§ 2.2.101 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 384/1996.
Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:22/12/1995
Numero:384


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Determinazione del dumping.
Art. 3.  Accertamento di un pregiudizio.
Art. 4.  Definizione di industria comunitaria.
Art. 5.  Apertura del procedimento.
Art. 6.  L'inchiesta.
Art. 7.  Misure provvisorie.
Art. 8.  Impegni.
Art. 9.  Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi.
Art. 10.  Retroattività.
Art. 11.  Durata, riesami e restituzioni.
Art. 12.     
Art. 13.  Elusione.
Art. 14.  Disposizioni generali.
Art. 15.  Consultazioni.
Art. 16.  Visite di verifica.
Art. 17.  Campionamento.
Art. 18.  Omessa collaborazione.
Art. 19.  Trattamento riservato.
Art. 20.  Divulgazione di informazioni.
Art. 21.  Interesse della Comunità.
Art. 22.  Disposizioni finali.
Art. 23.  Abrogazione della normativa vigente e disposizioni transitorie.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 2.2.101 - Regolamento 22 dicembre 1995, n. 384/1996.

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea.

(G.U.C.E. 6 marzo 1996, n. L 56).

 

Art. 1. Principi.

     1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.

     2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel Paese esportatore nell'ambito di normali operazioni commerciali.

     3. Il Paese esportatore è di norma il Paese d'origine. Esso, tuttavia, può essere un Paese intermedio, salvo quando i prodotti transitano semplicemente in questo Paese oppure non sono ivi fabbricati o il loro prezzo in questo Paese non è comparabile.

     4. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto simile" si intende un prodotto identico, vale a dire simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato.

 

     Art. 2. Determinazione del dumping.

     A. VALORE NORMALE

     1. Il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel Paese esportatore.

     Qualora l'esportatore nel Paese esportatore non produca né venda il prodotto simile, il valore normale può tuttavia essere stabilito in basi ai prezzi di altri venditori o produttori.

     I prezzi praticati tra le parti apparentemente associate oppure vincolate da un accordo di compensazione possono essere considerati come propri di normali operazioni commerciali, e possono quindi essere utilizzati per stabilire il valore normale unicamente qualora sia dimostrato che tale rapporto non incide sui prezzi.

     Per determinare se due parti sono associate occorre tener conto della definizione di “parti collegate”, di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [1].

     2. Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno sono di norma utilizzate per determinare il valore normale se il volume di tali vendite corrisponde ad almeno il 5% del volume delle vendite del prodotto alla Comunità.

     Può tuttavia essere utilizzato anche un volume di vendite inferiore, tra l'altro quando i prezzi applicati sono considerati rappresentativi per il mercato considerato.

     3. Quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile, oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se, tale vendite a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale del prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel Paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un Paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.

     Ai sensi della frase precedente, si ritiene che una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato sussista, tra l'altro, in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali [2].

     4. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del Paese esportatore, oppure destinati ad un Paese terzo, che sono effettuate a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari (fissi e variabili), con l'aggiunta delle spese generali, amministrative e di vendita, possono essere considerate come non eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a causa del prezzo e quindi si può, non tenerne conto ai fini della determinazione del valore normale, soltanto se tali vendite sono avvenute in un periodo di tempo prolungato, in quantitativi consistenti e a prezzi che non consentono di coprire tutti i costi entro un congruo termine. Si ritiene che i prezzi inferiori ai costi al momento della vendita consentano il recupero dei costi entro un congruo termine se sono superiori alla media ponderata dei costi nel periodo dell'inchiesta.

     Per periodo di tempo prolungato si intende di norma un anno e comunque un periodo non inferiore a sei mesi. Si ritiene che le vendite a prezzi inferiori ai costi unitari siano effettuate in quantitativi consistenti entro tale periodo se viene accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita è inferiore alla media ponderata dei costi unitari oppure che il volume delle vendite a prezzi inferiori ai costi unitari è pari ad almeno il 20% del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale.

     5. I costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel Paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

     Se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

     Sono presi in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. In mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è fatta di preferenza in funzione del volume d'affari. Se l'adeguamento non è già previsto nel sistema di ripartizione di cui al presente comma, i costi sono opportunamente adeguati per tener conto delle voci di spesa straordinarie attinenti alla produzione attuale e/o futura.

