§ 4.16.1 - Legge regionale 11 agosto 1981, n. 63.
Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.16 movimenti migratori
Data:11/08/1981
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La Regione Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti fissati dalla presente legge, interviene in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente nella Regione, nonché [...]
Art. 2.      L'iniziativa regionale è diretta:
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Non possono beneficiare dei mutui agevolati per l'acquisizione di immobili i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano il coniuge proprietario, nel territorio della Regione, di una [...]
Art. 6.      Agli emigrati che rientrino in Valle per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili potranno essere concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai 20 anni, che abbiano maturato un periodo [...]
Art. 10.      Per gli scopi e le finalità della presente legge, è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1981, la spesa di Lire 25.000.000.
Art. 11.      Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte:
Art. 12.      Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 4.16.1 - Legge regionale 11 agosto 1981, n. 63.

Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14).

 

Art. 1.

     La Regione Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti fissati dalla presente legge, interviene in favore dei valdostani emigrati per lavoro che rientrino definitivamente nella Regione, nonché degli emigrati che continuano la loro attività all'estero e che siano proprietari di case nel territorio della Valle d'Aosta.

 

     Art. 2.

     L'iniziativa regionale è diretta:

     a) a favorire l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento della casa da parte degli emigrati che rientrino definitivamente nella Regione;

     b) a favorire l'ammodernamento e l'ampliamento di case di abitazione in proprietà ai lavoratori emigrati che rientrino nella Regione per motivi occasionali o per soggiorni temporanei o casi simili.

 

     Art. 3. [1]

     Agli emigrati che rientrano definitivamente dall'estero potranno essere concessi mutui agevolati, della durata massima ventennale, diretti a favorire la costruzione di fabbricati di civile abitazione, l'acquisto di alloggi ovvero l'esecuzione di interventi di recupero o di ampliamento dell'abitazione già di loro proprietà.

 

     Art. 4. [1]

     L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 3 è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l'acquisto di abitazioni che per interventi di recupero così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

     La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, i massimali di cui al comma precedente.

     Le caratteristiche degli alloggi di nuova costruzione o da acquistare devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa regionale per la concessione di mutui a privati.

 

     Art. 5.

     Non possono beneficiare dei mutui agevolati per l'acquisizione di immobili i lavoratori emigrati che siano proprietari o abbiano il coniuge proprietario, nel territorio della Regione, di una abitazione sufficiente alle esigenze familiari.

 

     Art. 6.

     Agli emigrati che rientrino in Valle per motivi occasionali, o per soggiorni temporanei o casi simili potranno essere concessi mutui agevolati per la sistemazione parziale o totale della casa di abitazione in proprietà.

 

     Art. 7. [1]

     L'ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 6 è fissato in Lire 30.000.000 ed è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 8. [1]

     L'ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso eccedere gli importi stabiliti agli articolo 4 e 7 della presente legge, è determinato ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31.

     La Regione concorre nel pagamento degli interessi derivanti dai mutui di cui ai precedenti articoli 3 e 6 nella misura costante del 10 percento, indipendentemente dal reddito del beneficiario del mutuo.

     Al termine di ciascun semestre dell'anno solare la Giunta regionale provvede all'approvazione degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda.

     I beneficiari dei mutui agevolati di cui alla presente legge, che intendessero alienare l'alloggio, debbono attenersi alle disposizioni regionali vigenti per la concessione di mutui individuali a privati.

     La Giunta Regionale è autorizzata ad emettere la normativa tecnica di applicazione della presente legge e a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti in Regione.

 

     Art. 9.

     Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini nati in Valle d'Aosta o residenti nella Regione per un periodo non inferiore ai 20 anni, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero, per motivi di lavoro, non inferiore a tre anni consecutivi.

     Sono da considerarsi parimente emigrati i figli o il coniuge superstite di chi abbia comunque acquisito la qualifica di emigrato ai sensi del precedente comma.

     La permanenza all'estero di cui al primo comma del presente articolo, deve risultare da certificazioni di autorità consolari o da documenti equipollenti.

 

     Art. 10.

     Per gli scopi e le finalità della presente legge, è autorizzata, per ciascun anno finanziario, a partire dal 1981, la spesa di Lire 25.000.000.

     Tale spesa è così ripartita:

     - concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 4, Lire 15.000.000.

     - concorso negli interessi per la concessione dei mutui di cui all'articolo 7, Lire 10.000.000.

 

     Art. 11.

     Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si fa fronte:

     - per l'anno 1981 mediante un aumento delle entrate di pari importo già accertato al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio stesso;

     - per gli anni 1982 e 1983 si fa fronte alla copertura con l'aumento previsto dei proventi della casa da gioco di Saint-Vincent;

     - per gli anni successivi l'onere sarà iscritto con la legge d'approvazione dei relativi bilanci di previsione.

 

     Art. 12.

     Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     - Variazione in aumento

     cap. 00300 " Canone di concessione del Casinò di Saint Vincent " L. 25.000.000

     Parte spesa

     - Variazione in aumento

     cap. 25260 (nuova istituzione) " Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore degli emigrati " (limite d'impegno)

     - LR 11 agosto 1981, n. 63

     L. 25.000.000

     Al bilancio di previsione pluriennale 1981-1983, per gli anni 1981- 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte entrata

     - Variazioni in aumento

     Titolo I (entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione)

     Categoria 1a: tributi propri:

     anno 1982 L. 25.000.000

     anno 1983 L. 25.000.000

     L. 50.000.000

     Parte spesa

     - Variazioni in aumento

     Settore 2.2.1. (assetto del territorio e tutela ambientale)

     Programma 2.2.1.2. (interventi per l'edilizia abitativa):

     anno 1982 L. 25.000.000

     anno 1983 L. 25.000.000

     L. 50.000.000

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 maggio 1983, n. 31.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 maggio 1983, n. 31.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 maggio 1983, n. 31.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 maggio 1983, n. 31.