§ 2.17.23 - Legge regionale 17 agosto 1999, n. 23.
Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.17 mutui regionali
Data:17/08/1999
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Modalità e condizioni per l'accensione del nuovo mutuo).
Art. 4.  (Estinzione dei mutui con capitale parzialmente erogato o soggetto a vincolo).
Art. 5.  (Oneri a carico della Regione).
Art. 6.  (Intervento regionale).
Art. 7.  (Banche e intermediari finanziari convenzionati).
Art. 8.  (Disposizione in materia di agricoltura).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 10.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 2.17.23 - Legge regionale 17 agosto 1999, n. 23.

Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati.

(B.U. 31 agosto 1999, n. 38).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di riallineare le condizioni applicate ai mutui, contratti con le banche e assistiti da contributo della Regione, a quelle previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 12 (Autorizzazione alla Finaosta s.p.a. e agli istituti di credito convenzionati a modificare i tassi di interesse applicati ai mutui contratti ai sensi di leggi regionali) per i mutui a valere sui fondi di rotazione, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere le misure necessarie per favorire l'estinzione degli stessi da parte dei beneficiari, mediante la concessione di nuovi mutui agevolati.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai mutui contratti a valere sulle seguenti leggi regionali, e loro successive modificazioni:

     a) in materia di agricoltura:

     1) legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34 (Provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli);

     2) legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 (Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura);

     3) legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 (Interventi a favore dell'agriturismo);

     4) legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno);

     5) legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura);

     b) in materia di edilizia:

     1) legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati);

     2) legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale);

     3) legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

     4) legge regionale 27 luglio 1989, n. 46 (Integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, recante norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

     5) legge regionale 21 febbraio 1994, n. 4 (Concessione di contributi in conto interessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

     c) in materia di turismo e trasporti:

     1) legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

     d) in materia di artigianato:

     1) legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9 (Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani).

 

     Art. 3. (Modalità e condizioni per l'accensione del nuovo mutuo).

     1. I beneficiari di mutui assistiti dai contributi regionali previsti dalle leggi di cui all'articolo 2 possono contrarre, con le banche e gli intermediari finanziari convenzionati di cui all'articolo 7, mutui in sostituzione di quelli in essere.

     2. Le domande di nuovo mutuo devono pervenire alle strutture regionali competenti per materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     3. Le domande sono trasmesse alle banche e agli intermediari finanziari che si riservano la valutazione dell'affidabilità dei soggetti richiedenti il mutuo.

     4. Il nuovo mutuo può essere stipulato per un importo non superiore al capitale residuo esistente alla data di scadenza dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione del mutuo originario, incrementato del rateo di interessi a carico della parte mutuataria maturati nel periodo compreso tra la data dell'ultima rata anteriore alla data di estinzione e la data di estinzione stessa.

     5. La durata del nuovo mutuo è pari a quella residua prevista dal piano di ammortamento originario, oltre il preammortamento maturato nel corso del semestre o dell'anno di perfezionamento della contrazione del nuovo mutuo.

     6. Al nuovo mutuo si applicano, relativamente ai vincoli, agli obblighi e ai controlli, le medesime condizioni previste dalle leggi regionali di cui all'articolo 2.

 

     Art. 4. (Estinzione dei mutui con capitale parzialmente erogato o soggetto a vincolo).

     1. Il capitale mutuato di finanziamenti da estinguere relativi ad investimenti in fase di realizzazione può risultare:

     a) erogato parzialmente e non ancora in ammortamento;

     b) erogato totalmente e in ammortamento, ma con parte del capitale mutuato soggetto a vincolo.

     2. Nelle ipotesi previste al comma 1, per capitale residuo si intende:

     a) l'ammontare delle somme erogate, qualora il capitale mutuato sia stato erogato parzialmente;

     b) l'ammontare del capitale residuo risultante dal piano di ammortamento, al netto delle somme vincolate, qualora il capitale mutuato sia stato integralmente erogato, ma parte delle somme risultino soggette a vincolo.

     3. Nei casi previsti al comma 1, i beneficiari possono richiedere, unitamente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 2, un mutuo integrativo di importo pari alle somme da erogare o alle somme soggette a vincolo, secondo le modalità disciplinate dalla presente legge e dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

 

     Art. 5. (Oneri a carico della Regione).

