§ 41.7.66 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:23/01/1965
Numero:99


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo:
Art. 2.      Il Presidente della Giunta regionale trasmette periodicamente al Commissario un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, [...]
Art. 3.      Al Commissario del Governo nella Regione spettano il rango ed il trattamento economico di cui al coefficiente 970 indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, [...]
Art. 4.      Un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno aventi [...]
Art. 5.      Per il funzionamento del proprio ufficio, il Commissario del Governo si avvale di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.
Art. 6.      I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.
Art. 7.      Per l'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti il Commissario del Governo può avvalersi del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre [...]
Art. 8.      Il Commissario del Governo, con suo decreto, dà atto della composizione della Commissione di cui all'art. 70 dello Statuto.


§ 41.7.66 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 99.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia relative al Commissario del Governo nella Regione.

(G.U. 9 marzo 1965, n. 60)

 

     Art. 1.

     Ai sensi e nei limiti dell'art. 62 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il Commissario del Governo:

     a) coordina - salve le attribuzioni proprie dei prefetti nell'ambito delle rispettive Province - l'esercizio delle attribuzioni amministrative dello Stato nella Regione.

     A tal fine riceve comunicazione delle direttive ed istruzioni che le Amministrazioni centrali indirizzano ai propri organi periferici nella Regione, ed impartisce le disposizioni necessarie per l'armonizzazione della loro attività.

     Decide, in caso di necessità ed urgenza, le questioni di competenza tra gli uffici statali con circoscrizione regionale;

     b) avanza proposte alle competenti Amministrazioni centrali sui fondi da assegnare ai rispettivi uffici amministrativi operanti nella Regione e formula al Governo, sentita la Regione stessa e le Amministrazioni locali o statali interessate, proposte ed osservazioni per gli interventi straordinari dello Stato nella Regione;

     c) amministra i fondi del bilancio statale assegnatigli, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908;

     d) vigila sull'esercizio delle funzioni dello Stato delegate alla Regione e, per il tramite dei prefetti, di quelle delegate alle Province ed ai Comuni, effettuando gli eventuali rilievi e proponendo alle Amministrazioni deleganti i provvedimenti opportuni;

     e) propone agli organi centrali le misure intese a conseguire la migliore organizzazione dei servizi periferici statali nella Regione e la riduzione dei relativi costi.

 

          Art. 2.

     Il Presidente della Giunta regionale trasmette periodicamente al Commissario un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato, salve le particolari disposizioni contenute nei provvedimenti di delega.

     Il Presidente della Giunta regionale, quando il Commissario del Governo ne faccia richiesta nell'esercizio delle sue attribuzioni, fornisce le notizie relative alla Amministrazione regionale.

 

          Art. 3.

     Al Commissario del Governo nella Regione spettano il rango ed il trattamento economico di cui al coefficiente 970 indicato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'alloggio di servizio, nonché una indennità di carica ed una indennità di rappresentanza nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

     Le funzioni di prefetto di Trieste possono essere attribuite al Commissario del Governo nella Regione.

     Le spese per il personale e per il funzionamento dell'ufficio del Commissario del Governo sono a carico del bilancio dello Stato e sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fra gli oneri relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative connesse con il comando presso detto ufficio di unità di personale statale, compreso quello assunto dall'ex Governo Militare Alleato, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Alle spese per l'indennità di carica e di rappresentanza spettanti al Commissario del Governo e per il funzionamento del relativo ufficio si provvede, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio 1965, mediante riduzione del fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 4.

     Un Vice Commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, tra i funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno aventi coefficiente non inferiore a 670, coadiuva il Commissario del Governo, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni che possono essergli delegate dal Commissario.

 

          Art. 5.

     Per il funzionamento del proprio ufficio, il Commissario del Governo si avvale di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

     La composizione dell'ufficio ed il contingente del relativo personale saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

     Al Commissario del Governo nella Regione, al Vice Commissario, nonché agli impiegati delle carriere direttive e di concetto addetti all'ufficio del Commissario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571

 

          Art. 6.

     I provvedimenti del Commissario del Governo sono definitivi.

     Il controllo su di essi, in quanto prescritto, è esercitato in via decentrata dalla Ragioneria regionale dello Stato e dalla Delegazione regionale della Corte dei conti, competenti per territorio.

 

          Art. 7.

     Per l'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti il Commissario del Governo può avvalersi del personale comandato del ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, entro i limiti del contingente numerico che verrà fissato, per coefficiente o categoria, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il Commissario del Governo, con suo decreto, dà atto della composizione della Commissione di cui all'art. 70 dello Statuto.

     La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il segretario, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed eventualmente con ballottaggio. Essa ha sede presso il Commissariato del Governo.

     La Commissione è convocata dal suo presidente, a seguito di richiesta del Commissario del Governo, il quale invia alla segreteria almeno dieci giorni prima della riunione gli atti concernenti gli affari sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere, ai sensi del terzo comma dell'art. 70 dello Statuto.

     Il Commissario del Governo ha facoltà di intervenire, anche a mezzo di un funzionario da lui delegato, alle riunioni della Commissione nella fase istruttoria allo scopo di illustrare gli affari da esaminare ai sensi del comma suddetto, nonché ai sensi del quarto comma dell'art. 70 sopra indicato.

     Le spese per il funzionamento della Commissione fanno carico al fondo di bilancio di cui all'art. 70 dello Statuto.