

 

A

Perlite

X

X

Produzione di gelatina [6] |

 

 

 

 

 

 

 

A

Gusci di nocciole

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Farina di riso

X

| |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Cera d'api

X

| Distaccante |

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Cera Carnauba

X

| Distaccante |

 

 

 

[1] Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

 

[2] La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

 

[3] Per "Dulce de leche" o "Confiture de lait" si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato.

 

[****] In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva

 

[*****] Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2

 

[6] La limitazione riguarda unicamente i prodotti animali.

 

[7] La limitazione riguarda unicamente i prodotti vegetali.

 

SEZIONE C — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE PER LA PRODUZIONE DI LIEVITO E PRODOTTI A BASE DI LIEVITO

 

Denominazione

Lievito primario

Preparazioni/formulazioni di lievito

Condizioni specifiche |

 

 

 

 

Cloruro di calcio

X

| |

 

 

 

 

 

Biossido di carbonio

X

X

|

 

 

 

 

Acido citrico

X

| Per regolare il pH nella produzione di lievito |

 

 

 

 

 

Acido lattico

X

| Per regolare il pH nella produzione di lievito |

 

 

 

 

 

Azoto

X

X

|

 

 

 

 

Ossigeno

X

X

|

 

 

 

 

Fecola di patate

X

X

Per la filtrazione |

 

 

 

 

Carbonato di sodio

X

X

Per regolare il pH |

 

 

 

 

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

 

 

 

 

ALLEGATO IX

 

Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28

 

1. PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI

 

1.1. Frutti e semi commestibili:

 

Ghiande | Quercus spp. |

 

Noci di cola | Cola acuminata |

 

Uva spina | Ribes uva-crispa |

 

Frutti della passione | Passiflora edulis |

 

Lamponi (essiccati) | Rubus idaeus |

 

Ribes rosso (essiccato) | Ribes rubrum |

 

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili:

 

Pepe (del Perù) | Schinus molle L. |

 

Semi di rafano | Armoracia rusticana |

 

Alpinia o galanga minore | Alpinia officinarum |

 

Fiori di cartamo | Carthamus tinctorius |

 

Crescione acquatico | Nasturtium officinale |

 

1.3. Prodotti vari:

 

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

 

2. PRODOTTI VEGETALI

 

2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

 

Cacao | Theobroma cacao |

 

Cocco | Cocos nucifera |

 

Olivo | Olea europaea |

 

Girasole | Helianthus annuus |

 

Palma | Elaeis guineensis |

 

Colza | Brassica napus, rapa |

 

Cartamo | Carthamus tinctorius |

 

Sesamo | Sesamum indicum |

 

Soia | Glycine max |

 

2.2. I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

 

- Fruttosio

 

- Cialde di riso

 

- Sfoglie di pane azzimo

 

- Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

 

2.3. Prodotti vari:

 

- Proteina di piselli, Pisum spp.

 

- Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

 

- Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

 

3. PRODOTTI ANIMALI:

 

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

 

- Gelatina

 

- Siero di latte disidratato "herasuola"

 

- Budella

 

 

ALLEGATO X

 

Specie per le quali le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità, di cui all'articolo 45, paragrafo 3

 

 

ALLEGATO XI

 

Logo comunitario di cui all'articolo 57

 

LOGO COMUNITARIO

 

1. Condizioni per la presentazione e l'utilizzazione del logo comunitario

 

1.1. Il succitato logo comunitario comprende i modelli elencati nella parte B.2 del presente allegato.

 

1.2. Le indicazioni che devono essere incluse nel logo sono elencate nella parte B.3 del presente allegato. Il logo può essere associato ai termini riportati nell'allegato del regolamento (CE) n. 834/2007.

 

1.3. Per l'utilizzazione del logo comunitario e delle indicazioni di cui alla parte B.3 del presente allegato è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui alla parte B.4 del presente allegato.

