§ 3.8.37 - L.R. 28 novembre 1986, n. 56.
Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:28/11/1986
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni generali)
Art. 2.  (Mutui integrativi).
Art. 2 bis.  (Contributi regionali in conto interessi)
Art. 3.  (Fondi di rotazione).
Art. 4.  (Tassi di interesse).
Art. 5.  (Modalità per l'ammortamento).
Art. 6.  (Requisiti soggettivi).
Art. 7.  (Determinazione del reddito).
Art. 8.  (Presentazione della domanda)
Art. 9.  (Documentazione).
Art. 10.  (Requisiti tecnici).
Art. 11.  (Erogazione del mutuo)
Art. 12.  (Obblighi e sanzioni).
Art. 13.  (Obblighi e sanzioni per l'alienazione).
Art. 14.  (Estinzione anticipata).
Art. 15.  (Commissioni).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 17.  (Variazione di bilancio).


§ 3.8.37 - L.R. 28 novembre 1986, n. 56. [1]

Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

(B.U. 17 dicembre 1986, n. 30, S.S. 19 dicembre 1986, n. 1).

 

     Art. 1. (Disposizioni generali) [2].

     1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio della Regione, che intendono realizzare interventi di nuova costruzione o di recupero, per acquisire la proprietà di un'abitazione. Le cooperative edilizie possono usufruire di:

     a) contributi in conto interessi sui mutui attivati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     b) contributi in conto interessi sui mutui contratti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, per interventi costruttivi rimasti esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;

     c) finanziamenti ad interesse agevolato sui fondi di rotazione della Regione. ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76.

 

     Art. 2. (Mutui integrativi).

     1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi, da avviare o già avviati ma non ultimati, sono compresi nei programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, possono accedere a fondi regionali diretti a concorrere nella stessa misura dell'intervento dello Stato, nel pagamento dei tassi d'interesse sui mutui integrativi da contrarre con Istituti di credito convenzionati con la Regione.

     2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1, da ammortizzare negli stessi termini e condizioni dei mutui di cui sono integrativi, è determinato con provvedimento della Giunta regionale in misura tale che l'importo complessivo dei mutui non ecceda i limiti stabiliti dall'art. 3 del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2, e 23 agosto 1991, n. 2), e che siano rispettati i vigenti massimali di costo stabiliti dal Comitato dell'edilizia residenziale (CER) [3].

     3. I tassi di interesse agevolato da applicarsi a carico dei mutuatari sono conformi ai tassi di cui alla deliberazione CIPE in data 13 febbraio 1986 e successive modificazioni [4].

     4. I tassi di cui al precedente comma sono applicati, anche in misura differenziata, in funzione del reddito posseduto, all'ammontare complessivo dei mutui, secondo le modalità previste sulla normativa in vigore.

     5. L'accesso ai mutui integrativi e alle relative agevolazioni è subordinato alla sussistenza al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     6. La Giunta regionale, a decorrere dal biennio 1999/2000, può provvedere, con apposito provvedimento, ad aggiornare all'inizio di ogni biennio i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse, in relazione all'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica, edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento [5].

     6 bis. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, ad aggiornare i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse di cui alla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi dalla data della deliberazione CIPE medesima alla data della deliberazione di Giunta che fissa l'adeguamento. Tale adeguamento è applicabile alle domande delle cooperative edilizie per le quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), non erano stati adottati provvedimenti regionali di approvazione dei tassi di interesse posti a carico dei singoli soci [6].

     6 ter. I soci delle cooperative edilizie, di cui al comma 6 bis, finanziate ai sensi di leggi statali, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali in seguito all'adeguamento di cui al comma 6 bis e quello previsto dalla normativa statale. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale [7].

     6 quater. I redditi da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei commi 6 bis e 6 ter sono quelli assunti nei provvedimenti di approvazione dei tassi d'interesse a carico dei singoli soci, ai sensi degli articoli 20 e 21, come modificato dall'articolo 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, della l. 457/1978 [8].

 

     Art. 2 bis. (Contributi regionali in conto interessi) [9].

     1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla l. 457/1978, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura determinata sulla base della percentuale da calcolare sul tasso applicato dagli istituti di credito o dall'ente che ha concesso il mutuo, stabilita, a seconda dei diversi limiti di reddito, dalla deliberazione CIPE del 30 marzo 1989 (Edilizia agevolata - Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo) [10].

     2. L'accesso ai contributi di cui al primo comma è subordinato alla sussistenza, al momento di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la concessione dei mutui di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di credito o Enti pubblici che hanno concesso i mutui, apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di contributi regionali in conto interessi, della stessa durata dei mutui cui accedono.

 

     Art. 3. (Fondi di rotazione).

     1. Possono accedere ai fondi di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie dell'area destinata all'intervento costruttivo o ne hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento.

     2. L’accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all’unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell’atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa. [11]

     3. Nell'ambito delle risorse disponibili in ciascun semestre e nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti commi il finanziamento è prioritariamente destinato alle cooperative che hanno partecipato all'ultimo bando regionale di concorso per l'ammissione ai mutui agevolati di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 emesso antecedentemente alla data di presentazione della domanda di accesso ai fondi di rotazione.

