§ 7.4.15 - Regolamento 29 gennaio 1993, n. 207.
Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:29/01/1993
Numero:207


Sommario
Art. 1.      Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.
Art. 2.      La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:
Art. 3. 
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 7.4.15 - Regolamento 29 gennaio 1993, n. 207. [1]

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4.

(G.U.C.E. 2 febbraio 1993, n. L 025).

 

Art. 1.

     Il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è definito nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     La modificazione delle parti A e B dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è soggetta alle seguenti condizioni:

     a) riguardo agli additivi alimentari contemplati nella parte A, punto 1 dell'allegato VI: fatti salvi i requisiti relativi all'autorizzazione di additivi di cui alla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, sono incluse solo le sostanze la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari;

     b) riguardo agli ausiliari di fabbricazione contemplati nella parte B dell'allegato VI: sono incluse solo le sostanze autorizzate per processi usuali di fabbricazione di prodotti alimentari e la cui utilizzazione è risultata indispensabile per poter produrre o conservare tali prodotti alimentari.

 

     Art. 3. [2]

     1. L'ingrediente di origine agricola non incluso nella parte C dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 può essere utilizzato conformemente alla deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e paragrafo 5 bis, lettera b) del medesimo, a condizione che:

     a) l'operatore abbia trasmesso alla competente autorità della Stato membro tutte le prove necessarie da cui risulti che l'ingrediente è conforme al disposto dell'articolo 5, paragrafo 4 e

     b) la competente autorità dello Stato membro ne abbia temporaneamente autorizzato l'utilizzazione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, per un periodo massimo di tre mesi dopo aver verificato che l'operatore abbia preso i necessari contatti con gli altri fornitori nella Comunità per accertarsi che gli ingredienti in questione con i necessari requisiti di qualità non sono disponibili; lo Stato membro può prorogare tale autorizzazione per tre volte al massimo, per periodi di sette mesi ciascuno.

     2. Lo Stato membro che concede un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione:

     a) la data dell'autorizzazione,

     b) il nome e, ove necessario, la descrizione precisa nonché i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola,

     c) le quantità ritenute necessarie con relativa motivazione,

     d) i motivi e il periodo previsto di carenza,

     e) la data alla quale lo Stato membro invia tale notifica agli altri Stati membri e alla Commissione,

     f) la data ultima entro cui gli Stati membri e/o la Commissione possono inviare le loro osservazioni; tale data deve cadere almeno 30 giorni dopo la data della notifica di cui alla precedente lettera e).

     3. Qualora dalle osservazioni inviate, entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, da uno Stato membro alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione risulti che durante il periodo di carenza l'ingrediente è disponibile, lo Stato membro esamina se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità previsto ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure prese, entro quindici giorni dalla data di ricezione delle informazioni.

     4. In caso di proroga di cui al paragrafo 1, lettera b), sono applicabili le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.

     5. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91. Può essere deciso, conformemente alla procedura specificata nel suddetto articolo, che l'autorizzazione sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nella parte C dell'allegato VI.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO [3]


[1] Abrogato dall'art. 96 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 345/97.

[3] Modifica l'allegato VI alla direttiva (CEE) n. 2092/91.