 

B.2. Modelli

(Omissis)

 

B.3. Indicazioni da inserire nel logo comunitario

 

B.3.1. Indicazione unica

 

BG: БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA

 

CS: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

 

DA: ØKOLOGISK JORDBRUG

 

DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

 

ET: MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

 

EL: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

EN: ORGANIC FARMING

 

FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 

IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA

 

LV: BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

 

LT: EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

 

HU: ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

 

MT: AGRIKULTURA ORGANIKA

 

NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW

 

PL: ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 

PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA

 

RO: AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

 

SK: EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

 

SL: EKOLOŠKO KMETIJSTVO

 

FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

 

SV: EKOLOGISKT JORDBRUK

 

B.3.2. Combinazione di due indicazioni

 

Sono ammesse combinazioni di due indicazioni nelle versioni linguistiche di cui al punto B.3.1, purché sia rispettata la seguente presentazione:

 

NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW — AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 

FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO — EKOLOGISKT JORDBRUK

 

FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE — BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT

 

B.4. Manuale grafico

 

CONTENUTO

 

1. Introduzione

 

2. Utilizzazione generale del logo

 

2.1. Logo a colori (colori di riferimento)

 

2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero

 

2.3. Contrasto con colori dello sfondo

 

2.4. Tipografia

 

2.5. Versione linguistica

 

2.6. Formati ridotti

 

2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

 

3. Stampa fotografica

 

3.1. Selezione di due colori

 

3.2. Linee di contorno

 

3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero

 

3.4. Campioni di colori

 

1. INTRODUZIONE

 

Il manuale grafico è uno strumento a disposizione degli operatori per la riproduzione del logo.

 

2. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

 

2.1. Logo a colori (colori di riferimento)

 

Se a colori, il logo deve essere presentato in colore diretto (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati qui di seguito.

 

Logo in Pantone

 

(Omissis)

 

Logo infour-colour process in quadricromia

 

(Omissis)

 

2.2. Logo a un colore: logo in bianco e nero

 

Il logo in bianco e nero può essere utilizzato nel modo seguente:

 

(Omissis)

 

2.3. Contrasto con colori dello sfondo

 

Se il logo viene utilizzato a colori su sfondi colorati che ne rendono difficile la lettura, si dovrà tracciare un circolo che delimiti il contorno del logo per migliorarne il contrasto rispetto ai colori dello sfondo, come di seguito indicato.

 

Logo su sfondo colorato

 

(Omissis)

 

2.4. Tipografia

 

Il carattere utilizzato per la scritta è il Frutiger o Myriad bold condensed (maiuscolo).

 

La dimensione delle lettere della scritta sarà ridotta secondo le norme di cui al punto 2.6.

 

2.5. Versione linguistica

 

Si potranno utilizzare la versione o le versioni linguistiche del logo in conformità con le specifiche di cui al punto B.3.

 

2.6. Formati ridotti

 

Se l'applicazione del logo su diversi tipi di etichette rende necessario ridurne le dimensioni, è prescritto il seguente formato minimo:

 

a) per un logo con un'indicazione unica: diametro minimo di 20 mm

 

(Omissis)

 

b) per un logo con una combinazione di due indicazioni: diametro minimo di 40 mm

 

(Omissis)

 

2.7. Condizioni particolari per l'utilizzo del logo

 

L'utilizzazione del logo conferisce ai prodotti un valore specifico. L'applicazione più efficace del logo è quindi a colori, poiché in questo modo viene messo maggiormente in risalto ed è riconosciuto più facilmente e rapidamente dal consumatore.

 

L'uso del logo a un colore (bianco e nero) conformemente al punto 2.2 è raccomandato soltanto nel caso in cui l'applicazione a colori non sia possibile.

 

3. STAMPA FOTOGRAFICA

 

3.1. Selezione di due colori

 

- Una sola indicazione in tutte le versioni linguistiche

 

- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

(Omissis)

 

 

- Esempi di combinazioni delle versioni linguistiche di cui al punto B.3.2.