     Quando, per una parte del periodo previsto per il recupero dei costi, vengono utilizzati nuovi impianti di produzione che implicano sostanziali investimenti aggiuntivi e bassi indici di utilizzazione degli impianti, in seguito ad operazioni di avviamento che si svolgono nel periodo dell'inchiesta o in una parte di esso, i costi medi per la fase di avviamento sono quelli applicabili, secondo le regole di ripartizione sopra specificate, alla fine di tale fase e come tali sono inseriti, per il periodo dell'inchiesta, nella media ponderata dei costi di cui al paragrafo 4, secondo comma. La durata della fase di avviamento è determinata in funzione delle circostanze relative al produttore o all'esportatore interessato e non deve comunque superare un'adeguata parte iniziale del periodo previsto per il recupero dei costi. Per questo adeguamento dei costi applicabile durante il periodo dell'inchiesta, le informazioni relative ad una fase di avviamento che si estende oltre detto periodo vengono prese in considerazione unicamente se sono presentate prima delle verifiche ed entro tre mesi a decorrere dall'inizio dell'inchiesta [3].

     6. Gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono basati su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, da parte dell'esportatore o del produttore soggetti all'inchiesta. Se non è possibile determinare tali importi in base ai dati suddetti, possono essere utilizzati i seguenti elementi:

     a) la media ponderata degli importi effettivi determinati per altri esportatori o produttori sottoposti all'inchiesta riguardo alla produzione e alla vendita del prodotto simile sul mercato interno del Paese d'origine;

     b) gli importi effettivamente sostenuti dall'esportatore o dal produttore in questione sul mercato interno del Paese d'origine, nel corso di normali operazioni commerciali, per la produzione e la vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;

     c) qualunque altro metodo appropriato, a condizione che l'importo del profitto così determinato non superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del Paese d'origine, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

     7. a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato [*], il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi; compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

[*] Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Corea del Nord, Kirghizistan, Moldavia, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan [4]

     Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

     Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

     b) Nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dall'Ucraina, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a) [5].

     c) La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:

     - le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, ed i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;

     - le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;

     - i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggetti a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;

     - le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e

     - le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato. Si procede ad un accertamento se il produttore soddisfa i criteri summenzionati entro tre mesi dall'avvio dell'inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria la possibilità di presentare osservazioni. Quest'accertamento resta valido durante l'inchiesta [6].

     B. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

     8. Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l'esportazione dal Paese esportatore alla Comunità.

     9. Quando non esiste un prezzo all'esportazione oppure quando il prezzo all'esportazione non è considerato attendibile a causa dell'esistenza di un rapporto d'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o un terzo, il prezzo all'esportazione può essere costruito in base al prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, su qualsiasi altra base equa. In questi casi, per stabilire in prezzo all'esportazione attendibile al livello frontiera comunitaria, sono applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.

     I costi per i quali sono applicati gli adeguamenti comprendono quelli normalmente a carico dell'importatore, ma che sono sostenuti da qualsiasi parte operante all'interno o all'esterno della Comunità, che sia collegata all'importatore o all'esportatore oppure ad essi vincolata da un accordo di compensazione. Sono inclusi in tali costi trasporto normale, assicurazione, movimentazione, carico e scarico e spese accessorie; dazi doganali, dazi antidumping ed altre tasse pagabili nel Paese importatore per l'importazione o la vendita delle merci, nonché un margine adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti.

     C. CONFRONTO

     10. Tra il valore normale e il prezzo all'esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all'esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti, valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell'applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specificate, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

     a) Caratteristiche fisiche

     Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L'importo dell'adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.

     b) Oneri all'importazione e imposte indirette

     Il valore normale è adeguato di un importo corrispondente agli oneri all'importazione o alle imposte indirette che gravano sul prodotto simile e sui materiali in esso incorporati destinati al consumo nel Paese esportatore e che non sono riscossi oppure sono rimborsati per i prodotti esportati nella Comunità.

     c) Sconti, riduzione e quantitativi

     Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti agli sconti e alle riduzioni, compresi quelli accordati per le differenze tra i quantitativi, a condizione che siano adeguatamente quantificati e direttamente collegati alle vendite in oggetto. Può essere effettuato un adeguamento anche per gli sconti e le riduzioni differiti, a condizione che la domanda di adeguamento si basi su una prassi normalmente seguita in precedenza, inclusa l'osservanza delle condizioni richieste per ottenere gli sconti o le riduzioni.

