§ 5.1.88 - L.R. 22 ottobre 2001, n. 27.
Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/10/2001
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Derattizzazione).
Art. 3.  (Sanzioni amministrative).
Art. 4.  (Applicazioni delle sanzioni amministrative).
Art. 5.  (Bonifica delle aree).
Art. 6.  (Compiti del medico veterinario).
Art. 7.  (Analisi di laboratorio).
Art. 8.  (Compiti delle Province).
Art. 9.  (Lista delle sostanze).
Art. 10.  (Compiti tecnico-consultivi).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Norma transitoria).


§ 5.1.88 - L.R. 22 ottobre 2001, n. 27. [1]

Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di esche avvelenate.

(B.U. n. 53 del 26 ottobre 2001).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. E' fatto divieto, ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, di preparare, detenere, utilizzare ed abbandonare esche o bocconi avvelenati contenenti sostanze velenose o nocive.

     2. Il divieto si applica a qualsiasi sostanza ingeribile preparata idonea a causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che la ingerisce, ad esclusione delle attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.

     3. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione di tale divieto.

 

     Art. 2. (Derattizzazione).

     1. Le attività di derattizzazione possono essere praticate esclusivamente con prodotti a ciò specificamente destinati ed utilizzati tal quali, nel rispetto comunque delle prescrizioni fornite dal produttore.

     2. Le attività di derattizzazione riguardanti locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici e cantieri di lavoro, sono subordinate a comunicazione al Comune e all'Azienda unità sanitaria locale da parte dei proprietari o degli altri aventi diritto almeno 15 giorni prima. Nella comunicazione devono essere indicate durata del trattamento, sostanze o principi attivi utilizzati nonché le aree interessate.

     3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, previo parere dell'Azienda unità sanitaria locale, il Comune può autorizzare eventuali interventi di derattizzazione indicando nell'atto di autorizzazione la durata del trattamento e le sostanze da utilizzare. Le aree interessate da tali attività sono segnalate con apposita tabellazione contenente l'indicazione della presenza del ratticida e gli elementi identificativi del responsabile del trattamento.

     4. I Comuni sono tenuti alla costituzione e alla custodia di un registro dei trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte di enti pubblici che di privati. I soggetti responsabili dei trattamenti comunicano preventivamente al Comune i tempi del trattamento e il principio attivo utilizzato, usando la scheda apposita.

 

     Art. 3. (Sanzioni amministrative).

     1. Fatta salva l'applicazione delle diverse sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000. Si applicano nei confronti degli autori della violazione il sequestro e la confisca previsti dagli articoli 13, 18 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, licenze o concessioni regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco, è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, delle stesse; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino, della licenza o della concessione.

     Le sanzioni accessorie previste al presente articolo sono obbligatorie.

     3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 1 rivesta la qualifica di guardia particolare giurata o di guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina di guardia particolare giurata o di guardia volontaria.

 

     Art. 4. (Applicazioni delle sanzioni amministrative).

     1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, la Provincia trasmette copia dell'ordinanza- ingiunzione all'ente o all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, il tesserino, la licenza, la concessione o che ha emanato l'atto di nomina, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione o, se questa è proposta, dal passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione stessa. L'ente o l'autorità provvedono, nei successivi sessanta giorni, alla sospensione o alla revoca dei relativi provvedimenti.

 

     Art. 5. (Bonifica delle aree).

     1. A seguito di accertamenti di violazioni del divieto di cui all'articolo 1 effettuati dagli organi di vigilanza competenti, ovvero sulla base delle denunce o segnalazioni degli interessati o dei medici veterinari, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, confermate dai risultati delle analisi eseguite dai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche, di cui all'articolo 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non vengano individuati i responsabili degli illeciti, il Comune attiva, con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'Azienda Unità sanitaria locale competente per la zona e la polizia provinciale, adeguata attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia comunale, possono collaborare le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4, nonché i proprietari o conduttori dei fondi interessati.