(Omissis)

 

3.2. Linee di contorno

(Omissis)

 

 

3.3. Logo a un colore: logo in bianco e nero

(Omissis)

 

3.4. Campioni di colori

 

PANTONE REFLEX BLUE

(Omissis)

 

 

PANTONE 367

(Omissis)

 

 

ALLEGATO XII

 

Modello di documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, di cui all'articolo 68 del presente regolamento

 

Documento giustificativo da rilasciare all'operatore a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 Numero del documento: |

 

Nome e indirizzo dell'operatore: attività principale (produttore, trasformatore, importatore, ecc.): | Nome, indirizzo e numero di codice dell'autorità/organismo di controllo |

 

Categorie di prodotti/attività: Vegetali e prodotti vegetali:Animali e prodotti animali:Prodotti trasformati: | definiti come: produzione biologica, prodotti in conversione, nonché produzione non biologica in caso di produzione/trasformazione parallela ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 |

 

Periodo di validità: Prodotti vegetali dal .... al .... Prodotti animali dal .... al .... Prodotti trasformati dal .... al .... | Data del controllo/dei controlli: |

 

Il presente documento è stato rilasciato sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 e del regolamento (CE) n. 889/2008. L'operatore oggetto della dichiarazione ha sottoposto a controllo le sue attività e soddisfa i requisiti previsti nei regolamenti citati. Data, luogo: Firma per conto dell'autorità/organismo di controllo: |

 

 

ALLEGATO XIII

 

Modello di dichiarazione del venditore di cui all'articolo 69

 

Dichiarazione del venditore a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 |

 

Nome e indirizzo del venditore: | |

 

Identificazione (ad p. es. numero della partita o numero di magazzino): | Denominazione del prodotto: |

 

Componenti: (precisare tutti i componenti presenti nel prodotto/utilizzati nel corso dell'ultimo processo di produzione) ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. |

 

Il sottoscritto dichiara che il presente prodotto non è "derivato" o "ottenuto" da OGM ai sensi degli articoli 2 e 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 e di non essere a conoscenza di informazioni che potrebbero mettere in dubbio l'esattezza di questa affermazione. Il sottoscritto dichiara di conseguenza che i prodotti sopra menzionati sono conformi all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 834/2007 con riguardo al divieto dell'uso di OGM. Il sottoscritto si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente e l'autorità/l'organismo di controllo cui quest'ultimo è soggetto qualora la presente dichiarazione dovesse essere ritirata o modificata, o se nuove informazioni emerse dovessero metterne in dubbio l'esattezza. Il sottoscritto autorizza l'autorità o l'organismo di controllo [quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007] cui è soggetto il proprio cliente ad esaminare l'esattezza della presente dichiarazione e se necessario a prelevare campioni a fini di analisi. Accetta inoltre che questo compito possa essere svolto da un'istituzione indipendente designata per iscritto dall'organismo di controllo. Il sottoscritto si fa garante dell'esattezza della presente dichiarazione. |

 

Paese, luogo e data, firma del venditore: | Timbro societario del venditore (ove del caso): |

 

 

ALLEGATO XIV

 

Tavola di concordanza di cui all'articolo 96

 

Regolamento (CEE) n. 2092/91

(1)Regolamento (CEE) n. 207/93(2)Regolamento (CE) n. 223/2003(3)Regolamento (CE) n. 1452/2003

Presente regolamento |

 

 

 

 

      Art. 1 |

 

 

 

 

      Art. 2, lettera a) |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 15

 

      Art. 2, lettera b) |

 

 

 

Allegato III, parte C (primo trattino)

 

      Art. 2, lettera c) |

 

 

 

Allegato III, parte C (secondo trattino)

 

      Art. 2, lettera d) |

 

 

 

 

      Art. 2, lettera e) |

 

 

 

 

      Art. 2, lettera f) |

 

 

 

 

      Art. 2, lettera g) |

 

 

 

 

      Art. 2, lettera h) |

 

 

 

Art. 4, paragrafo 24

 

      Art. 2, lettera i) |

 

 

 

 

      Art. 3, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2

 

      Art. 3, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 7.4

 

      Art. 3, paragrafo 3 |

 

 

 

Allegato I, parte A, punto 2.4

 

      Art. 3, paragrafo 4 |

 

 

 

Allegato I, parte A, punto 2.3

 

      Art. 3, paragrafo 5 |

 

 

 

 

      Art. 4 |

 

 

 

Art. 6, paragrafo 1, e allegato I, parte A, punto 3

 

      Art. 5 |

 

 

 

Allegato I, parte A, punto 5

 

      Art. 6 |

 

 

 

Allegato I, parti B e C (titoli)

 

      Art. 7 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 3.1

 

      Art. 8, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 3.1

 

      Art. 8, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 3.4, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11

 

      Art. 9, paragrafi da 1 a 4 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 3.6