     d) Stadio commerciale

     i) Viene applicato un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, compresa ogni differenza che può emergere nelle vendite Original Equipment Manufacturer (OEM), se rispetto al sistema di distribuzione nei due mercati risulta che il prezzo all'esportazione, compreso quello costruito, si riferisce ad uno stadio commerciale diverso rispetto a quello del valore normale e che la differenza incide sulla comparabilità dei prezzi, come è dimostrato dalle costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi dati commerciali nel mercato interno del paese esportatore. L'importo dell'adeguamento è determinato in funzione del valore di mercato della differenza.

     ii) Tuttavia, in circostanze non previste nel punto i), qualora una differenza esistente nello stadio commerciale non possa essere quantificata per l'assenza di tali stadi sul mercato interno dei paesi esportatori, o quando si dimostri che talune funzioni si riferiscono a stadi commerciali diversi da quello che deve essere utilizzato in sede di confronto, può essere accordato uno speciale adeguamento [7].

     e) Trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori

     Viene applicato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi direttamente connessi sostenuti per far pervenire il prodotto dai locali dell'esportatore ad un acquirente indipendente, quando tali costi sono inclusi nei prezzi applicati. Sono comprese le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e quelle accessorie.

     f) Imballaggio

     Si applica un adeguamento per tener conto delle differenze relative ai rispettivi costi, direttamente collegati, sostenuti per l'imballaggio del prodotto.

     g) Credito

     Si applica un adeguamento per le differenze inerenti al costo di eventuali crediti concessi per le vendite in esame, a condizione che si sia tenuto conto di questo fattore nella determinazione dei prezzi applicati.

     h) Servizio d'assistenza

     Viene effettuato un adeguamento per le differenze inerenti ai costi diretti sostenuti per fornire garanzie, assistenza tecnica e servizi, a norma di legge oppure in conformità del contratto di vendita.

     i) Commissioni

     Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame.

     Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni [8].

     j) Conversione valutaria

     Se il confronto tra i prezzi richiede una conversione valutaria, deve essere utilizzato il tasso di cambio della data di vendita. Tuttavia, nei casi in cui la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all'esportazione in oggetto, si utilizza il tasso di cambio della vendita a termine. La data di vendita è di norma la data della fattura, ma si può utilizzare la data del contratto, dell'ordine di acquisto o della conferma dell'ordine, se questi documenti sono più idonei a determinare le condizioni di vendita. Non si tiene conto delle fluttuazioni dei cambi e gli esportatori dispongono di un termine di sessanta giorni per modificare i propri prezzi in funzione di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell'inchiesta.

     k) Altri fattori

     Un adeguamento può essere ugualmente effettuato per differenze relative ad altri fattori non indicati nelle lettere da a) a j) se è dimostrato, come prescritto a norma del presente paragrafo, che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare che gli acquirenti pagano sistematicamente prezzi diversi sul mercato interno a causa della differenza fra tali fattori [9].

     D. MARGINE DI DUMPING

     11. Salve le disposizioni pertinenti relative all'equo confronto, l'esistenza di margini di dumping nel corso dell'inchiesta è di norma accettata in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità oppure in base al confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all'esportazione nella Comunità per ogni operazione. Il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all'esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping. Il presente paragrafo non osta all'utilizzazione delle tecniche di campionamento in conformità dell'articolo 17.

     12. Per margine di dumping si intende l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata.

 

     Art. 3. Accertamento di un pregiudizio.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio grave, la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato in conformità con le disposizioni del presente articolo.

     2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria.

     3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

     4. Se le importazioni di un prodotto da più di un Paese sono simultaneamente oggetto di inchieste antidumping, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun Paese è superiore a quello minimo definito all'articolo 9, paragrafo 3 e il volume delle importazioni da ciascun Paese non è trascurabile e che b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

     5. L'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l'entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito, e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

     6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.

     7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di Paesi terzi e comunitari la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

     8. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione dell'industria comunitaria del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono valutati in relazione alla produzione del gruppo e della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.

     9. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio notevole deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile ed imminente.

Per accertare l'esistenza di una minaccia di notevole pregiudizio, vengono presi in considerazione, tra l'altro, i seguenti fattori:

     a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;

     b) una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità, in considerazione della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;

     c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni e

     d) la situazione delle scorte dei prodotti soggetti all'inchiesta.

