§ 5.1.75 - L.R. 19 luglio 1994, n. 19.
Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/07/1994
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Benessere degli animali).
Art. 3.  (Responsabilità del detentore).
Art. 4.  (Controllo della riproduzione).
Art. 5.  (Soppressione eutanasica).
Art. 6.  (Anagrafe canina).
Art. 7.  (Codice di riconoscimento).
Art. 7 bis.  (Modalità di detenzione dei cani)
Art. 8.  (Trasferimento, scomparsa o morte del cane).
Art. 9.  (Controllo del randagismo).
Art. 10.  (Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione).
Art. 11.  (Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo).
Art. 12.  (Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali).
Art. 13.  (Provvedimenti e sanzioni amministrative).
Art. 14.  (Comitato regionale per la protezione degli animali).
Art. 15.  (Norma finanziaria).
Art. 16.  (Norme abrogative).
Art. 17.  (Norma di rinvio).
Art. 18.  (Norma transitoria).


§ 5.1.75 - L.R. 19 luglio 1994, n. 19. [1]

Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo.

(B.U. n. 32 del 27 luglio 1994).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie, sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all'uomo.

     2. Ai fini della presente legge si intende:

a) animale di affezione ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, o a scopo amatoriale ludico-sportivo;

b) allevamento di cani e gatti per attività commerciali, la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali;

c) commercio di animali di affezione, qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita di animali o da pensioni per animali, nonché le attività di toelettamento e di addestramento [2].

 

     Art. 2. (Benessere degli animali).

     1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:

     a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i casi di intervento terapeutico;

     b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti agli animali;

     c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il possesso o la detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli liberi o incustoditi senza le debite cautele;

     d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati, catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

     Art. 3. (Responsabilità del detentore).

     1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

     2. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

     3. E' vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

 

     Art. 4. (Controllo della riproduzione).

     1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi veterinari pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali di affezione.

     2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati, secondo quanto previsto all'art. 11.

     3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.

 

     Art. 5. (Soppressione eutanasica).

     1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all'animale.

 

     Art. 6. (Anagrafe canina).

     1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una anagrafe del cane contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti nel territorio.

     2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all'iscrizione dell'animale all'anagrafe di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione del codice di riconoscimento, di cui all'art. 7.

     3. Per l'iscrizione viene compilata un'apposita scheda, predisposta dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

 

     Art. 7. (Codice di riconoscimento).

     1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale presso le strutture operative territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall'Unità sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano di strutture e attrezzature adeguate.

     2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 6.

     3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purché apposti da Enti abilitati a livello nazionale; l'animale tatuato deve comunque essere iscritto all'anagrafe canina dell'Unità sanitaria locale di competenza.

     4. Il veterinario libero professionista provvede all'apposizione del numero di codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente alla stessa l'intervento effettuato.

     5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'animale.

     6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono altresì esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella struttura pubblica.

 

          Art. 7 bis. (Modalità di detenzione dei cani) [3]

     1. AI fine di garantire idonee modalità di custodia dei cani che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), in luoghi e strutture che assicurino adeguate condizioni di sicurezza e di salubrità, sono individuate le seguenti modalità di detenzione:

a) detenzione a scopo amatoriale, ludico e sportivo, senza fini di lucro, di uno o più animali facenti capo ad un unico proprietario o nucleo familiare, ovvero la detenzione nello stesso ricovero di cani di proprietari diversi;

b) detenzione o attività con finalità commerciali, comprendente qualsiasi attività economica svolta da negozi di vendita, da pensioni per animali, nonché le attività di allevamento, di addestramento e di toelettatura dei cani;

c) detenzione ai fini della lotta al randagismo, consistente nell'attività di ricovero di cani vaganti catturati sul territorio da parte dei servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali nelle strutture previste all'articolo 10.

     2. I ricoveri per la detenzione finalizzata agli scopi di cui alla lettera a), del comma 1, devono essere realizzati con materiali atti a soddisfare le normative sul benessere degli animali ed essere facilmente disinfettabili, con una superficie e una copertura idonee a garantire il benessere degli animali e a creare sufficiente riparo ed ombreggiatura. La Giunta regionale, per le finalità di cui al presente comma, emana apposite linee guida, con proprio atto.

 

     Art. 8. (Trasferimento, scomparsa o morte del cane).

