§ 3.8.69 - Legge regionale 21 agosto 2000, n. 30.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:21/08/2000
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 2).
Art. 2.  (Modificazione all'articolo 2 bis).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.8.69 - Legge regionale 21 agosto 2000, n. 30. [1]

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 5 settembre 2000, n. 39).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 2). [2]

 

     Art. 2. (Modificazione all'articolo 2 bis). [3]

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire dieci milioni a decorrere dall'anno 2000 per anni quindici.

     2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 51039 (Contributo in conto interessi e contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative - rate consolidate) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 2 della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 2 bis della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.