§ 2.2.181 – Regolamento 8 marzo 2004, n. 461.
Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:08/03/2004
Numero:461


Sommario
Art. 1.     
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.


§ 2.2.181 – Regolamento 8 marzo 2004, n. 461.

Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea.

(G.U.U.E. 13 marzo 2004, n. L 77).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Con i regolamenti (CE) n. 384/96 (il «regolamento antidumping di base») e (CE) n. 2026/97 (il «regolamento antisovvenzioni di base») il Consiglio ha adottato regole comuni di tutela contro le importazioni oggetto, rispettivamente, di dumping e di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in appresso i due regolamenti sono denominati congiuntamente i «regolamenti di base»).

     (2) I regolamenti di base prevedono, per l'istituzione di misure antidumping e compensative definitive, una procedura in base alla quale il Consiglio delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione.

     (3) Alla luce delle esperienze compiute di recente nell'applicazione dei regolamenti di base e al fine di preservare la trasparenza e l'efficienza degli strumenti di difesa commerciale, si ritiene necessario rivedere il modo in cui le istituzioni comunitarie cooperano nel processo di istituzione di misure antidumping e compensative definitive.

     (4) Secondo il metodo vigente, una proposta della Commissione viene adottata solo se la maggioranza semplice degli Stati membri vota a favore di tale proposta. Conseguenza di questo sistema è però che le astensioni sono di fatto contabilizzate come voti contrari alla proposta della Commissione. Il che significa che una proposta della Commissione può non essere adottata dal Consiglio a causa del numero di astensioni.

     (5) Per dare una soluzione efficace a questo problema, i regolamenti di base devono essere modificati in modo da rendere obbligatoria, nelle deliberazioni del Consiglio, la maggioranza semplice degli Stati membri per respingere una proposta della Commissione intesa ad istituire misure definitive. In base a questa procedura, le misure sono adottate dal Consiglio a meno che il Consiglio non decida a maggioranza semplice di respingere la proposta entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

     (6) Sembra opportuno applicare una siffatta procedura per rendere più agevole il processo decisionale comunitario senza modificare i rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio nell'applicazione dei regolamenti di base, senza che ciò comporti alcuna modifica per le procedure decisionali in altre materie della politica commerciale o in altri settori.

     (7) Per assicurare un'applicazione uniforme delle procedure decisionali previste dai regolamenti di base, devono essere adeguate anche le procedure di altre decisioni del Consiglio a norma dei regolamenti di base aventi essenzialmente lo stesso dispositivo dell'istituzione delle misure definitive. Di conseguenza, il metodo illustrato sopra dovrebbe essere adottato anche per le procedure relative ai riesami, alle nuove inchieste, all'elusione e alla sospensione di misure.

     (8) Il regolamento antidumping di base stabilisce termini obbligatori per il completamento dei procedimenti d'inchiesta avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, mentre alle inchieste di riesame avviate a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12 si applica solo un termine indicativo.

     (9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame. Inchieste di riesame eccezionalmente lunghe a norma di detto articolo possono quindi nuocere alla certezza del diritto con effetti negativi per le parti interessate. Analoghi effetti indesiderati possono derivare da inchieste che si protraggono per molto tempo nel quadro di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.

     (10) Si ritiene pertanto opportuno introdurre termini obbligatori anche per il completamento di inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.

     (11) Nel fissare il termine appropriato per il completamento delle inchieste di riesame, si deve tener conto del fatto che la portata e la complessità possono variare da un'inchiesta all'altra.

     (12) In primo luogo, i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base possono, in certi casi, risultare complessi quanto i nuovi procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione dell'inchiesta o il numero delle parti interessate. Di conseguenza, mentre il termine indicativo esistente per questo tipo di inchieste di riesame è di 12 mesi, il termine obbligatorio per il loro completamento dovrebbe essere equivalente, ma non superiore, al termine di 15 mesi fissato per il completamento dei nuovi procedimenti.