     1. Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione dei nuovi mutui, nonché quelli relativi all'estinzione dei precedenti, sono a carico della Regione, con modalità da definire nelle convenzioni previste all'articolo 7.

     2. Sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dalla stipulazione dei mutui integrativi di cui all'articolo 4, comma 3.

 

     Art. 6. (Intervento regionale).

     1. La Regione interviene sui nuovi mutui stipulati con un contributo in conto interessi, nelle misure stabilite dal presente articolo.

     2. Per i finanziamenti a valere sulle l.r. 34/1973, 26/1977, 1/1983, 35/1983 e 30/1984, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito agrario di miglioramento in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del quaranta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

     3. Per i finanziamenti a valere sulle l.r. 63/1981, 31/1983, 56/1986 e 46/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

     4. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 4/1994, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato come segue:

     a) interventi di restauro previsti dal Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta) e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore;

     b) interventi di ristrutturazione previsti dal Capo I della l.r. 33/1973 e successive modificazioni: tasso pari al trenta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore, e maggiorato di due punti.

     5. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 17/1988, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del venticinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore e aumentato di punti 0,50.

     6. Per i finanziamenti a valere sulla l.r. 9/1989, il contributo in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso di riferimento per il settore del credito alle imprese artigiane per operazioni di durata superiore a diciotto mesi, in vigore nel mese precedente la stipulazione del contratto, incrementato di punti 1,25, e il tasso agevolato a carico del beneficiario del mutuo determinato sulla base del sessantacinque per cento del tasso di riferimento di cui sopra, arrotondato al mezzo punto inferiore.

 

     Art. 7. (Banche e intermediari finanziari convenzionati).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la contrazione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 con la Finaosta S.p.A., la Banca della Valle d'Aosta S.p.A. e le banche di credito cooperativo locali, alle condizioni previste dalla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a rilasciare, per i finanziamenti di cui alla l.r. 17/1988, garanzia fideiussoria a favore delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati.

 

     Art. 8. (Disposizione in materia di agricoltura).

     1. I titolari di mutui contratti a valere sulle l.r. 34/1973, 26/1977, 1/1983, 35/1983 e 30/1984, possono optare tra gli interventi previsti dalla presente legge e l'estinzione anticipata del mutuo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri di cui all'articolo 5, valutati in complessive lire 7 miliardi (euro 3.615.198,29) si fa fronte annualmente, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili e già iscritte nei sottoindicati capitoli, per il triennio 1999/2001, e corrispondenti capitoli dei successivi bilanci, le cui denominazioni sono così modificate:

     a) Cap. 38600 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti - Limiti di impegno";

     b) Cap. 41240 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 09.05.1977, n. 26, art. 8 e successive modificazioni, abrogata dalla l.r. 06.07.1984, n. 30";

     c) Cap. 41260 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui contratti per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate";

     d) Cap. 41280 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti per opere di miglioramento fondiario - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 05.02.1979, n. 7, abrogata ai sensi della l.r. 06.07.1984, n. 30";

     e) Cap. 41610 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno";

     f) Cap. 41639 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su prestiti a favore di operatori agrituristici - Limiti di impegno";

     g) Cap. 43940 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della l.r. 24.10.1973, n. 34, artt. 5 e 8 abrogata dalla l.r. 06.07.1984, n. 30";

     h) Cap. 47520 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui a favore di imprese artigiane per la costruzione, il recupero funzionale o l'ampliamento di immobili destinati alla loro attività' - Limiti di impegno";

     i) Cap. 50720 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui nel settore dell'edilizia residenziale - Rate consolidate";

     j) Cap. 50740 "Contributi in conto interessi e oneri diversi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati - Rate consolidate";

     k) Cap. 51039 "Contributi regionali in conto interessi e oneri diversi su finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie - Limiti di impegno";

     l) Cap 63510 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per il recupero di centri e nuclei abitati di cui al Capo I della l.r. 08.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni - Rate consolidate";

     m) Cap. 64700 "Contributi in conto interessi e oneri diversi su mutui concessi per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - Limite di impegno".

 

     Art. 10. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 9 della L.R. 21 agosto 2000, n. 27.