 

      Art. 9, paragrafo 5 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.1.1

 

      Art. 10, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.2.1

 

      Art. 10, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.2.2

 

      Art. 10, paragrafo 3 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.2.3

 

      Art. 10, paragrafo 4 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.3.5

 

      Art. 11, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.3.6

 

      Art. 11, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.3.7

 

      Art. 11, paragrafo 3 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.3.8

 

      Art. 11, paragrafi 4 e 5 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 6.1.9 e da 8.4.1 a 8.4.5

 

      Art. 12, paragrafi da 1 a 4 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.1.9

 

      Art. 12, paragrafo 5 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punti 4 e da 8.1 a 8.5

 

      Art. 13 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.1.2

 

      Art. 14 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 7.1 e 7.2

 

      Art. 15 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 1.2

 

      Art. 16 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 1.6

 

      Art. 17, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 1.7

 

      Art. 17, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 1.8

 

      Art. 17, paragrafo 3 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 4.10

 

      Art. 17, paragrafo 4 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.1.2

 

      Art. 18, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.1.3

 

      Art. 18, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 7.2

 

      Art. 18, paragrafo 3 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.2.1

 

      Art. 18, paragrafo 4 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 4.3

 

      Art. 19, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punti 5.1 e 5.2

 

      Art. 19, paragrafi da 2 a 4 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 4.1, 4.5, 4.7 e 4.11

 

      Art. 20 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 4.4

 

      Art. 21 |

 

 

 

Art. 7

 

      Art. 22 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 3.13, 5.4, 8.2.5 e 8.4.6

 

      Art. 23 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 5.3, 5.4, 5.7 e 5.8

 

      Art. 24 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 6

 

      Art. 25 |

 

 

 

Allegato III, parte E, punto 3, e parte B

 

      Art. 26 |

 

 

 

Art. 5, paragrafo 3, e allegato VI, parti A e B

 

      Art. 27 |

 

 

 

Art. 5, paragrafo 3

 

      Art. 28 |

 

 

 

Art. 5, paragrafo 3

(1):      Art. 3

Art. 29 |

 

 

 

Allegato III, parte B, punto 3

 

      Art. 30 |

 

 

 

Allegato III, punto 7

 

      Art. 31 |

 

 

 

Allegato III, parte E, punto 5

 

      Art. 32 |

 

 

 

Allegato III, punto 7 bis

 

      Art. 33 |

 

 

 

Allegato III, parte C, punto 6

 

      Art. 34 |

 

 

 

Allegato III, punto 8, e parte A, punto 2.5

 

      Art. 35 |

 

 

 

Allegato I, parte A, punti da 1.1 a 1.4

 

      Art. 36 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 2.1.2

 

      Art. 37 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punti 2.1.1, 2.2.1 e 2.3, e allegato I, parte C, punti 2.1 e 2.3

 

      Art. 38 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.1.6

 

      Art. 39 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 1.3, e parte B

 

      Art. 40 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 1.3

 

      Art. 41 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 3.4 (primo trattino), e punto 3.6, lettera b)

 

      Art. 42 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 4.8

 

      Art. 43 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 8.3

 

      Art. 44 |

 

 

 

Art. 6, paragrafo 3

 

      Art. 45 |

 

 

 

| (3):      Art. 1, paragrafi 1 e 2

Art. 45, paragrafi 1 e 2 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 3, lettera a)

Art. 45, paragrafo 1 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 4

Art. 45, paragrafo 3 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 5, paragrafo 1

Art. 45, paragrafo 4 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 5, paragrafo 2

Art. 45, paragrafo 5 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 5, paragrafo 3

Art. 45, paragrafo 6 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 5, paragrafo 4

Art. 45, paragrafo 7 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 5, paragrafo 5

Art. 45, paragrafo 8 |

 

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.3.4

 

      Art. 46 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 3.6, lettera a)

 

      Art. 47, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 4.9

 

      Art. 47, paragrafo 2 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punto 3.5

 

      Art. 47, paragrafo 3 |

 

 

 

| (3):      Art. 6

Art. 48 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 7

Art. 49 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 8, paragrafo 1

Art. 50, paragrafo 1 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 8, paragrafo 2

Art. 50, paragrafo 2 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 9, paragrafo 1