     4. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito e i tassi di interesse sono determinati con i criteri stabiliti dai regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), vigenti al momento della presentazione della domanda di mutuo. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie per le quali non è intervenuto l'atto di frazionamento del mutuo [12].

     5. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge e richiedenti il mutuo, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno. [13]

 

     Art. 4. (Tassi di interesse).

     1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previsti dalla vigente legislazione sull'edilizia residenziale agevolata, sono conformi al disposto dell'articolo 8 del regolamento regionale in data 8 aprile 1986 n. 1 e successive modificazioni [14]

     2. Per la determinazione del tasso di interesse a carico del beneficiario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

 

     Art. 5. (Modalità per l'ammortamento).

     1. La durata massima dei mutui è pari a quella stabilita per i mutui di cui alla l.r. 76/1984, ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 4 della medesima legge. [15]

     2. E' data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell'Istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l'obbligo da parte del delegato di versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di paga.

     3. La concessione di mutuo comporterà l'acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell'Istituto mutuante, nell'immobile oggetto dell'intervento.

     4. Il tasso di pre-ammortamento a carico delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento, determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, e ha durata non superiore a quarantotto mesi dalla data della prima erogazione del mutuo. Nel termine suindicato devono essere perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione. Decorso tale termine, l'importo ancora da erogare viene revocato e sulle somme erogate, fino al momento in cui vengono perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione, viene applicato il tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio vigente alla data di scadenza dei quarantotto mesi sopra indicati [16].

     5. È data facoltà alla Giunta regionale, di modificare con apposito provvedimento e secondo le indicazioni Istat i limiti di reddito ed i massimali di mutuo nonché i tassi di interesse a seguito di variazioni emanate dal CIPE.

 

     Art. 6. (Requisiti soggettivi). [17]

     [1. Per l'accesso al mutuo agevolato i soci delle cooperative edilizie devono possedere, al momento della presentazione della domanda da parte della cooperativa, i sottoelencati requisiti:

     a) avere la cittadinanza italiana;

     b) essere residenti in Valle d'Aosta da almeno cinque anni anche se non consecutivi, avere conseguito la maggiore età ed essere titolari di reddito proprio da lavoro autonomo o dipendente [18];

     c) non essere proprietari di altre abitazioni, ovunque ubicate nel territorio regionale, adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l'alloggio staticamente ed igienicamente sano composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare. E' ammessa la proprietà di un'altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti;

     d) non avere beneficiato in altre occasioni di contributi agevolati concessi dallo Stato o altro Ente pubblico, ivi compresa la cessione in proprietà, a riscatto, o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con il contributo o a totale carico dello Stato o altro Ente pubblico;

     e) fruire di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a lire 30.000.000 anche in regime di separazione di beni. Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita da coniugi, parenti ed affini fino al primo grado stabilmente conviventi con il capo famiglia.]

 

     Art. 7. (Determinazione del reddito). [19]

     [1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1986-1987 in lire 30 milioni.

     2. Tale reddito è pari alla somma dei redditi imponibili di ciascun componente il nucleo familiare conseguiti nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

     3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di lire 1.500.000 per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico di un componente il nucleo stesso.

     4. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente questi sono calcolati nella misura del 60 percento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico.]

 

     Art. 8. (Presentazione della domanda) [20]

     1. Le domande, corredate della documentazione di cui all’articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.

     2. La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:

     a) punti 0,5, per ogni alloggio costruito;

     b) punti 1, per ogni alloggio recuperato;

     c) punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;

     d) punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell’anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l’80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell’anno precedente.

     3. A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all’ordine di presentazione delle domande.

     4. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all’articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.

     5. Avverso l’approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall’avvenuta conoscenza del relativo atto.

     6. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

     7. La Giunta regionale individua l’ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell’articolo 3.

 

     Art. 9. (Documentazione).

     1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

     a) relativamente alla società:

     1) atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     2) statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     3) certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;

     4) libro dei soci, in duplice copia;

     b) relativamente ai soci:

     1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

     2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;

     3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all’articolo 3, comma 2. [21]

     1 bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:

     a) atto di proprietà del terreno o dell’immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell’area: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     b) concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     c) progetto completo degli elaborati tecnici vistato dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;

     d) computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;

     e) relazione tecnica: originale e una copia semplice;

     f) estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;

     g) certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice. [22]

     2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o della concessione edilizia è motivo di esclusione dal finanziamento.

     3. Le cooperative che usufruiranno del finanziamento integrativo di cui all'articolo 2 della presente legge sono collocate in una speciale graduatoria secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Requisiti tecnici).

     1. Gli interventi di nuova costruzione ammessi a finanziamento non devono avere le caratteristiche di lusso.

     2. La superficie residenziale di ogni alloggio computata al netto delle murature perimetrali e tramezzature interne deve essere contenuta in 95 mq.

