§ 4.4.28 - L.R. 29 ottobre 1999, n. 29.
Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico- ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana".


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:29/10/1999
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Ambito territoriale).
Art. 4.  (Obiettivi e strumenti).
Art. 5.  (Adozione approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'Area naturale protetta).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.28 - L.R. 29 ottobre 1999, n. 29.

Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico- ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana".

(B.U. n. 58 del 10 novembre 1999).

 

TITOLO I

INDIVIDUAZIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE

DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE

"MONTE PEGLIA E SELVA DI MEANA"

 

Art. 1. (Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale).

     1. La Regione Umbria assume lo strumento "Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale", di seguito denominato anche "Sistema" al fine di assicurare la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nell'ambito territoriale effettivo della loro incidenza, integrandone le potenzialità ove ricomprese in classificazioni funzionali diverse.

     2. Il "Sistema" è costituito da un Piano di ambito territoriale che coordina le politiche di settore, secondo i principi dello sviluppo sostenibile e delinea, nel contempo gli obiettivi di qualità ambientale e culturale da perseguire e i relativi processi di sviluppo da avviare e controllare.

     Il Piano ha come contenuti essenziali:

     a) un'analisi territoriale delle aree prescelte dalla Regione stabilite in cartografia non inferiore alla scala di 1:50.000;

     b) gli indirizzi relativi agli obiettivi generali da perseguire;

     c) le proposte di Piano operative;

     d) i modi di valutazione degli effetti delle proposte operative.

     3. Il Sistema è anche strumento per la realizzazione del Piano regionale delle aree naturali protette di cui al D.P.G.R. 10 febbraio 1998, n. 61, nonché di coordinamento degli interventi previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. E' istituito il Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana".

     2. Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative al Sistema sono attribuite alla unione speciale di comuni competente [1].

     3. Il Sistema di cui al comma 1 comprende, all'interno dell'ambito territoriale considerato:

     a) le Aree naturali protette istituite in base alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

     b) le Aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

     c) le Aree forestali appartenenti al demanio pubblico e segnatamente a quello regionale;

     d) le Aree di particolare interesse faunistico nelle quali, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, vengono programmate e attuate le attività di protezione della fauna e di gestione faunistico-venatoria;

     e) le Aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o particolare costituite dalle aree di studio di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.G.R. n. 61/98 nonché le Aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     e bis) le aree contigue alle aree naturali protette Selva di Meana ed Elmo-Melonta, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 9/1995 [2].

 

     Art. 3. (Ambito territoriale). [3]

     1. I confini del Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana" nonché i confini e le categorie di aree di cui all'articolo 2, comma 3 sono individuati e rappresentati dalle cartografie 1:12.000 e 1:35.000 nonché dalle relative leggende allegate alla presente legge [4].

     1 bis. Le aree naturali protette di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), istituite ai sensi della l.r. 9/1995 i cui confini sono individuati e rappresentati dalle cartografie di cui al comma 1, sono Selva di Meana, Elmo-Melonta e San Venanzo [5].

 

     Art. 4. (Obiettivi e strumenti).

     1. La unione speciale di comuni competente attua il sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale in modo di assicurare omogeneità ed integrazione degli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici nonché delle tradizioni culturali delle popolazioni locali [6].

     2. Per il raggiungimento degli obiettivi generali la unione speciale di comuni predispone e approva, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano oggetto del sistema con i relativi contenuti programmatici economici e sociali [7].

     3. Il piano del sistema è approvato previa partecipazione di tutti gli Enti locali e pubblici interessati, delle forze economiche e culturali organizzate operanti sul territorio considerato.

     4. Il piano del sistema ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente.

     5. La unione speciale di comuni integra il piano generale del Sistema con la pianificazione facente capo a soggetti amministrativi diversi per le competenze loro spettanti nel territorio considerato [8].

     6. La unione speciale di comuni nell'ambito dei poteri conferitegli dalla presente legge, esercita anche le funzioni attribuite al soggetto gestore delle Aree naturali protette istituite [9].

     7. I piani e i programmi approvati dalla unione speciale di comuni per la gestione del sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale, se relativi ad un'Area naturale protetta, godono delle priorità previste all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 [10].

 

     Art. 5. (Adozione approvazione dei piani e del regolamento di gestione dell'Area naturale protetta).

     1. Il piano dell'Area naturale protetta ricompresa nel Sistema Monte Peglia e Selva di Meana istituito con la presente legge, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il Piano regolatore generale - parte strutturale - dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Comune è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area naturale protetta.

     2. In caso di Area naturale protetta interprovinciale o interregionale le funzioni amministrative attribuite alla Provincia dall'art. 9 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono svolte dalla Giunta regionale [11].

     3. Il piano pluriennale economico e sociale dell'Area di cui al comma 1, è approvato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 13 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le procedure previste per il piano regolatore generale - parte attuativa - dall'art. 21 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, intendendosi che il Consiglio comunale è sostituito dal soggetto di gestione dell'Area naturale protetta.

     4. Con le stesse procedure stabilite al comma 3 è adottato e approvato il regolamento dell'Area naturale protetta di cui all'art. 14 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito, per memoria, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 il cap. 9660 denominato: "Gestione e realizzazione del Sistema di interesse naturalistico ambientale Monte Peglia e Selva di Meana".

     2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie sia in termini di competenza che di cassa.

 

 

Cartografia [12]

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 2009, n. 8.

[3] Articolo corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 24 novembre 1999, n. 61 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 2000, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2.

[6] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[9] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[11] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 23 luglio 2003, n. 14.

[12] Cartografia già sostituita dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 2000, n. 4 e ulteriormente sostituita dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2.