§ 3.6.19 – Decisione 6 febbraio 2004, n. 121.
Decisione n. 2004/121/CE della Commissione relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:06/02/2004
Numero:121


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 3.6.19 – Decisione 6 febbraio 2004, n. 121. [1]

Decisione n. 2004/121/CE della Commissione relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

(G.U.U.E. 7 febbraio 2004, n. L 36).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 271,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 271, paragrafo 2, prevede la revisione biennale delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici secondo le disposizioni previste dalle direttive relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

     (2) Il controvalore in euro delle soglie, fissate in DTS nelle direttive, che devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2004, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale,

 

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il controvalore in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici sono riviste con effetto al 1° gennaio 2004 come indicato nella tabella seguente:

 

Revisione biennale

Soglia all'1.1.2003

Soglia all'1.1.2004

 

Articolo 157, lettera b)

 

6 242 028 EUR

 

5 923 624 EUR

 

Articolo 158, paragrafo 1, lettera a)

 

162 293 EUR

 

154 014 EUR

 

Articolo 158, paragrafo 1, lettera c)

 

6 242 028 EUR

 

5 923 624 EUR

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Sarà notificata alle altre istituzioni e organi a cura del contabile della Commissione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della Decisione n. 2010/78/UE.