§ 41.2.10 - D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177 .
Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:29/03/1947
Numero:177


Sommario
Art. 1.      La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è modificata come segue
Art. 2.      Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, è sostituito dal seguente
Art. 3.  [2]
Art. 4.      La riduzione dell'imposta di consumo sui malati macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del [...]
Art. 5.      L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo [...]
Art. 7.      Per gli appalti confermati o confermati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62, agli effetti della determinazione [...]
Art. 8.      Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento [...]
Art. 9.      Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli [...]
Art. 10.  [3]
Art. 11.      La tariffa dell'imposta sui cani, stabilita dall'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue
Art. 12.      La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue
Art. 13.      La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue
Art. 14.      L'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente
Art. 15.      La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1948, n. 62, è modificata come segue
Art. 16.      L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente
Art. 17.      L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente
Art. 18.      L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 19.      A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 [...]
Art. 20.  [4]
Art. 21.      L'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente
Art. 22.      L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente
Art. 23.      La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il [...]
Art. 24.  [5]
Art. 25.      L'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente
Art. 26.  [6]
Art. 27.      Gli articoli 33 e 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono abrogati
Art. 28.      Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale"
Art. 29.      Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947
Art. 30.      Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative [...]


§ 41.2.10 - D.Lgs.C.P.S. 29 marzo 1947, n. 177 [1] .

Provvedimenti finanziari a favore delle Provincie e dei Comuni

(G.U. 9 aprile 1947, n. 82)

 

 

     Art. 1.

     La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è modificata come segue:

Bevande (vedi art. 96)

Unità di misura

Imposta in lire

Vini comuni

hl.

800

     Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive.

Bevande (vedi art. 96)

Unità di misura

Imposta in lire

Vini fini

hl.

3.000

     Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi.

Bevande (vedi art. 96)

Unità di misura

Imposta in lire

Vini bottiglia

una

40

     Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.

     L'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità effettuato negli esercizi di vendita dà luogo al pagamento dell'imposta differenziale.

Bevande (vedi art. 96)

Unità di misura

Imposta in lire

Vini spumanti in bottiglia

una

100

 

          Art. 2.

     Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, numero 1175, è sostituito dal seguente:

     "Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite dal regolamento.

     L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia".

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     La riduzione dell'imposta di consumo sui malati macellati ad uso particolare prevista dall'art. 97 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 104, e limitata ad un maiale per ogni famiglia e per ogni anno.

     Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi.

 

          Art. 5.

     L'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "E' tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da altri Comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione

kg.

2

cacao e surrogati del cacao

kg.

0,500

burro e suoi surrogati

kg.

1

pesce fresco, crostacei e molluschi

kg.

3

 

          Art. 6.

     Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue

L. 200.000

aggio dell'

1%

     per le ulteriori riscossioni annue:

da L.

200.001

a L.

500.000

aggio del

0,75%

da L.

500.001

a L.

1.000.000

aggio del

0,50%

da L.

1.000.001

a L.

2.000.000

aggio del

0,40%

da L.

2.000.001

a L.

5.000.000

aggio del

0,25%

da L.

5.000.001

a L.

10.000.000

aggio del

0,15%

da L.

10.000.001

a L.

20.000.000

aggio del

0,10%

oltre L.

20.000.000

 

 

aggio del

0,05%

     Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve esser versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

 

          Art. 7.

     Per gli appalti confermati o confermati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'articolo 10 del decreto medesimo, dovrà essere tenuto conto del maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto.

     Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, resta fermo l'aggio stabilito dall'art. 2 del detto decreto n. 100 per il maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa istituita con l'art. 1 dello stesso decreto n. 100.

     Inoltre sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto compete l'aggio stabilito dall'art. 6.

 

          Art. 8.

     Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto. In caso di disaccordo sarà seguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

     Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio (è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, una quota provvisoria pari all'ammontare delle suddette rate.

 

          Art. 9.

     Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

 

          Art. 10. [3]

 

          Art. 11.

     La tariffa dell'imposta sui cani, stabilita dall'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

L.

4.500

per i cani appartenenti alla prima categoria;

L.

1.500

per i cani appartenenti alla seconda categoria;

L.

500

per i cani appartenenti alla terza categoria.

 

          Art. 12.

     La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di Comuni

Prima categoria

Seconda categoria

Classe A

3.000

2.400

Classe B

2.400

2.000

Classe C

2.000

1.600

Classe D

1.600

1.400

Classe E

1.400

1.200

Classe F

1.200

1.000

Classe G

1.000

800

Classe H

800

600

Classe I

600

400

 

          Art. 13.

     La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'art. 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di comuni

Vetture

Vetture

Vetture

(art. 11)

a quattro ruote

a quattro ruote

a due ruote

 

con due cavalli

con un cavallo

 

Classe A

6.000

4.000

3.000

Classe B

5.000

3.600

2.600

Classe C

4.000

3.000

2.400

Classe D

3.000

2.400

2.000

Classe E

2.400

2.000

1.600

Classe F

2.000

1.600

1.200

Classe G

1.600

1.200

1.000

Classe H

1.200

1.000

800

Classe I

1.000

800

600

 

          Art. 14.

