§ 95.24 4 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058 .
Nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:07/05/1948
Numero:1058


Sommario
Art. 1.      Le tariffe A, B, C e D, allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      I rimorchi adibiti al trasporto di persone sono soggetti alle tasse stabilite dalla tariffa allegato E al presente decreto
Art. 5.      Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale", il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 del regio [...]
Art. 6.      La riduzione del 60% sulla tassa di circolazione di prova accordata dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni, alle fabbriche [...]
Art. 7.      L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'abbuono del 60 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, concesso dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, per gli autoveicoli [...]
Art. 9.      Per gli autoveicoli legittimamente in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi indicati alle [...]
Art. 10.      Gli autoveicoli appositamente carrozzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, e muniti di speciale licenza di circolazione per tali trasporti, sono [...]
Art. 11.      Con effetto dal 1° gennaio 1949 sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, riguardanti la [...]
Art. 12.      Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana, messi in azione da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni
Art. 13.      Il Ministero delle finanze, è autorizzato ad istituire nuovi bollettari per la riscossione delle tasse di circolazione previste dal presente decreto
Art. 14.      L'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 28 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue
Art. 16.      Il primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue
Art. 17.      Resta in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse automobilistiche in quanto non incompatibile con quelle del presente decreto
Art. 18.      Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; peraltro nella prima applicazione del presente decreto il [...]


§ 95.24 4 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1058 [1] .

Nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.

(G.U. 12 agosto 1948, n. 186)

 

 

     Art. 1.

     Le tariffe A, B, C e D, allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe A, B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 2. [2]

     Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di lire 500 per ogni cavallo di potenza del motore, i seguenti autoveicoli adibiti ad uso speciale e non atti comunque al trasporto di cose:

     1) trattrici stradali;

     2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;

     3) autospazzatrici;

     4) autospazzaneve;

     5) autopompe;

     6) autoinnaffiatrici;

     7) autocarri attrezzi;

     8) autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;

     9) autocarri gru, per soccorsi e recuperi automobilistici;

     10) autosgranatrici;

     11) autotrebbiatrici;

     12) autofunebri;

     13) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;

     14) autoveicoli per disinfezioni;

     15) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

     16) autoveicoli per radio-cinema sonoro;

     17) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti.

     Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, per i rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo cui sono accodati, per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli di campeggio e simili per i carrelli adibiti al trasporto di veicoli ferroviari su strada, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 3000.

     L'elenco di cui al primo comma può essere aggiornato con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

     Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 150 per ogni cavallo di potenza del motore.

     Per le autoambulanze la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 120 per ogni cavallo di potenza del motore, in quanto siano provviste di licenza di circolazione ad uso speciale e non siano comunque atte al trasporto di cose.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     I rimorchi adibiti al trasporto di persone sono soggetti alle tasse stabilite dalla tariffa allegato E al presente decreto.

 

          Art. 5.

     Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella "Gazzetta Ufficiale", il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, nonché l'art. 9 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativi all'obbligo del deposito cauzionale per gli autoveicoli industriali.

     I depositi effettuati ai sensi delle predette disposizioni saranno rimborsati dalle Intendenze di finanza a richiesta degli interessati, i quali dovranno all'uopo esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

 

          Art. 6.

     La riduzione del 60% sulla tassa di circolazione di prova accordata dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni, alle fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi e relative carrozzerie, nonché ai rappresentanti delle fabbriche stesse, è estesa anche a favore dei concessionari per la vendita di autoveicoli ed autoscafi a condizione che i detti concessionari provino mediante idonei documenti, legalizzati, che la concessione di vendita sia stata loro conferita dalla casa fabbricante con mandato espresso:

     di avere una propria officina di riparazione;

     di essere iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile non solo per il reddito relativo al contratto di concessione, ma anche per quello derivante dall'esercizio della propria officina di riparazione.

 

          Art. 7.

     L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

     "La misura della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose è stabilita in ragione di anno solare.

     Dette tasse debbono essere corrisposte esclusivamente in una delle seguenti forme:

     a) per l'intero anno solare, nel qual caso è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa annua;

     b) per periodi quadrimestrali non frazionabili decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

     c) per periodi bimestrali non frazionabili decorrenti dal 15 gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;

     d) per il rimanente periodo dell'anno nel caso in cui s'intenda corrispondere la tassa fino al 31 dicembre; in tal caso sono dovuti tanti sesti della tassa annua per quanti sono i periodi bimestrali di cui alla precedente lettera c) che rimangono da decorrere fino alla fine dell'anno.

