§ 19.4.133 - Decisione 9 febbraio 2010, n. 78.
Decisione n. 2010/78/UE della Commissione, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:09/02/2010
Numero:78


Sommario
Art. 1. I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue
Art. 2. Le decisioni 2004/121/CE, 2006/103/CE e 2008/102/CE sono abrogate
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 19.4.133 - Decisione 9 febbraio 2010, n. 78. [1]

Decisione n. 2010/78/UE della Commissione, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario

(G.U.U.E. 10 febbraio 2010, n. L 37)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], in particolare l'articolo 271,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione [2] ha modificato le soglie applicabili in materia di appalti pubblici previste dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [3].

 

(2) Per ragioni di coerenza, occorre fissare di conseguenza le soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

 

(3) Poiché le soglie modificate dal regolamento (CE) n. 1177/2009 sono applicabili a partire dal 1 gennaio 2010, anche la presente decisione si applica a decorrere dalla stessa data. È pertanto necessario che la medesima entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(4) La decisione 2004/121/CE della Commissione, del 6 febbraio 2004, relativa alla revisione delle soglie di cui all'articolo 157, lettera b), e all'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario [4], la decisione 2006/103/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario [5] e la decisione 2008/102/CE della Commissione, del 1 febbraio 2008, relativa alla revisione delle soglie di cui all’articolo 157, lettera b), e all’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario [6] sono obsolete e devono pertanto essere abrogate,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue:

 

- 4845000 EUR all'articolo 157, lettera b),

 

- 125000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera a),

 

- 193000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera b),

 

- 4845000 EUR all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 2.

Le decisioni 2004/121/CE, 2006/103/CE e 2008/102/CE sono abrogate.

 

     Art. 3.

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

[1] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[2] GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64.

 

[3] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[4] GU L 36 del 7.2.2004, pag. 58.

 

[5] GU L 46 del 16.2.2006, pag. 52.

 

[6] GU L 36 del 9.2.2008, pag. 5.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della Decisione n. 2012/56/UE.