Art. 51, paragrafo 1 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 9, paragrafi 2 e 3

Art. 51, paragrafo 2 |

 

 

 

 

|

Art. 51, paragrafo 3 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 10

Art. 52 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 11

Art. 53 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 12, paragrafo 1

Art. 54, paragrafo 1 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 12, paragrafo 2

Art. 54, paragrafo 2 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 13

Art. 55 |

 

 

 

 

| (3):      Art. 14

Art. 56 |

 

 

 

 

|

Art. 57 |

 

 

 

 

|

Art. 58 |

 

 

 

 

| (2):      Art. 1 e articolo 5

Art. 59 |

 

 

 

 

| (2):      Art. 5 e articolo 3

Art. 60 |

 

 

 

 

| (2):      Art. 4

Art. 61 |

 

 

 

 

Art. 5, paragrafo 5

 

      Art. 62 |

 

 

 

Allegato III, punto 3

 

      Art. 63 |

 

 

 

Allegato III, punto 4

 

      Art. 64 |

 

 

 

Allegato III, punto 5

 

      Art. 65 |

 

 

 

Allegato III, punto 6

 

      Art. 66 |

 

 

 

Allegato III, punto 10

 

      Art. 67 |

 

 

 

 

      Art. 68 |

 

 

 

 

      Art. 69 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 1

 

      Art. 70 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 1.2.

 

      Art. 71 |

 

 

 

 

      Art. 72 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 1.3

 

      Art. 73 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 2.1

 

      Art. 74 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 2.2

 

      Art. 75 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 2.3

 

      Art. 76 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 5.6

 

      Art. 77 |

 

 

 

Allegato I, parte C, punti 5.5, 6.7, 7.7 e 7.8

 

      Art. 78 |

 

 

 

Allegato III, parte A, punto 2.4

 

      Art. 79 |

 

 

 

Allegato III, parte B, punto 1

 

      Art. 80 |

 

 

 

Allegato III, parte C

 

      Art. 81 |

 

 

 

Allegato III, parte C, punto 1

 

      Art. 82 |

 

 

 

Allegato III, parte C, punto 2

 

      Art. 83 |

 

 

 

Allegato III, parte C, punto 3

 

      Art. 84 |

 

 

 

Allegato III, parte C, punto 5

 

      Art. 85 |

 

 

 

Allegato III, parte D

 

      Art. 86 |

 

 

 

Allegato III, parte E

 

      Art. 87 |

 

 

 

Allegato III, parte E, punto 1

 

      Art. 88 |

 

 

 

Allegato III, parte E, punto 2

 

      Art. 89 |

 

 

 

Allegato III, parte E, punto 4

 

      Art. 90 |

 

 

 

Allegato III, parte 9

 

      Art. 91 |

 

 

 

Allegato III, parte 11

 

      Art. 92 |

 

 

 

|

Art. 93 |

 

 

 

 

 

      Art. 94 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 6.1.5

 

      Art. 95, paragrafo 1 |

 

 

 

Allegato I, parte B, punto 8.5.1

 

      Art. 95, paragrafo 2 |

 

 

 

 

      Art. 95, paragrafi da 3 a 8 |

 

 

 

 

      Art. 95 |

 

 

 

 

      Art. 96 |

 

 

 

 

      Art. 97 |

 

 

 

Allegato II, parte A

 

Allegato I |

 

 

 

Allegato II, parte B

 

Allegato II |

 

 

 

Allegato VIII

 

Allegato III |

 

 

 

Allegato VII

 

Allegato IV |

 

 

 

Allegato II, parte C

 

Allegato V |

 

 

 

Allegato II, parte D

 

Allegato VI |

 

 

 

Allegato II, parte E

 

Allegato VII |

 

 

 

Allegato VI, parti A e B

 

Allegato VIII |

 

 

 

Allegato VI, parte C

 

Allegato IX |

 

 

 

 

Allegato X |

 

 

 

 

Allegato XI |

 

 

 

 

Allegato XIII |

 

 

 

 

Allegato IX |

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[7] La Sezione 3 bis, art. 46 bis, è stata inserita dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[8] La Sezione 3 bis, art. 46 bis, è stata inserita dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.

[9] Allegato così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1254/2008.