     In ogni caso la tassa non potrà essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita per un bimestre.

     Le tasse stabilite dal presente decreto in misura fissa non sono frazionabili.

     Quando la tassa presenta una frazione di cinque lire, questa frazione viene arrotondata in eccesso a lire cinque.

     Rimangono ferme le norme di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, relative alle modalità di pagamento della tassa di circolazione dovuta per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero.

     Sono abrogate le precedenti disposizioni che regolino in modo diverso il pagamento delle tasse di circolazione, salvo quanto disposto al comma precedente per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero".

 

          Art. 8.

     L'abbuono del 60 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, concesso dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, per gli autoveicoli industriali e rimorchi di tipo unificato di cui all'art. 5 lettera a) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, modificato dall'art. 2 della legge 23 giugno 1939, n. 969, decorre dalla data in cui il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile appone sulla licenza di circolazione la prescritta dichiarazione di conformità.

     Tale annotazione, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, sarà apposta d'ufficio dal predetto Ispettorato all'atto del collaudo.

     Gli autoveicoli già in circolazione, ove non ne abbiano finora fruito, potranno essere ammessi al beneficio dell'abbuono, purché entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, richiedano al competente Ispettorato l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della dichiarazione di conformità.

     Sulla base delle annotazioni apposte come sopra indicato, gli Uffici esattori dell'A.C.I. riscuoteranno la tassa di circolazione applicando l'abbuono del 60 per cento.

 

          Art. 9.

     Per gli autoveicoli legittimamente in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi indicati alle lettere a), b) e c) del precedente art. 7.

 

          Art. 10.

     Gli autoveicoli appositamente carrozzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, e muniti di speciale licenza di circolazione per tali trasporti, sono assoggettati alla tassa di circolazione stabilita dalla tabella allegato B al presente decreto.

     E' abrogato l'art. 3 della legge 23 giugno 1939, n. 969.

 

          Art. 11.

     Con effetto dal 1° gennaio 1949 sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, riguardanti la concessione dell'abbuono del 30 per cento sulla tassa di circolazione per determinati trasporti.

 

          Art. 12.

     Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana, messi in azione da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni.

     Il diritto all'esenzione di cui al presente articolo è riconosciuto dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, il quale, all'atto del collaudo, ne farà annotazione debitamente datata e sottoscritta sulla licenza di circolazione, indicando il periodo di durata dell'esenzione.

     Tale periodo decorre, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, dalla data del collaudo, mentre per gli autoveicoli che già usufruiscono, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, lettera c), dell'abbuono quinquennale del 60 per cento, l'esenzione è concessa per il periodo mancante al compimento del quinquennio.

 

          Art. 13.

     Il Ministero delle finanze, è autorizzato ad istituire nuovi bollettari per la riscossione delle tasse di circolazione previste dal presente decreto.

 

          Art. 14.

     L'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

     "A decorrere dal 1° maggio 1947 le tariffe A, B, C e D allegate al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, e relative alle tasse automobilistiche, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe A, B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze".

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 28 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

     "Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1° maggio 1947".

 

          Art. 16.

     Il primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

     "Con effetto dal 1° maggio 1947 il provento delle tasse automobilistiche è versato ad apposito capitolo, dello stato di previsione dell'entrata".

 

          Art. 17.

     Resta in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse automobilistiche in quanto non incompatibile con quelle del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; peraltro nella prima applicazione del presente decreto il pagamento delle tasse previste dagli articoli 4 e 10 può essere effettuato non oltre il 15 ottobre 1948.

     Nei riguardi delle tasse eventualmente corrisposte in via anticipata nel mese di aprile 1948, con decorrenza dal successivo 1° maggio, si farà luogo a rimborso o a recupero della differenza risultante dall'applicazione delle nuove tariffe.

 

     Tariffa A

     (Omissis).

 

     Tariffa B - Autovetture ed autobus adibiti al trasporto di persone (uso privato)

     (Omissis).

 

     Tariffa C - Autoscafi ad uso privato (trasporto di persone)

     (Omissis).

 

     Tariffa D - Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi

     (Omissis).

 

     Tariffa E - Rimorchi adibiti al trasporto persone

     (Omissis).


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 9 febbraio 1952, n. 49.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 7, comma 3 della L. 17 gennaio 1949, n. 6.