     (13) In secondo luogo, poiché i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e le nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base presentano un grado di complessità inferiore a quello dei riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, il termine fissato per il loro completamento dovrebbe essere più breve. Si ritiene opportuno fissare, per il completamento delle inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, un termine di 9 mesi che corrisponde al periodo massimo autorizzato per la registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Dato che le importazioni vengono registrate in attesa che sia ultimato il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, il termine per il completamento di detto riesame non dovrebbe superare il periodo durante il quale le importazioni oggetto del riesame possono essere soggette a registrazione.

     (14) In terzo luogo, mentre di norma si prevede che le nuove inchieste ai sensi dell'articolo 12 si concludano entro l'attuale termine indicativo di 6 mesi, si ritiene opportuno portare il termine obbligatorio a 9 mesi, poiché l'inchiesta potrebbe richiedere più tempo se dovessero essere presi in considerazione i valori normali riveduti. Inoltre, le importazioni oggetto di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 possono, come le importazioni oggetto di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Di conseguenza, lo stesso termine massimo di 9 mesi per la registrazione dovrebbe essere applicato anche alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12.

     (15) I considerando da 8 a 14 si applicano, mutatis mutandis, ai riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento antisovvenzioni di base.

     (16) Alla luce del fabbisogno di risorse umane che comporterà il rispetto dei nuovi termini relativi ai riesami, si ritiene prudente introdurre tali termini gradualmente. Un periodo di graduale introduzione agevolerà l'adeguata ripartizione delle risorse nel tempo.

     (17) Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un'analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate al più tardi 10 giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato.

     (18) L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base stabilisce, tra l'altro, che qualora una delle parti revochi un impegno, può essere imposto un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Questa disposizione ha determinato una duplice procedura dispendiosa in termini di tempo, consistente in una decisione della Commissione che revoca l'accettazione dell'impegno e un regolamento del Consiglio che istituisce nuovamente il dazio. Considerando che questa procedura non lascia alcuna discrezione al Consiglio riguardo all'istituzione di tale dazio o alla fissazione del suo livello, si considera opportuno modificare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 5 e 9, per mettere in chiaro la responsabilità della Commissione e per riunire la revoca di un impegno e l'applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un'adeguata applicazione della misura.

     (19) Il considerando 18 si applica, mutatis mutandis, agli impegni a norma dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base.

     (20) L'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base precisa che un'inchiesta può essere riaperta a norma di tale articolo in base a informazioni presentate dall'industria comunitaria. Anche altre parti interessate possono avere interesse alla riapertura di un'inchiesta intesa a correggere gli effetti dell'assorbimento del dazio da parte dell'esportatore. È pertanto necessario modificare questo articolo per estendere a qualsiasi altra parte interessata la possibilità di chiedere l'apertura di inchieste antiassorbimento. Inoltre, per valutare se sussista o meno un assorbimento del dazio, occorre includere nella nozione di variazione dei prezzi la diminuzione dei prezzi all'esportazione, dal momento che questa è una delle possibili situazioni in cui un abbassamento del livello dei prezzi sul mercato comunitario può annullare l'effetto correttivo della misura.

     (21) Il considerando 20 si applica, mutatis mutandis, all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento antisovvenzioni di base.

     (22) Occorre inoltre precisare che l'aumento dell'importo del dazio antidumping istituito in seguito alla riapertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base deve essere limitato all'importo massimo che poteva essere assorbito, ossia all'importo del dazio in vigore prima della nuova inchiesta.

     (23) Poiché l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base non indica esplicitamente le parti che hanno la facoltà di chiedere l'apertura di inchieste antielusione, è auspicabile specificare quali sono queste parti.

     (24) L'esperienza compiuta finora dimostra che è opportuno inoltre chiarire quali pratiche costituiscano un'elusione delle misure in vigore. Le pratiche di elusione possono aver luogo all'interno o all'esterno della Comunità. Occorre pertanto prevedere che le esenzioni dai dazi estesi, che possono già essere concesse agli importatori a norma dell'attuale regolamento antidumping di base, possano essere accordate anche agli esportatori, quando si estendono i dazi per impedire l'elusione che ha luogo al di fuori della Comunità.

