§ 3.6.13 - Legge regionale 26 maggio 1998, n. 35.
Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 casa
Data:26/05/1998
Numero:35


Sommario
Artt. 1. - 14. 
Art. 15. 
Art. 29.  (Struttura competente. Inserimento dell'art. 51 bis).
Art. 33.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 39.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.6.13 - Legge regionale 26 maggio 1998, n. 35. [1]

Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie) e alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 2 giugno 1998, n. 24).

 

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

4 SETTEMBRE 1995, N. 39, COME MODIFICATA

DALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1995, N. 44

 

     Artt. 1. - 14. [2]

 

     Art. 15. [3]

 

     Artt. 16. - 28. [4]

 

     Art. 29. (Struttura competente. Inserimento dell'art. 51 bis). [5]

 

     Artt. 30. - 32. [6]

 

     Art. 33. (Disposizioni finanziarie).

     1. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui all'art. 33, comma 1, della l.r. 39/1995, valutato in annue lire 50 milioni, trova copertura, per gli anni 1998, 1999 e 2000, sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio regionale per l'anno 1998 e sul bilancio pluriennale 1998/2000.

 

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

28 NOVEMBRE 1986, N. 56, COME MODIFICATA

DALLE LEGGI REGIONALI 17 AGOSTO 1987, N. 79,

27 LUGLIO 1989, N. 46, E 1 SETTEMBRE 1997, N. 30

 

     Artt. 34. - 36. [7]

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

4 SETTEMBRE 1995, N. 40

 

     Artt. 37. - 38. [8]

 

     Art. 39. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Allegato (art. 32)

 

Tabella B

(Omissis)

 

 

INDICE

 

CAPO I

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

4 SETTEMBRE 1995, N. 39, COME MODIFICATA

DALLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 1995, N. 44

 

Art.  1 - Ambito di applicazione. Modificazioni all'art. 1

Art.  2 - Requisiti. Modificazioni all'art. 6

Art.  3 - Utenza. Modificazioni all'art. 8

Art.  4 - Emanazione dei bandi. Modificazioni all'art. 9

Art.  5 - Domande. Modificazioni all'art. 11

Art.  6 - Istruttoria. Modificazioni all'art. 12

Art.  7 - Commissione. Modificazioni all'art. 14

Art.  8 - Graduatorie. Modificazioni all'art. 16

Art.  9 - Verifica dei requisiti. Modificazioni all'art. 19

Art. 10 - Riserva di alloggi. Modificazioni all'art. 23

Art. 11 - Subentri. Modificazioni all'art. 26

Art. 12 - Ampliamento familiare. Modificazioni all'art. 27

Art. 13 - Mobilità consensuale. Modificazioni all'art. 30

Art. 14 - Programma di mobilità. Modificazioni all'art. 31

Art. 15 - Abrogazione dell'art. 32

Art. 16 - Indennità. Modificazioni all'art. 33

Art. 17 - Annullamento dell'assegnazione. Modificazioni all'art. 36

Art. 18 - Decadenza. Modificazioni all'art. 37

Art. 19 - Risoluzione del contratto. Modificazioni all'art. 38

Art. 20 - Canone di locazione. Modificazioni all'art. 40

Art. 21 - Canone e spese accessorie. Modificazioni all'art. 41

Art. 22 - Determinazione del canone. Modificazioni all'art. 42

Art. 23 - Requisiti. Modificazioni all'art. 43

Art. 24 - Valore locativo. Modificazioni all'art. 45

Art. 25 - Calcolo del canone. Modificazioni all'art. 48

Art. 26 - Fasce di reddito. Modificazioni all'art. 49

Art. 27 - Autorimesse. Modificazioni all'art. 50

Art. 28 - Fondo regionale per l'abitazione. Modificazioni all'art. 51

Art. 29 - Struttura competente. Inserimento dell'art. 51 bis

Art. 30 - Modelli tipo. Modificazioni all'art. 58

Art. 31 - Relazione della Giunta. Modificazioni all'art. 59

Art. 32 - Modificazioni alla tabella B

Art. 33 - Disposizioni finanziarie

 

CAPO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

28 NOVEMBRE 1986, N. 56, COME MODIFICATA

DALLE LEGGI REGIONALI 17 AGOSTO 1987, N. 79,

27 LUGLIO 1989, N. 46, E 1 SETTEMBRE 1997, N. 30

 

Art. 34 - Modificazioni all'art. 2

Art. 35 - Modificazioni all'art. 3

Art. 36 - Modificazioni all'art. 10

 

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE

4 SETTEMBRE 1995, N. 40

 

Art. 37 - Modificazioni all'art. 7

Art. 38 - Modificazioni all'art. 9

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modificano gli artt. 1, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 27, 30 e 31 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39. L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[3] Abroga l'art. 32 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[4] Modificano gli artt. 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 50 e 51 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[5] Inserisce l'art. 51 bis nella L.R. 4 settembre 1995, n. 40.

[6] Modificano gli artt. 58, 59 e la tabella B della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[7] Modificano gli artt. 2, 3 e 10 della L.R. 28 novembre 1986, n. 56.

[8] Modificano gli artt. 7 e 9 della L.R. 4 settembre 1995, n. 40.