     1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane deve segnalare all'Unità sanitaria locale di competenza la scomparsa dell'animale entro tre giorni dall'evento; analoga segnalazione deve essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi titolo o di morte dell'animale.

     2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l'animale deve essere iscritto all'anagrafe dell'Unità sanitaria locale di destinazione con il codice ad esso già attribuito.

 

     Art. 9. (Controllo del randagismo).

     1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.

     2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti idonei.

     3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario.

     4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del proprietario.

     5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'art. 12; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l'assegnazione diventerà definitiva.

     6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati presso le strutture di cui all'art. 10, vengono sterilizzati.

     7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d'intesa con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza nel rispetto dell'igiene pubblica.

 

     Art. 10. (Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione).

     1. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.

     2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente o mediante la stipula, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 12, alla gestione delle strutture di cui al comma 1.

     3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti.

     4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per primi interventi di pronto soccorso agli animali di affezione, per l'isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell'art. 9.

     5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche generali:

     a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri abitati;

     b) sufficiente approvvigionamento idrico;

     c) scarichi conformi alle norme vigenti;

     d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata, facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui all'art. 11 sulla base delle esigenze.

     6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma 1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante forme di convenzione con veterinari liberi professionisti.

     7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento animali di affezione.

     8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma 1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano triennale di cui all'art. 11.

     9. Le strutture private adeguano, entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, i propri standards a quanto previsto al comma 5 e sono soggette alle norme di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

 

     Art. 11. (Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo).

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione che contenga:

     a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell'art. 10 nonché l'individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non provvisti di strutture proprie;

     b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali di affezione;

     c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente;

     d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali ed alle guardie zoofile;

     e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla presente legge;

     f) gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

     2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie e per le lettere b), c), d), fino al 25 per cento.

 

     Art. 12. (Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali).

     1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 13. (Provvedimenti e sanzioni amministrative).

     1. In caso di violazione alle norme di cui agli artt. 2 e 3, gli animali maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della Unità sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere, i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

     2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente di iscriverlo all'anagrafe di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

     3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio, salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni anche nell'ambito della propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.

     4. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 8 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.

     5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per gli interventi previsti nella presente legge.

     6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.

 

     Art. 14. (Comitato regionale per la protezione degli animali).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la protezione degli animali.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università degli studi di Perugia;

     b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Perugia;

     c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;

     d) un funzionario dell'Ufficio zootecnia della Giunta regionale;

     e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta regionale;

     f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie Locali;

     g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 12;

     h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.

     3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

     4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che rimane in carica per la durata della legislatura.

     5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario di livello non superiore all'VIII qualifica funzionale, individuato dalla Giunta regionale.

     6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative.

     7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale, può esprimere pareri sugli specifici disegni di legge.

 

     Art. 15. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. a), dell'art. 11, di cui alla presente legge, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 186.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7310 di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'esercizio 1994, denominato: «Contributi ai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per il risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per gli animali di affezione e dei canili pubblici».

     2. Per gli interventi previsti alle lettere b, c), d) dell'art. 11 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 62.878.710, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al cap. 2331 di nuova istituzione denominato: «Spese per la produzione e l'attuazione dei programmi di informazione e di educazione per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo».

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di L. 248.878.710, di cui ai precedenti commi, si fa fronte con pari disponibilità esistente al cap. 2330 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994.

     4. Al bilancio dell'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia nella competenza che nella cassa:

 

PARTE SPESA

Cap. 2330 - in diminuzione L. 248.878.710;

Cap. 2331 - in aumento L. 62.878.710;

Cap. 7310 - in aumento L. 186.000.000.

     5. Al finanziamento dell'onere relativo al funzionamento del Comitato regionale per la protezione degli animali di cui all'art. 14 della presente legge si farà fronte con quota dello stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994, bilancio pluriennale 1016081.

     6. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.

 

     Art. 16. (Norme abrogative).

     1. Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 17. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dal presente articolato si fa richiamo a quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

 

     Art. 18. (Norma transitoria).

     1. Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, purché compatibili con la presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1994, nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'art. 11, a procedere, previo censimento delle strutture esistenti e funzionanti di cui all'art. 10, all'erogazione delle provvidenze previste nella misura stabilita al comma 2 dell'art. 11.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[3] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.