§ 4.4.100 - Regolamento 12 dicembre 2005, n. 2035.
Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:12/12/2005
Numero:2035


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 4.4.100 - Regolamento 12 dicembre 2005, n. 2035.

Regolamento (CE) n. 2035/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore

(G.U.U.E. 15 dicembre 2005, n. L 328).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, in particolare l’articolo 53, paragrafo 2,

     previa consultazione del comitato di cui all’articolo 147 del trattato, del comitato di gestione delle strutture agrarie e dello sviluppo rurale nonché del comitato permanente di gestione per le strutture della pesca,

     considerando quanto segue:

      (1) L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1260/1999 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro.

      (2) L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che i riferimenti all’abrogato regolamento (CEE) n. 4253/88 si intendono fatti al regolamento (CE) n. 1260/1999. Agli interventi fondati sul regolamento (CE) n. 1260/1999 si applica di conseguenza il regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione.

      (3) Occorre aggiornare il regolamento (CE) n. 1681/94 per rendere più efficace il sistema di comunicazione delle irregolarità.

      (4) Per garantire la certezza del diritto, occorre disporre esplicitamente che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1681/94 si applichino anche a tutte le forme d’intervento finanziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 di cui al regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo, al regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca, e al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

      (5) È necessario chiarire in quale misura uno Stato membro che partecipa alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999, nota con la denominazione «programmi Interreg», o a qualsiasi altro programma transnazionale debba notificare le irregolarità.

      (6) È opportuno precisare che la definizione di «irregolarità» di cui al regolamento (CE) n. 1681/94 è tratta dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

      (7) È necessario precisare il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

      (8) È opportuno precisare che la definizione di «primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario» è tratta dall’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

      (9) È altresì necessario definire i concetti di «fallimento» e di «operatore economico».

      (10) Per incrementare il valore aggiunto del sistema delle comunicazioni, occorre precisare l’obbligo di comunicare i casi di sospetto di frode ai fini dell’analisi dei rischi e a tale scopo la qualità delle informazioni trasmesse deve essere garantita.

      (11) È opportuno precisare che il regolamento (CE) n. 1681/94 continua ad applicarsi ai casi già notificati d’irregolarità, riguardanti importi inferiori a 10 000 EUR.

      (12) È necessario chiarire la questione di chi si debba fare carico degli importi non recuperati in rapporto alle forme d’intervento disciplinate dal regolamento (CE) n. 1260/1999 e precisare quali informazioni siano necessarie ai fini del trattamento di detti casi.

      (13) Al fine di alleggerire l’onere imposto agli Stati membri dal sistema delle comunicazioni e per garantire l’efficacia di tale sistema occorre aumentare la soglia minima, a partire dalla quale gli Stati membri devono comunicare i casi di irregolarità e precisare le eccezioni a tale obbligo.

      (14) L’applicazione del regolamento (CE) n. 1681/94 non deve pregiudicare in alcun modo l’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999.

      (15) Occorre tener conto degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

      (16) Occorre stabilire tassi di conversione per gli Stati membri che non partecipano alla zona euro.

      (17) Il regolamento (CE) n. 1681/94 deve pertanto essere modificato.

      (18) Le disposizioni del presente sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1681/94 è modificato come segue.

     1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     1. Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall’applicazione dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il presente regolamento riguarda tutte le forme di intervento finanziario di cui ai regolamenti (CEE) n. 4254/88, (CEE) n. 4255/88, (CEE) n. 4256/88, (CEE) n. 2080/93, (CE) n. 1783/1999, (CE) n. 1784/1999 e (CE) n. 1263/1999. Il presente regolamento si applica anche agli interventi finanziati a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 (sezione orientamento).

     2. La comunicazione di irregolarità relative ai programmi Interreg di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro programma transnazionale è effettuata dallo Stato membro nel quale sono state sostenute le spese. Tale Stato membro informa al contempo l’autorità di gestione e l’autorità pagatrice del programma, nonché la persona o l’ufficio incaricati di rilasciare la dichiarazione a conclusione dell’intervento a termini dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 438/2001

     2) È aggiunto il seguente articolo 1 bis:

     «Articolo 1 bis

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     1) “irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita;

     2) “operatore economico”: qualsiasi soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico;

     3) “primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;

     4) “sospetto di frode”: irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

     5) “fallimento”: le procedure concorsuali di cui all’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.»

     3) L’articolo 2 è soppresso.