Nessuno dei fattori sopra elencati costituisce, di per sé, una base di giudizio determinante, ma in presenza di tutti i fattori considerati si può concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un notevole pregiudizio.

 

     Art. 4. Definizione di industria comunitaria.

     1. Ai fini del presente regolamento, si intende per "industria comunitaria" il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, della produzione comunitaria totale di tali prodotti. Tuttavia:

     a) qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di dumping, l'espressione "industria comunitaria" può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;

     b) in circostanze eccezionali il territorio della Comunità può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se I) i produttori di detto mercato vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato e II) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria comunitaria totale non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in tale mercato isolato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detto mercato.

     2. Ai fini de paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora a) uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta oppure b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo oppure c) insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, detto produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che una parte controlli l'altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti alla seconda.

     3. Qualora per industria comunitaria si intendono i produttori di una determinata regione, gli esportatori hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 8 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse comunitario alle misure, occorrerà attribuire una particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio della Comunità. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.

     4. Al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8.

 

     Art. 5. Apertura del procedimento.

     1. Salvo il disposto del paragrafo 6, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto delle pretese pratiche di dumping è aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria comunitaria.

La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. la denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.

Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione al dumping o al pregiudizio che ne risulta per un'industria della Comunità comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.

     2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:

     a) identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria comunitaria, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori comunitari noti (oppure delle associazioni dei produttori comunitari) del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione comunitaria del prodotto simile attribuibile a tali produttori;

     b) descrizione completa del prodotto assertivamente oggetto di dumping, nome del Paese o dei Paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei Paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;

     c) informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto quando è destinato al consumo nel mercato interno dei Paesi di origine o di esportazione (oppure, secondo il caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal Paese o dai Paesi di origine o di esportazione a un Paese o a Paesi terzi oppure sul valore costruito del prodotto), nonché informazioni sui prezzi all'esportazione oppure, secondo il caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente nella Comunità;

     d) informazioni relative all'andamento del volume delle importazioni assertivamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato comunitario e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria comunitaria, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria comunitaria, elencati all'articolo 3, paragrafo 3 e paragrafo 5.

     3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

     4. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale de prodotto simile realizzata dall'industria comunitaria.

     5. Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità evitano di divulgare la relativa denuncia. Tuttavia, dopo aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata e prima di avviare l'inchiesta, esse ne informano il governo del Paese esportatore interessato.

     6. Qualora, in circostanze particolari, si decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria comunitaria, o per suo conto, l'inchiesta può essere aperta unicamente se è giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2.

     7. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza del dumping e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro Paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1%, a meno che tali Paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3% del consumo comunitario.

     8. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.

     9. Se, previa consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia il procedimento entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato, previa consultazione, entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione.

     10. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i Paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione; l'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

     11. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei Paesi esportatori e i denunzianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del Paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del Paese esportatore e alle relative associazioni di categoria.

     12. L'inchiesta antidumping non osta alle procedure di sdoganamento.

 

     Art. 6. L'inchiesta.

     1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello comunitario. L'inchiesta riguarda tanto le pratiche di dumping quanto il pregiudizio, i cui aspetti sono esaminati simultaneamente. Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento. Le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.

     2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antidumping hanno almeno trenta giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del Paese esportatore. Il termine può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che li riguardino, per chiedere tale proroga.

     3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste. Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati. Quando queste informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate è comunicato un riassunto non riservato.

     4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, gli operatori commerciali ed i produttori della Comunità e di effettuare inchieste in Paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del Paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione. Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

     5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 5, paragrafo 10, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

     6. Gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del governo dei Paesi esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10 e che ne facciano richiesta, hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.

     7. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 10, nonché i rappresentanti del Paese esportatore, che ne facciano richiesta per iscritto possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 19 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

     8. Salvo nei casi di cui all'articolo 18, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le risultanze deve essere accertata con la massima accuratezza.

     9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta viene conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro quindici mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma degli articoli 8 o 9.

 

     Art. 7. Misure provvisorie.

     1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 5, sia stato pubblicato un avviso di apertura, le parti interessate abbiano avuto adeguate possibilità di presentare informazioni e osservazioni in conformità con l'articolo 5, paragrafo 10, sia stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria e qualora l'interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio. I dazi provvisori vengono imposti non prima di sessanta giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.

