§ 95.24 2 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 100 .
Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.24 tasse automobilistiche
Data:27/06/1946
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Il Ministero delle finanze– Direzione generale della finanza locale - affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere, per conto dello [...]
Art. 2.      Il Reale Automobile Club d'Italia accetta l'incarico e si impegna di eseguirlo sotto l'osservanza di tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti nella convenzione [...]
Art. 3.      Il Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale - si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo di [...]
Art. 4.      A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, il Reale Automobile Club d'Italia ha diritto ad un aggio sulle riscossioni dell'addizionale [...]
Art. 5.      La presente convenzione entra in vigore a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualità 1946 e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso [...]
Art. 6.      La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e di registrazione


§ 95.24 2 - D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 100 [1] .

Approvazione della convenzione con il R.A.C.I. per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100

(G.U. 21 settembre 1946, n. 214)

 

 

     Art. unico.

     E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia addì 18 marzo 1946 per la riscossione, per conto dello Stato ed a favore delle province, a far tempo dal 1° gennaio 1946, dell'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946.

 

Convenzione fra il Ministero delle finanze e il Reale Automobile Club d'Italia, per la riscossione dell'addizionale sulle tasse automobilistiche, istituita con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale n. 100 del 18 febbraio 1946

 

     Preambolo

     Il Ministro per le finanze, dott. Mauro Scoccimarro, in rappresentanza del Governo, da una parte; e dall'altra parte il commissario straordinario principe Filippo Caracciolo, in rappresentanza del Reale Automobile Club d'Italia - ente morale - con sede in Roma, via Po n. 14, hanno stabilito e concordato quanto segue:

 

     Art. 1.

     Il Ministero delle finanze– Direzione generale della finanza locale - affida al Reale Automobile Club d'Italia l'incarico di liquidare e riscuotere, per conto dello Stato ed a favore delle province, l'addizionale sulle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale del 18 febbraio 1946, n. 100.

 

          Art. 2.

     Il Reale Automobile Club d'Italia accetta l'incarico e si impegna di eseguirlo sotto l'osservanza di tutti gli obblighi e le responsabilità stabiliti nella convenzione approvata con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, e successive modificazioni, relativa alla riscossione delle altre tasse automobilistiche di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

 

          Art. 3.

     Il Ministero delle finanze - Direzione generale della finanza locale - si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili, a mezzo di propri funzionari, presso la Direzione del Reale Automobile Club d'Italia la quale dovrà tenere a disposizione dei funzionari stessi, all'uopo delegati, tutti i documenti relativi alla gestione del servizio.

 

          Art. 4.

     A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, il Reale Automobile Club d'Italia ha diritto ad un aggio sulle riscossioni dell'addizionale nella misura seguente:

     7 per cento per le riscossioni fino a L. 150.000.000;

     5 per cento per le riscossioni superiori a lire 150.000.000 e fino a lire 200.000.000;

     4 per cento per le riscossioni superiori a lire 200.000.000.

     Tale compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti all'esecuzione del mandato, nessuna esclusa od eccettuata.

     Resta inteso che le eventuali modifiche che fossero apportate nella corresponsione dell'aggio riconosciuto per la riscossione delle tasse erariali di circolazione di cui alla convenzione allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, saranno applicate nella stessa misura proporzionale anche al compenso fissato per la esazione dell'addizionale.

 

          Art. 5.

     La presente convenzione entra in vigore a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni relative all'annualità 1946 e scadrà il 30 novembre 1948, ossia nello stesso giorno della scadenza stabilita per la convenzione in corso concernente il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche.

 

          Art. 6.

     La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, è esente da tassa di bollo e di registrazione.


[1]  Decreto ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.