     4) All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario. A tal fine essi forniscono, in ogni caso, le precisazioni seguenti:

     a) il fondo o i fondi strutturali o lo strumento finanziario interessati, l’obiettivo, i dati d’identificazione della forma d’intervento e dell’operazione in questione, nonché il numero ARINCO o il codice CCI (codice comune di identificazione);

     b) la disposizione violata;

     c) la data e la fonte della prima informazione che ha fatto sospettare l’esistenza dell’irregolarità;

     d) le pratiche utilizzate per commettere l’irregolarità;

     e) eventualmente, se la pratica in questione fa sospettare l’esistenza di una frode;

     f) il modo in cui l’irregolarità è stata scoperta;

     g) eventualmente, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;

     h) il momento o il periodo in cui è stata commessa l’irregolarità;

     i) i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto all’accertamento dell’irregolarità e i servizi cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;

     j) la data del primo atto d’accertamento amministrativo o giudiziario dell’irregolarità;

     k) l’identità delle persone fisiche e giuridiche implicate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione sia inutile, tenuto conto del tipo di irregolarità, ai fini della lotta contro le irregolarità;

     l) l’importo complessivo dello stanziamento approvato per l’operazione e la ripartizione del relativo cofinanziamento, tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro;

     m) l’importo interessato dall’irregolarità e la sua ripartizione tra contributo comunitario, nazionale, privato o altro; se non è stato eseguito alcun pagamento relativo al contributo pubblico, a favore delle persone o dei soggetti di cui alla lettera k), le somme che sarebbero state pagate indebitamente ove non si fosse accertata l’irregolarità;

     n) l’eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

     o) la natura della spesa irregolare.

     In deroga al primo comma, non sono comunicati i casi seguenti:

     — casi in cui la sola irregolarità consista nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un’operazione cofinanziata dal bilancio comunitario in seguito al fallimento del beneficiario finale o destinatario ultimo. Sono invece comunicate le irregolarità precedenti il fallimento e qualsiasi sospetto di frode,

     — casi che il beneficiario finale o destinatario ultimo abbia segnalato all’autorità amministrativa spontaneamente o prima che l’autorità competente li scoprisse, prima o dopo la concessione del contributo pubblico,

     — casi in cui l’autorità amministrativa abbia accertato un errore riguardo alla finanziabilità del progetto e abbia corretto tale errore prima che sia stato versato il contributo pubblico.»

     5) L’articolo 5 è modificato come segue.

     a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, relative alla conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati facciano o meno sorgere un sospetto di frode.»

     b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Lo Stato membro il quale ritenga che non si possa eseguire o prevedere il recupero di una somma informa la Commissione, mediante una comunicazione speciale, dell’importo non recuperato e dei motivi per i quali ritiene che tale somma sia a carico della Comunità o dello stesso Stato membro.

     Dette informazioni devono essere sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di decidere nel più breve tempo possibile, di concerto con le autorità dello Stato membro interessato, circa l’imputabilità:

     — delle conseguenze finanziarie a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 4253/88,

     — degli importi interessati per quanto riguarda i tipi di interventi disciplinati dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

     La comunicazione contiene almeno:

     a) una copia dell’atto di concessione del contributo;

     b) la data dell’ultimo pagamento al beneficiario finale o destinatario ultimo;

     c) una copia dell’ordine di recupero;

     d) se del caso, una copia del documento attestante l’insolvibilità del beneficiario finale o destinatario ultimo;

     e) una descrizione sommaria dei provvedimenti adottati dallo Stato membro per recuperare le somme in questione e le date di detti provvedimenti.»

     6) È aggiunto il seguente articolo 6 bis:

     «Articolo 6 bis

     La trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 3 e 4, nonché all’articolo 5, paragrafo 1, è effettuata, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo fornito a tal fine dalla Commissione attraverso una connessione protetta.»

     7) È aggiunto il seguente articolo 8 bis:

     «Articolo 8 bis

     La Commissione può usare tutte le informazioni di natura generale o operativa, comunicate dagli Stati membri a norma del presente regolamento, al fine di effettuare analisi dei rischi per mezzo di strumenti informatici appropriati e al fine di elaborare, sulla base delle informazioni ottenute, relazioni e dispositivi d’allarme destinati a consentire una migliore valutazione dei rischi identificati.»

     8) All’articolo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

     «Sono parimenti informati i comitati di cui agli articoli 48, 49, 50 e 51 del regolamento (CE) n. 1260/1999

     9) All’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Quando sottopongono a trattamento dati personali in forza del presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri vigilano affinché siano rispettate le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla protezione di tali dati, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 95/46/CE e, se del caso, al regolamento (CE) n. 45/2001

     10) L’articolo 12 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 12

     1. In caso di irregolarità relative a somme inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio comunitario, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 3 e 5 soltanto in seguito a esplicita richiesta della Commissione stessa.

     2. Gli Stati membri che, alla data dell’accertamento dell’irregolarità, non hanno adottato l’euro come valuta, devono convertire in euro l’importo delle spese interessate espresso in valuta nazionale. La conversione in euro viene effettuata utilizzando il tasso contabile mensile della Commissione relativo al mese durante il quale la spesa è o sarebbe stata registrata nei conti dell’autorità di pagamento del programma operativo interessato. Questo tasso è pubblicato ogni mese dalla Commissione per via elettronica.»

 

          Art. 2.

     L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1681/94, quale applicabile prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continua ad applicarsi ai casi, relativi a somme inferiori a 10 000 EUR, notificati prima del 28 febbraio 2006.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.