     2. L'importo del dazio provvisorio non può superare il margine di dumping provvisoriamente accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, se un dazio inferiore è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

     3. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nella Comunità viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.

     4. La Commissione istituisce le misure provvisorie previa consultazione oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono non oltre dieci giorni necessari alla notificazione della decisione della Commissione agli Stati membri.

     5. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sono presenti i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio provvisorio antidumping.

     6. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi da 1 a 5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente.

     7. I dazi provvisori sono imposti per un periodo di sei mesi e possono essere prorogati di tre mesi oppure possono essere imposti per un periodo di nove mesi. Possono tuttavia essere prorogati, o imposti per un periodo di nove mesi unicamente se gli esportatori che rappresentano una percentuale significativa degli scambi in oggetto lo richiedono o non fanno obiezione alla relativa notificazione della Commissione.

 

     Art. 8. Impegni.

     1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria [10].

     2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso. Tuttavia, se le importazioni oggetto di dumping continuano, si può ritenere che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata o titolo provvisorio l'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio. Salvo circostanze eccezionali non possono essere offerti impegni dopo la scadenza del termine fissato conformemente all'articolo 20, paragrafo 5 per la presentazione delle osservazioni.

     3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale. Agli esportatori interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si intende proporre il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rigetto vengono esposti nella decisione definitiva.

     4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso, che possa essere comunicata alle altre parti interessate all'inchiesta.

     5. In caso di accettazione degli impegni, previa consultazione, e in assenza di obiezioni nel comitato consultivo, l'inchiesta è chiusa. In tutti gli altri casi la Commissione presenta immediatamente una relazione al Consiglio sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere l'inchiesta. L'inchiesta si considera chiusa se entro un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso altrimenti.

     6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio è normalmente completata. In tal caso, se si conclude per l'insussistenza del dumping o del pregiudizio, l'impegno diviene automaticamente caduco, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo. Se si accerta l'esistenza di dumping o di pregiudizio, l'impegno continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle sue modalità ed alle disposizioni del presente regolamento.

     7. La Commissione chiede agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.

     8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini dell'articolo 11 si ritiene che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del Paese esportatore.

     9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

     Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni. [11]

     10. A norma dell'articolo 7, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.

 

     Art. 9. Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi.

     1. In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

     2. Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

     3. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, il pregiudizio è di norma considerato irrilevante se le importazioni in oggetto sono inferiori ai volumi di cui all'articolo 5, paragrafo 7. Gli stessi procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che il margine di dumping è inferiore al 2%, espresso in percentuale del prezzo all'esportazione, a condizione che sia chiusa unicamente l'inchiesta quando il margine è inferiore al 2% per i singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e che possono essere sottoposti ad un'ulteriore inchiesta in un eventuale riesame svolto per il Paese interessato a norma dell'articolo 11.

     4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria [12].

     5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento. Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora non sia possibile e, come regola generale, nei casi citati nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), il nome del paese fornitore interessato.

     Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), viene tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare, presentando richieste debitamente motivate, che:

     a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

     b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;

     c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

     d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato;

     e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori. [13]

     6. Se la Commissione ha svolto un esame limitato a norma dell'articolo 17, il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 17, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non supera la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione. Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di margini nulli o minimi, né di margini determinati nelle circostanze di cui all'articolo 18. Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori che sono stati sottoposti ad un esame individuale, a norma dell'articolo 17.

 

     Art. 10. Retroattività.

     1. Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 e dell'articolo 9, paragrafo 4, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

     2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di dumping e di pregiudizio, il Consiglio, indipendentemente dall'imposizione di un dazio antidumping definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio. A tal fine non è considerato un pregiudizio un ritardo grave nella costituzione di un'industria comunitaria, né una minaccia di pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono liberati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.

     3. Se il dazio antidumping definitivo è superiore al dazio provvisorio la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.

     4. Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, che la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni e in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

     a) che il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l'importatore è oppure dovrebbe essere informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio addotto o accertato e

     b) oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

     5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nella Comunità prima della violazione o della revoca dell'impegno.

 

     Art. 11. Durata, riesami e restituzioni.

     1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

     2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

     Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio, in assenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, tra l'altro, il persistere del dumping o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano attuate nuove pratiche di dumping arrecanti pregiudizio.

     Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, i rappresentanti del Paese esportatore e i produttori comunitari hanno la possibilità di sviluppare o di confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure.

     Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente paragrafo. I produttori comunitari, non oltre tre mesi prima della fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame in conformità del secondo comma. Viene inoltre pubblicato anche l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente paragrafo.

     3. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell'esigenza di tale riesame intermedio.

     Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

     Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l'altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati.

     4. Viene inoltre svolto un riesame per accertare i singoli margini di dumping nei confronti dei nuovi esportatori nel Paese d'esportazione in oggetto, i quali, non hanno effettuato esportazioni nel periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite.

     Il riesame è avviato se un nuovo esportatore o produttore può dimostrare di non essere collegato agli esportatori o ai produttori del Paese esportatore nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto in oggetto e di aver effettivamente eseguito esportazioni nella Comunità dopo il suddetto periodo dell'inchiesta oppure di aver assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nella Comunità.

     Il riesame relativo ai nuovi esportatori viene avviato e svolto rapidamente, sentito il comitato consultivo, e dopo aver dato ai produttori comunitari la possibilità di comunicare osservazioni. Il regolamento della Commissione che inizia il riesame sopprime, nei confronti dei nuovi esportatori interessati, il dazio in vigore modificando il regolamento che istituisce il dazio, e stabilisce che le importazioni siano soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping nei confronti di tali esportatori, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo al decorrere dalla data di inizio del riesame.

     Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai dazi istituiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

     5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

     La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

     Se l'inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

     — giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

     — giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure

     — essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

     Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [14]

     6. La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l'esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall'istituzione comunitaria che le ha adottate. Qualora le misure siano soppresse nei confronti dei singoli esportatori, ma non nel Paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti al procedimento e di conseguenza possono essere automaticamente soggetti ad una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del Paese in oggetto a norma del presente articolo.

     7. Se un riesame a norma del paragrafo 3 e in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto al paragrafo 2, esso verte anche sulle circostanze di cui al paragrafo 2.

     8. Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

     Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data sui cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitivo degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

     Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi antidumping richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi ai valori normali e ai prezzi all'esportazione nella Comunità per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congrue termine, la domanda è respinta.

     Sentito il comitato consultivo, la Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e le risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, sono utilizzate per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata. Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro dodici mesi e, comunque non oltre diciotto mesi, dalla data alla quale la domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione suddetta.

     9. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma del presente articolo la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2, in particolare i paragrafi 11 e 12, e dell'articolo 17.

     10. Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione in conformità dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

 

     Art. 12.

     1. Se l'industria comunitaria o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

     L'inchiesta può anche essere riaperta, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro. [15]

     2. Durante l'inchiesta in forza del presente articolo gli esportatori, gli importatori e i produttori della Comunità hanno la possibilità di chiarire la situazione relativa ai prezzi di rivendita e ai successivi prezzi di vendita e, qualora si concluda che la misura avrebbe dovuto provocare variazioni di tali prezzi per eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 3, i prezzi all'esportazione sono rivalutati in conformità con l'articolo 2 e i margini di dumping sono ricalcolati in funzione dei prezzi all'esportazione così ottenuti. Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione [16].

     3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito dal Consiglio [17].

     4. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

     La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

     Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini suddetti, i dazi rimangono invariati. Un avviso annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [18]

     5. In conformità del presente articolo le asserite variazioni del valore normale sono prese in considerazione unicamente se informazioni complete sui valori normali modificati, debitamente comprovate, sono comunicate alla Commissione entro i termini fissati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Qualora l'inchiesta implichi un riesame dei valori normali, le importazioni possono essere sottoposte a registrazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, in attesa dell'esito dell'inchiesta.

 

     Art. 13. Elusione.

     1. L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

     Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate all'articolo 13, paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo. [19]

     2. Operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un Paese terzo sono considerate elusive delle misure vigenti, nelle seguenti circostanze:

     a) le operazioni sono iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente e i pezzi utilizzati sono originari del Paese soggetto alla misura; e

     b) il valore dei pezzi suddetti è uguale o superiore al 60% del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato; l'elusione è tuttavia esclusa se il valore aggiunto ai pezzi originato nell'operazione di assemblaggio o di completamento è superiore al 25% del costo di produzione; e

     c) gli effetti riparatori del dazio sono indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile assemblato, e vi siano elementi di prova dell'esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari.

     3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste [20].

     4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

     Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

     Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

     A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. [21]

     5. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

 

     Art. 14. Disposizioni generali.

