§ 4.4.52 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1263.
Regolamento (CE) n. 1263/1999 del consiglio relativo allo strumento finanziario d'orientamento della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:21/06/1999
Numero:1263


Sommario
Art. 1.      1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e [...]
Art. 2.      1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso "SFOP"
Art. 3.      Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di cui [...]
Art. 4.      Salvo il disposto dell'articolo 5, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le [...]
Art. 5.      1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86
Art. 6.      Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000
Art. 7.      Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento
Art. 8.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi [...]


§ 4.4.52 - Regolamento 21 giugno 1999, n. 1263. [1]

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del consiglio relativo allo strumento finanziario d'orientamento della pesca.

(G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161).

 

Art. 1.

     1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: "settore") concorrono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999.

     2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità:

     a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

     b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;

     c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura.

     3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l'esecuzione di misure aventi una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 2.

     4. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, il Consiglio determina i settori d'intervento delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 2.

     1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso "SFOP".

     2. Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientrano nella programmazione di detto obiettivo.

Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo 1 sono oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.

     3. Le azioni di cui al paragrafo 2 comprendono tutte le azioni strutturali del settore nei seguenti campi:

     - rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;

     - adeguamento dello sforzo di pesca;

     - società miste;

     - piccola pesca costiera;

     - misure di carattere socioeconomico;

     - protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;

     - acquacoltura;

     - attrezzatura dei porti di pesca;

     - trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

     - promozione e ricerca di nuovi sbocchi;

     - azioni realizzate dagli operatori del settore;

     - arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;

     - azioni innovative ed assistenza tecnica.

Il Consiglio può adottare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui

all'articolo 4.

     4. Gli Stati membri vegliano a livello nazionale che gli interventi di ristrutturazione della flotta nel quadro dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi a norma della politica comune della pesca e in particolare dei programmi pluriennali di orientamento della pesca.

     5. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 23, del regolamento (CE) n. 1260/1999 lo SFOP contribuisce al finanziamento:

     a) di azioni innovatrici, comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone costiere dipendenti dalla pesca e dell'acquacoltura;

     b) di misure di assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999,

la sfera dei progetti pilota di cui al primo comma, lettera a) del presente

paragrafo è ampliata dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi

a misure che possono essere finanziate in forza del regolamento (CE) n.

1261/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999,

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, del regolamento (CE) n.

1262/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999,

relativo al Fondo sociale europeo e del regolamento (CE) n. 1257/1999 del

Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che

modifica ed abroga taluni regolamenti, ai fini dell'attuazione di tutte le

misure previste dalle azioni innovative di cui trattasi.

 

     Art. 3.

     Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4.

     Salvo il disposto dell'articolo 5, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le modalità e le condizioni del contributo finanziario comunitario alle azioni strutturali di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5.

     1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86 [10] e (CEE) n. 4042/89 [11] restano d'applicazione per le domande di contributo presentate anteriormente al 1 gennaio 1994.

     2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a favore di progetti tra il 1o gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 7.

     Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

 

     Art. 8.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art 104 del regolamento (CE) n. 1198/2006, con effetto dal 1° gennaio 2007.