§ 2.2.108 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 1972.
Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:05/11/2002
Numero:1972


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.2.108 - Regolamento 5 novembre 2002, n. 1972.

Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con il regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha adottato norme comuni per la difesa contro le importazioni oggetto di dumping provenienti da paesi che non sono membri della Comunità europea.

     (2) È opportuno indicare quando due o più persone si considerano collegate ai fini della determinazione del dumping. L'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, contiene una tale definizione che riprende quella di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.

     (3) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 prevede, tra l'altro, che quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto, il valore normale dev'essere calcolato in base al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, oppure in base ai prezzi all'esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. È opportuno chiarire quali circostanze si considerano determinare una particolare situazione di mercato in cui le vendite del prodotto simile non consentono un valido confronto. Tali circostanze possono, ad esempio, verificarsi in presenza di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali o di altri ostacoli commerciali. I segnali provenienti dal mercato potrebbero pertanto non riflettere adeguatamente l'offerta e la domanda, il che, a sua volta, potrebbe avere un impatto sui costi e prezzi pertinenti, nonché far sì che i prezzi interni non siano allineati ai prezzi del mercato mondiale o a quelli di altri mercati rappresentativi. Evidentemente ogni chiarimento dato in questo contesto non può essere considerato esaustivo, data la grande varietà di possibili situazioni di mercato particolari che non consentono un valido confronto.

     (4) Si ritiene opportuno fornire indicazioni su come intervenire quando, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, i documenti contabili non esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto. In tali circostanze i dati pertinenti dovrebbero essere ricavati da fonti che non hanno subito queste distorsioni. Tra le fonti possono figurare i costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, qualsiasi altro riferimento ragionevole, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. I dati pertinenti possono essere utilizzati sia per adeguare alcune voci dei documenti contabili della parte in esame oppure, qualora non fosse possibile, per determinare i costi di tale parte.

     (5) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 384/96, modificato in particolare dai regolamenti (CE) n. 905/98 e (CE) n. 2238/2000 prevede, tra l'altro, che nel caso di importazioni dalla Federazione russa, per i produttori che dimostrino la prevalenza delle condizioni di mercato nella produzione e nella vendita del prodotto in questione, il valore normale possa essere calcolato secondo il regime vigente nei paesi ad economia di mercato. Tenuto conto dei notevoli progressi compiuti dalla Federazione russa nel creare le condizioni dell'economia di mercato, come è stato riconosciuto dalle conclusioni del vertice Russia-Unione europea del 29 maggio 2002, è opportuno consentire che per gli esportatori e i produttori russi il valore normale venga calcolato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (CE) n. 384/96.

     (6) L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 384/96 prevede l'adeguamento del valore normale e del prezzo all'esportazione in caso di pagamento di commissioni. È opportuno chiarire che, in linea con la prassi normalmente seguita dalla Commissione e dal Consiglio, tali adeguamenti dovrebbero essere effettuati anche se le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore.

     (7) Il regolamento (CE) n. 384/96 non specifica i criteri secondo i quali può essere concesso a un esportatore, il cui valore normale sia stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), un dazio individuale calcolato confrontando detto valore normale con i singoli prezzi all'esportazione dell'esportatore. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri precisi per la concessione del trattamento individuale. Si può pertanto tener conto dei prezzi all'esportazione degli esportatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CE) n. 384/96 nei casi in cui le attività di esportazione vengono decise liberamente dalla società, la proprietà e il controllo della società sono sufficientemente indipendenti e l'ingerenza dello Stato non è tale da permettere l'elusione dei dazi antidumping individuali. Per ottenere il trattamento individuale, gli esportatori devono presentare richieste debitamente motivate dimostrando, nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, che sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti; che i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente e che le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato. Si dovrebbe dimostrare altresì che la maggior parte delle azioni appartiene a privati, che i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato.

     (8) L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/ 96 specifica che, nel caso dell'uso di elementi disponibili, le informazioni utilizzate vengono verificate in relazione a dati provenienti da diverse fonti. Si ritiene utile specificare che tali fonti possono eventualmente anche riferirsi a dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.

     (9) Per la certezza del diritto, è necessario stabilire che tali modifiche si dovrebbero applicare quanto prima a tutte le nuove inchieste,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 384/96 è modificato nel modo seguente:

     1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis);

     2) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis);

     3) all'articolo 2, paragrafo 5, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

     (Omissis);

     4) nella prima frase dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), i termini «la Federazione russa» sono soppressi;

     5) all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis);

     6) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     7) all'articolo 18, paragrafo 5, è aggiunta la frase seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 384/96 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.