     (25) Per assicurare un'applicazione adeguata delle misure, è consigliabile modificare i termini dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento antidumping di base per quanto riguarda l'uso delle informazioni raccolte nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di un'altra inchiesta nell'ambito dello stesso procedimento.

     (26) I considerando 23, 24 e 25 si applicano, mutatis mutandis, agli articoli 23 e 29, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

     (27) Per assicurare una migliore applicazione delle misure, è necessario prevedere, in un nuovo paragrafo dell'articolo 14 del regolamento antidumping di base, la possibilità che la Commissione chieda agli Stati membri di fornirle, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza contenute nei regolamenti di base, informazioni da utilizzare per controllare l'osservanza degli impegni relativi ai prezzi e per verificare il grado di efficacia delle misure in vigore. Disposizioni analoghe devono parimenti essere introdotte con un nuovo paragrafo all'articolo 24 del regolamento antisovvenzioni di base,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 384/96 è così modificato:

     1) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di un dumping e di un pregiudizio, la Commissione può accettare l'offerta di un esportatore di impegnarsi volontariamente e in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping, sempreché la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia in tal modo eliminato. In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione. Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping e dovrebbero essere inferiori al margine di dumping qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.»

     2) All'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     «9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica automaticamente il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 7 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, a condizione che l'esportatore interessato, salvo nei casi in cui abbia revocato lui stesso l'impegno, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

     Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione di un impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.»

     3) All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 21, il Consiglio, deliberando su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se è stato istituito un dazio provvisorio, una proposta di misura definitiva deve essere presentata al più tardi un mese prima della scadenza di tale dazio. L'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato e dovrebbe essere inferiore a tale margine, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

     4) All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. I riesami effettuati a norma dei paragrafi 2 e 3 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma dei paragrafi 2 e 3 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma del paragrafo 4 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma del paragrafo 2 è avviato mentre è in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma del paragrafo 3 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma del paragrafo 2.

     La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

     Se l'inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

     — giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma del paragrafo 2,

     — giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente, nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure

     — essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma dei paragrafi 3 e 4.

     Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

     5) All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se l'industria comunitaria o un'altra parte interessata presenta, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, informazioni sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto importato nella Comunità, l'inchiesta può essere riaperta, previa consultazione, per esaminare se la misura abbia inciso sui prezzi suddetti.

     L'inchiesta può anche essere riaperta, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.»

     6) All'articolo 12, paragrafo 2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

     «Se si ritiene che le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ricorrano a causa del calo dei prezzi all'esportazione, intervenuto dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i margini di dumping possono essere ricalcolati per tener conto della diminuzione dei prezzi all'esportazione.»

     7) All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora dalla nuova inchiesta risulti che il margine di dumping è aumentato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può modificare le misure in vigore in funzione delle nuove risultanze sui prezzi all'esportazione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'importo del dazio antidumping istituito a norma del presente articolo non può essere superiore al doppio del dazio inizialmente istituito dal Consiglio.»

     8) All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le disposizioni pertinenti dell'articolo 5 e dell'articolo 6 si applicano alle nuove inchieste eseguite a norma del presente articolo, fermo restando che tali nuove inchieste si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro sei mesi dalla data di apertura. Queste nuove inchieste si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla loro apertura.

     La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

     Qualora la nuova inchiesta non si concluda entro i termini suddetti, i dazi rimangono invariati. Un avviso annunciante il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

     9) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'applicazione dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi antidumping non superiori al dazio antidumping residuo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali dei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili, ed essendo provato altresì, se necessario in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, che esiste un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili.

     Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti e, nelle circostanze indicate all'articolo 13, paragrafo 2, l'assemblaggio di parti per mezzo di operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo.»

     10) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'apertura delle inchieste, sentito il comitato consultivo, è decisa con regolamento della Commissione che può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste.»

     11) All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

     Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

     Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

     A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.»

