| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Valle d'Aosta | 
| Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 3.8 edilizia | 
| Data: | 21/08/2000 | 
| Numero: | 30 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modificazioni all'articolo 2). | 
| Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 bis). | 
| Art. 3. (Disposizioni finanziarie). | 
| Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza). | 
§ 3.8.69 - Legge regionale 21 agosto 2000, n. 30. [1]
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
(B.U. 5 settembre 2000, n. 39).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 2). [2]
Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 bis). [3]
Art. 3. (Disposizioni finanziarie).
1. Per l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire dieci milioni a decorrere dall'anno 2000 per anni quindici.
2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 51039 (Contributo in conto interessi e contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative - rate consolidate) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.
Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della 
[2] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 2 della 
[3] Sostituisce il comma 1, art. 2 bis della