     3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un’autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell’intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature. [23]

     4. Gli interventi di recupero non sono oggetti ad alcuna limitazione di superficie abitativa.

     4 bis. E' data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 15, di concedere deroghe alla superficie non residenziale di cui al comma 3, quando sussistano documentati motivi. L'accesso alla deroga è esteso alle cooperative edilizie, purché la relativa documentazione sia antecedente alla sottoscrizione del contratto di mutuo [24].

     4 ter. La deroga prevista dal comma 4 bis può essere concessa anche alle cooperative edilizie che hanno già presentato domanda di mutuo, purché lo stesso non sia già stato assegnato [25].

 

     Art. 11. (Erogazione del mutuo) [26]

     1. All’erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

     a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all’acquisizione delle garanzie prescritte;

     b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.

 

     Art. 12. (Obblighi e sanzioni).

     1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può cederla in locazione, neppure parzialmente, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3. [27]

     2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l'elevazione del tasso di interesse annuo al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale. L'elevazione del tasso di interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l'avvenuta trasgressione.

 

     Art. 13. (Obblighi e sanzioni per l'alienazione).

     1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3. [28]

     2. La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo maggiorato dalla differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio di ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

     3. L'alienazione dell'abitazione effettuata nei casi consentiti dal comma 1 comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata [29].

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento dell'alienazione e richieda di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni dell'alienante. Il subentro è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica [30].

 

     Art. 14. (Estinzione anticipata).

     1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione con l'istituto mutuante, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'ultima semestralità emessa e la data dell'estinzione anticipata [31].

     2. [L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e cinque anni nei casi di cui all'art. 3, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella dell'estinzione anticipata] [32].

     3. Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

 

     Art. 15. (Commissioni).

     1. L'esame delle domande e la formulazione delle graduatorie per il finanziamento sui fondi di rotazione della Regione è demandata all'attuale commissione di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76 integrata da un rappresentante della Fédération des Coopératives Valdôtaines e da un membro di ciascuna organizzazione nazionale delle cooperative regolarmente costituite in Valle d'Aosta.

     2. Le domande aderenti o comunque finanziate con i contributi in conto interesse sono di competenza della Commissione per l'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per la durata di anni 20 a decorrere dal 1986.

     2. Per l'applicazione dell'articolo 3 è rifinanziato per lire 3.500.000.000 per l'anno 1986 il fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76.

     3. L'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti graverà rispettivamente sui capitoli n 25760 (di nuova costituzione) e 25355 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

     4. Alla relativa copertura si provvede:

     - per l'esercizio 1986:

     a) quanto a lire 2.200.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione per l'anno in corso a valere sui seguenti interventi previsti all'allegato n. 8:

     - per lire 1.901.000.000 - Istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di lire 599.000.000.

     - per lire 299.000.000 - Finanziamenti spesa per quota interessi su mutui da contrarre; tale intervento risulta, quindi, interamente utilizzato.

     b) quanto a lire 1.300.000.000 - mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)" del bilancio dell'anno in corso a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 relativo alla quota capitale sui mutui da contrarre che viene all'uopo interamente utilizzato.

     c) quanto a lire 150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio per l'anno in corso a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 relativo all'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47 che viene interamente utilizzato.

     - per gli esercizi 1987 e 1988 quanto a lire 300.000.000 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.02. Interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1986/1988.

 

     Art. 17. (Variazione di bilancio).

     1. Al bilancio della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte Spesa

     Variazioni in diminuzione:

     Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 2.200.000.000

     Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " L. 1.300.000.000

     Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di intervento) " L. 150.000.000

     Totale in diminuzione L. 3.650.000.000

     Variazioni in aumento:

     Cap. 25355 " Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia - L.R. 28 dicembre 1984, n. 76 " L. 3.500.000.000

     Settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente

     Programma 2.2.1.02: Interventi per l'edilizia abitativa.

     Cap. 25760 (di nuova istituzione)

     Codificazione 2.1.2.4.3.3.07.26.06.

     "Contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie.

     - prime rate

     - L.R. 28 novembre 1986, n. 56, articolo 2 " L. 150.000.000

     Totale in aumento L. 3.650.000.000

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 1989, n. 46.

[3] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79.

[5] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2000, n. 30.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2000, n. 30.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 agosto 2000, n. 30.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 luglio 1989, n. 46.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 2000, n. 30.

[11] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[12] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79 e così modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79.

[15] Comma modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 maggio 2009, n. 10.

[16] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.

[17] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 17 agosto 1987, n. 79.

[19] Articolo abrogato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[20] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[21] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[22] Comma inserito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[23] Comma così sostituito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[24] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[25] Comma aggiunto dall'art. 36 della L.R. 26 maggio 1998, n. 35.

[26] Articolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[27] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30 e così modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[28] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30 e così modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[29] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.

[30] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30.

[31] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30, già modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

[32] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1997, n. 30, modificato dall’art. 30 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.