     1. I dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni. Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.

     2. I regolamenti che impongono dazi antidumping provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei Paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali pertinenti per la determinazione del dumping e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.

     3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune del concetto di origine, contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

     4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi [22].

     5. La Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. La registrazione è decisa con regolamento, che deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.

     6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

     7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornirle le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6 [23].

 

     Art. 15. Consultazioni.

     1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto dai rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

     2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili [24].

     3. Qualora sia necessario, si può procedere alle consultazioni con procedura scritta; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente prende le disposizioni necessarie per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

     4. Le consultazioni riguardano in particolare:

     a) l'esistenza del dumping e i metodi da utilizzare per stabilire il margine di dumping;

     b) l'esistenza e l'entità del pregiudizio;

     c) il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio;

     d) le misure idonee, nel caso specifico, a prevenire il pregiudizio causato dal dumping oppure a porre rimedio agli effetti del pregiudizio, nonché le modalità di applicazione di tali misure.

 

     Art. 16. Visite di verifica.

     1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, allo scopo di verificare le informazioni comunicate in materia di dumping e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica può non essere svolta.

     2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei Paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei rappresentanti governativi, formalmente avvisati, di detti Paesi. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica alle autorità del Paese esportatore i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.

     3. Le imprese interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire, fermo restando che nel corso delle visite possono essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.

     4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

 

     Art. 17. Campionamento.

     1. Nei casi in cui il numero di denunzianti, esportatori o importatori, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata ad un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

     2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione, anche se di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, a condizione che dette parti, entro tre settimane dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti ai fini della selezione di un campione rappresentativo.

     3. Qualora l'esame sia stato limitato ai sensi del presente articolo, viene comunque determinato un margine di dumping individuale per gli esportatori o i produttori non inseriti nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

     4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 18.

 

     Art. 18. Omessa collaborazione.

     1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.

     2. L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.

     3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.

     4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono accettati, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato. Se le spiegazioni non sono considerate soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate.

     5. Se le conclusioni, comprese quelle relative al valore normale, sono elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, per quanto possibile, e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta, tali informazioni vengono verificate in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.

     Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi [25].

     6. L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora oppure collabora solo in parte, impedendo in tal modo l'accesso ad informazioni pertinenti, può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

 

     Art. 19. Trattamento riservato.

     1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.

     2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, vanno comunicati i motivi di tale impossibilità.

     3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

     4. Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità comunitarie di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa non siano rivelati.

     5. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 15 o i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono divulgate, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

     6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento [26].

 

     Art. 20. Divulgazione di informazioni.

     1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti del Paese esportatore possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

     2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure definitive, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie.

     3. Le domande di informazioni a norma del paragrafo 2 devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, debbano pervenire, entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

     4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma entro un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma dell'articolo 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

     5. Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni.

 

     Art. 21. Interesse della Comunità.

     1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità.

     2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta antidumping. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.

     3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono accettate se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se precisano i motivi, in termini di interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

     4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori istituiti. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

     5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto delle opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.

     6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

     7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

 

     Art. 22. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento non osta all'applicazione:

     a) di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra la Comunità e i Paesi terzi;

     b) dei regolamenti comunitari nel settore agricolo e del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio. Le disposizioni del presente regolamento vengono applicate in maniera complementare a quella dei regolamenti suddetti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi antidumping;

     c) di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT.

 

     Art. 23. Abrogazione della normativa vigente e disposizioni transitorie.

     Il regolamento (CE) n. 3283/94 è abrogato, escluso l'articolo 23, paragrafo 1.

     L'abrogazione del regolamento (CE) n. 3283/94 lascia impregiudicata la validità dei procedimenti in base ad esso avviati.

     I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2423/88 ed al regolamento (CE) n. 3283/94 s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

     I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 9, all'articolo 6, paragrafo 9 e all'articolo 7, paragrafo 1 si applicano alle denunzie presentate in forza dell'articolo 5, paragrafo 9 a partire dal 1° settembre 1995, nonché alle inchieste aperte in seguito e dette denunzie.

 


[1] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[4] Nota così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2238/2000.

[5] Lettera sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2238/2000 e così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 905/98.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2331/96.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2331/96.

[10] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[12] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[14] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[15] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[16] Paragrafo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[17] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[18] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[21] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[22] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[23] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[24] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.

[25] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1972/2002.

[26] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 461/2004.