     12) All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

     13) All'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri, in base ad un esame condotto caso per caso, di fornirle le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 6.»

     14) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili.»

     15) All'articolo 19, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste relativamente al prodotto in questione nell'ambito dello stesso procedimento.»

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 2026/97 è così modificato:

     1) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può accettare offerte di impegni volontarie e soddisfacenti in base alle quali:

     a) il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; o

     b) l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, in modo che la Commissione, previa specifica consultazione del comitato consultivo, concluda che l'effetto pregiudizievole delle sovvenzioni è eliminato.

     In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e i dazi definitivi istituiti dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni e nelle successive modificazioni di tale decisione.

     Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili e sono inferiori a tale importo quando anche un aumento meno elevato sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

     2) All'articolo 13, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

     «9. In caso di violazione o di revoca di un impegno ad opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è, previa consultazione, revocata con decisione o, a seconda dei casi, con regolamento della Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito dal Consiglio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte dell'esportatore o del paese in questione, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni.

     Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, si conclude di norma entro sei mesi e ad ogni modo non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata. La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.»

     3) All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento a norma dell'articolo 31, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo, istituisce un dazio compensativo definitivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Se sono in vigore dazi provvisori, una proposta di provvedimento definitivo deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza di tali dazi. Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato e dovrebbe essere inferiore a tale importo, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.»

     4) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori comunitari o un'altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nella Comunità. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.

     Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.»

     5) All'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20. I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura. I riesami effettuati a norma dell'articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio. Se un riesame a norma dell'articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito dello stesso procedimento, il riesame a norma dell'articolo 19 si conclude alla scadenza prevista per il riesame a norma dell'articolo 18.

     La Commissione presenta una proposta d'azione al Consiglio al più tardi un mese prima dello scadere dei termini suddetti.

     Se l'inchiesta non è completata entro i suddetti termini, le misure possono:

     — giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell'articolo 18,

     — giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma dei paragrafi 2 e 3 parallelamente nel caso in cui l'inchiesta a norma del paragrafo 2 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma del paragrafo 3 nell'ambito dello stesso procedimento, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo, oppure

     — essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.

     Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

     6) All'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o di loro parti, se le misure in vigore vengono eluse. Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore vengono eluse. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità o tra società del paese oggetto delle misure e la Comunità che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.

     Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro, le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi, la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nella Comunità attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.»

     7) All'articolo 23, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

     «2. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base ad elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nel paragrafo 1. L'inchiesta è aperta, sentito il comitato consultivo, con regolamento della Commissione in cui si può stabilire inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. Le inchieste sono svolte dalla Commissione, eventualmente assistita dalle autorità doganali e sono concluse entro nove mesi. Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.

     3. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori della Comunità, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi del paragrafo 1. Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno della Comunità, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono collegati ai produttori oggetto delle misure.

     Dette esenzioni sono concesse con decisione della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo o decisione del Consiglio che impone delle misure, e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione.

     Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.

     A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 19.»

     8) All'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno con decisione del Consiglio che delibera su proposta della Commissione. La proposta è adottata dal Consiglio a meno che questo non decida a maggioranza semplice di respingerla entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione. Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.»

     9) All'articolo 24 è inserito il seguente paragrafo 7:

     «7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie a controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6.»

     10) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione, tutti gli elementi d'informazione utili.»

     11) All'articolo 29, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste. Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell'ambito dello stesso procedimento.»

 

     Art. 3.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le inchieste avviate a norma del regolamento (CE) n. 384/96 e del regolamento (CE) n. 2026/97 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione:

     a) dell'articolo 1, paragrafi 3, 7, 10, 12 e 14, e dell'articolo 2, paragrafi 3, 7, 8 e 10, del presente regolamento, che si applicano anche alle inchieste in corso; e

     b) degli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che si applicano solo a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore del regolamento alle inchieste avviate a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 e degli articoli 19 e 20 del regolamento (CE) n. 2026/97.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.