     L'art. 26 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

     La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica

L.

500

per una seconda domestica

L.

2.000

per ogni domestica in più

L.

5.000

     L'imposta è ridotta della metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata;

b) per un domestico

L.

1.000

per un secondo domestico

L.

4.000

per ogni domestico in più

L.

10.000

 

          Art. 15.

     La misura massima dell'imposta stabilita dall'art. 27 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1948, n. 62, è modificata come segue:

pianoforti

L.

1.000

bigliardi

L.

2.500

bigliardi che si trovino in circoli di

 

 

divertimento ed in pubblici locali

L.

5.000

     Per i bigliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di larghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50%.

 

          Art. 16.

     L'art. 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

     "I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:

Classi di comuni (art. 11)

Per ogni macchina avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè

Per ogni becco o congegno in più dei due applicato a ciascuna macchina

Per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza

A - B - C

5.000

1.500

2.500

D - E - F

4.000

1.250

2.000

G - H - I

3.000

1.000

1.500

     E' data facoltà ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi".

 

          Art. 17.

     L'art. 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

     "La tassa e applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

 

Tassa per ogni lettera

Classi di comuni (art. 11)

Minimo Lire

Massimo Lire

Classe A

14

140

Classe B

12

120

Classe C

10

100

Classe D

9

90

Classe E

8

80

Classe F

7

70

Classe G

6

60

Classe H

5

50

Classe I

4

40

     Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere.

     La tassa e raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadrato, fino a due metri quadrati; per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al secondo comma dell'art. 204".

 

          Art. 18.

     L'art. 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore dei Comuni e dei consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto Luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria di veicoli

Contributo annuale

Carri ed altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo)

fino a quintali cinque per ruota

L.

500

 

da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota

L.

1.000

 

oltre quintali quindici per ruota

L.

2.000

Vetture

a due posti compreso quello del conducente

L.

500

 

a più di due posti compreso quello del conducente

L.

1.000

     Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'art. 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa e ridotta del 50%.

     La tassa di circolazione continuerà ad essere riscossa e ripartita tra Comuni e consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalità stabilite dagli articoli 215 e seguenti".

 

          Art. 19.

     A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Provincie con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è soppressa.

 

          Art. 20. [4]

     A decorrere dal 1° gennaio 1947, le tariffe A, B, C e D allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, e relative alle tasse automobilistiche, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 21.

     L'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

     "Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 88 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose:

     1) trattrici stradali;

     2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

     3) autospazzatrici;

     4) autospazzaneve;

     5) autopompe;

     6) autoinnaffiatrici;

     7) autocarri attrezzi;

     8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;

     9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;

     10) autosgranatrici;

     11) autotrebbiatrici;

     12) autoambulanze;

     13) autofunebri;

     14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

     15) autoveicoli per disinfezioni;

     16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

     17) autoveicoli per radio cinema sonoro.

     Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 1250.

     Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione e dovuta in ragione di L. 50 per ogni cavallo di potenza del motore".

 

          Art. 22.

     L'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

     "La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 12.500 per le autovetture per gli autocarri; a L. 1250 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri; a L. 500 per gli autoscafi".

 

          Art. 23.

     La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il rappresentante dell'Ente.

 

          Art. 24. [5]

     Con effetto dal 1° gennaio 1949 il provento delle tasse di circolazione è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

     In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per il tesoro sarà quadrimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari a quattro decimi dell'importo dei versamenti stessi.

     Con decreto del Ministro per le finanze tale fondo sarà ripartito a favore delle Provincie, per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.

 

          Art. 25.

     L'ultimo comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

     "Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci".

 

          Art. 26. [6]

     Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 35

15%;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire 35 e non superiori a lire 100

35%;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 100

50%.

 

          Art. 27.

     Gli articoli 33 e 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e l'art. 10 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono abrogati.

     Il provento del diritto di cui al precedente art. 26, al netto dei contributi previsti dagli articoli 6, lettera a), e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è devoluto al Comuni nei quali il diritto stesso viene riscosso.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale".

     Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1° maggio 1947 [7] .

 

          Art. 29.

     Le autorizzazioni concesse a norma dell'art. 41 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947.

     A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, il diritto sul vino, mosto ed uva, che i Comuni sono stati autorizzati ad istituire entro il cinque per cento del valore, non può essere applicato in misura superiore al due per cento.

 

          Art. 30.

     Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 27 marzo 1952, n. 347.

[2]  Articolo abrogato dall'art. del D.L. 14 settembre 1957, n. 812.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 2 luglio 1952, n. 703.

[4]  Articolo così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 17 gennaio 1949, n. 6.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 20 febbraio 1948, n. 62.

[7]  Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058.