     2. Qualora nell'ambito delle attività di cui al comma 1 siano rinvenute altre esche avvelenate, ovvero nel mese successivo al primo episodio si verifichino nello stesso areale uno o più ulteriori episodi di avvelenamento o di rinvenimento di esche, la Provincia, su richiesta del Comune territorialmente competente, dispone con urgenza la delimitazione dell'area perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e morfologia della zona, con avvisi segnalanti il pericolo.

     3. Le attività di bonifica e di delimitazione delle aree o degli accessi non dovranno comunque comportare l'interruzione delle attività faunistiche, agro-silvo-pastorali e di raccolta dei prodotti spontanei del bosco.

 

     Art. 6. (Compiti del medico veterinario).

     1. Il medico veterinario che nell'esercizio delle proprie attività accerti in qualsiasi modo, anche senza l'ausilio di analisi strumentali, l'avvelenamento di specie animale domestica o selvatica, è tenuto - utilizzando apposita scheda - a darne comunicazione entro ventiquattro ore alla polizia provinciale, all'Azienda unità sanitaria locale e al Sindaco del Comune dove è stato rinvenuto l'animale.

     2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma precedente, o direttamente o tramite l'Azienda unità sanitaria locale, dovrà altresì inviare l'animale o qualsiasi campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, alla struttura indicata all'articolo 7, secondo le modalità in questo stabilite.

     3. L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva il Comune invia gli atti all'Ordine dei medici veterinari competente per l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari.

 

     Art. 7. (Analisi di laboratorio).

     1. La Giunta regionale nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge assicura l'attivazione dei laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni:

     - Stricnina

     - Fosfuro di zinco

     - Organofosforici-carbammati

     - Metaldeide

     - Anticoagulanti

     - Arsenico

     - Cloralosio

     - Crimidina

     - Cianuri

     - Erbicidi triazinici

     - Clorati

     - Paraquat

     - DNOC

     - Imidaclopride

     2. Le modalità di accesso a tale servizio da parte dei medici veterinari e delle Aziende unità sanitaria locale, le modalità e i termini delle analisi, gli obblighi di comunicazione alla polizia provinciale, alle Aziende unità sanitaria locale ed al Sindaco, la copertura delle spese, comprese quelle di spedizione, nonché le caratteristiche delle schede di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 6, comma 1, della presente legge, sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Compiti delle Province).

     1. Le Province provvedono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione anche mediante apposita cartografia, dei dati relativi agli episodi di avvelenamento accertati nell'anno precedente, precisando numero, localizzazione temporale e distribuzione geografica.

 

     Art. 9. (Lista delle sostanze).

     1. La Giunta regionale entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge indica, sulla base delle frequenze e quantità del loro utilizzo, la lista dei prodotti velenosi che a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria, anche per la preparazione di esche o bocconi avvelenati, dovranno essere sottoposti a regime controllato mediante l'utilizzazione di appositi registri.

     2. Tale lista viene aggiornata ogni due anni sulla base delle variazioni nelle sostanze utilizzate accertata sulla scorta dei reperti tossicologici esaminati.

 

     Art. 10. (Compiti tecnico-consultivi).

     1. Al Comitato regionale per la protezione degli animali già previsto dall'articolo 14 della legge regionale 19 luglio 1994, n. 19, integrato nella composizione risultante dal comma 2, sono altresì attribuite funzioni di indirizzo e vigilanza per l'applicazione della presente legge, nonché compiti tecnico-consultivi in ordine alle problematiche connesse all'avvelenamento degli animali.

     2. Alle riunioni del Comitato regionale di cui al comma 1 inerenti le problematiche connesse all'avvelenamento degli animali sono invitati un rappresentante delle associazioni dei cacciatori designato dall'U.N.A.V.I., un rappresentante delle associazioni dei tartufai ed un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Umbria e le Marche.

     Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 2.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 7 della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio 2002, con gli stanziamenti all'uopo allocati nella unità previsionale di base 12.1.012 denominata: "Profilassi, risanamento veterinario e Istituto zooprofilattico".

     2. L'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. Agli interventi di cui all'articolo 10 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata "Gestione delle risorse umane".

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.